Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI    

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile

Processo: manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI   [Testo scolastico]

Attore:

Editing & Printing 
editore - Napoli
Convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P. I.     


udienza del 5 luglio 2007

«Il Giudice... concede alle parti i termini di cui all'art.
183 cpc, 6° comma n.1),2),3).»


 Le Memorie depositate nei termini di 30+30+20 giorni


D
ivisione: PER DATA

Divisione: PER SOGGETTO

Editing & Printing

CEI + 22 editori

Ministero P.I.

Ass. Carmelo T.

Vivere IN



Memoria 2° termine Art. 183 cpc
Conferenza Episcopale Italiana + 22 coeditori
depositata il 19 ottobre 2007

CONVENUTi


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIII
G.I. dott. Maria Speranza Ferrara
In causa 50723/2006 R.G.

Per i convenuti

Conferenza Episcopale Italiana + 22.

Contro l'attrice

Editing & Printing.

Nei confronti degli altri convenuti 

Ministero della Pubblica Istruzione; Associazione Carmelo Teresiano Italiano; Ente Religioso Benedettini Madonna della Scala; Cittadella Multimediale s.r.l.; Vivere In s.r.l.

 MEMORIA DI REPLICA EX ART. 183 COMMA 6° N. 2 . COD. PROC. CIV.


L'attrice, nel reiterare le argomentazioni difensive tracciate nei precedenti scritti, ripropone la domanda avanzata con l'atto di citazione, con le seguenti precisazioni:
a) la domanda di risarcimento del danno spiegata contro la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e i coeditori della Bibbia CEI-UELCI 2005 sarebbe giustificata dal fatto che la Editing & Printing sarebbe stata costretta a bloccare (interrompere) il piano editoriale già avviato e relativo alla pubblicazione nelle scuole del testo della traduzione in lingua italiana della Bibbia © 1974 versione ufficiale a cura della Conferenza Episcopale Italiana;
b) la domanda stessa sarebbe fondata, in diritto, sull'obbligo della Editing & Printing di astenersi dalla pubblicazione per uso scolastico di un libro contenente una traduzione infedele del testo originario della Bibbia - quale asseritamente sarebbe appunto la traduzione in lingua italiana della Bibbia © 1974 versione ufficiale a cura della CEI - "onde evitare coinvolgimenti di responsabilità sia in sede civile (ex art. 20 L. 633/1941) sia in sede penale (ex art. 11 L. 47/1948)";
c) la domanda di risarcimento del danno proposta contro la CEI e i coeditori della Bibbia CEI-UELCI 2005 andrebbe tenuta distinta dalla pretesa formulata nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, differenti essendo i titoli delle rispettive responsabilità: la CEI e i coeditori sarebbero stati evocati in giudizio dall'attrice in relazione alla sostenuta "responsabilità della manipolazione del testo biblico"; il Ministero della Pubblica Istruzione, in riferimento alla affermata responsabilità "per omissione dell'attività provvedimentale" (mancato controllo dei libri di testo scolastici);
d) per l'effetto, il procedimento (unitario) instaurato dalla Editing & Printing, sul piano teorico e in via del tutto eventuale, sarebbe suscettibile di essere suddistinto "in due tronconi" : l'uno, afferente la pretesa contro la P.A., riservato alla competenza del T.A.R. Lazio; l'altro afferente la pretesa contro la CEI e i coeditori, da lasciare incardinato nella competenza dell'adito Tribunale Civile di Roma;
e) la Bibbia CEI-UELCI 2005 andrebbe considerata ad ogni effetto essa stessa libro di testo scolastico.

A dimostrazione di questo ultimo argomento, in particolare, la controparte produce molteplici esemplari di libri di testo scolastici per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, muniti sia del Nulla Osta della CEI sia dell'imprimatur da parte dell'Ordinario Diocesano e pubblicati in un'unica confezione, insieme al testo della Bibbia nella traduzione in lingua italiana © 1974 versione ufficiale a cura della CEI; afferma che il Nulla Osta reso dalla CEI in relazione ai libri di testo scolastici per l'insegnamento della religione cattolica andrebbe riferito ed esteso, di necessità, anche al testo della Bibbia pubblicato insieme ai testi medesimi; sostiene che, in base alle norme della CEI, il Nulla Osta relativo ai libri di testo scolastici per l'insegnamento della religione cattolica includerebbe "volumi di corsi completi e testi" e, dunque, anche il libro della Bibbia pubblicato con i testi stessi.

Nella stessa direzione, poi, la Editing & Printing prende atto che, come già eccepito da questa difesa, l'altro è il "libro della Bibbia" quale obiettivo specifico di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati di cui ai D.P.R. n. 305/2004 e n. 39/2006; altro è la traduzione in lingua italiana del testo della Bibbia © 1974 versione ufficiale a cura della CEI (traduzione contenuta nella Bibbia CEI-UELCI 2005). Controparte, tuttavia, reputa che, al di là delle differenze terminologiche, le norme dei D.P.R. n. 305/2004 e n. 39/2006 non potrebbero che riferirsi al testo della Bibbia CEI-UELCI 2005, rimarcando al riguardo la valenza dell'attributo di ufficialità della relativa traduzione.

Infine, dopo essersi dilungata nella proposizione di altre manipolazioni del testo biblico (ulteriori e diverse rispetto a quelle già evidenziate nell'atto di citazione), l'avversa difesa rileva che "nessuno dei convenuti ha contestato " i principi incostituzionali" dei 100 brani biblici", così come denunciati nella narrativa del libello introduttivo di lite.

*** *** ***

La domanda attoria, ritenuta nella sua complessità, è infondata in fatto ed in diritto. Le precisazioni e le deduzioni difensive contenute nella memoria avversaria ex art. 183 comma 6° n. 1 cod. proc. civ. - oggetto di questa memoria di replica - sono assolutamente prive di riscontro e di pregio.

  1.
Non sussistono, anzitutto, i presupposti di fatto addotti a sostegno della domanda risarcitoria spiegata dalla Editing & Printing.
Nella comparsa di risposta depositata nell'interesse della Conferenza Episcopale Italiana e degli altri co-editori convenuti in giudizio, è stata eccepita l'assoluta carenza di prova sia in merito alla reale predisposizione da parte della Editing & Printing di un progetto editoriale per la pubblicazione di un testo della Bibbia ad uso scolastico, sia in merito alla effettiva e già avviata preparazione del testo medesimo.
Ebbene, le nuove allegazioni documentali effettuate da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 cod. proc. civ. non valgono a superare i rilievi sollevati in prima difesa nell'interesse dei convenuti. Le bozze tipografiche e il modello di "nudo tomo" prodotti dalla difesa avversaria non bastano e non valgono, cioè a dimostrare che effettivamente la Editing & Printing avesse preparato un vero e proprio "piano editoriale" relativo alla pubblicazione di un testo della Bibbia ad uso scolastico; "piano editoriale" che - la notazione non è di poco conto - è cosa ben diversa, ben più complessa e ben più onerosa della preparazione e della stampa tipografica di un volume.

In secondo luogo, l'affermazione secondo la quale la Editing & Printing si sarebbe vista "costretta a interrompere" il proprio "piano editoriale", a motivo delle numerose manipolazioni del testo biblico originale riscontrate nella traduzione in lingua italiana a cura della CEI, lascia a dir poco perplessi, a tacer d'altro, anche sotto un diverso punto di vista . La traduzione in lingua italiana della Bibbia versione ufficiale a cura della CEI, oggetto delle denunciate manipolazioni testuali e delle avversarie censure di incostituzionalità, risale all'anno 1974. Qualsiasi editore eventualmente intenzionato a pubblicare il testo della traduzione in lingua italiana della Bibbia nella versione ufficiale a cura della CEI ben avrebbe potuto (anzi, certamente avrebbe dovuto) verificare esattamente i contenuti oggetto della futura pubblicazione, prima di predisporre qualsiasi "piano editoriale" e prima di provvedere ai preparativi per il confezionamento del volume. E' questo un contegno dettato da regole di comune diligenza e buon senso, oltre che (ma non necessariamente) da regole di specialistica competenza, di perizia e di prudenza imprenditoriale. In questa prospettiva, quindi, la pretesa risarcitoria avversaria si rivela assolutamente infondata, perché - ferme tutte le difese e le eccezioni già sollevate nell'interesse dei convenuti - controparte non potrà che addebitare a se stessa o, meglio, alla propria negligenza,imperizia e sprovvedutezza, tutti gli oneri e i costi connessi a qualsiasi "piano editoriale" avviato per la pubblicazione di un testo della Bibbia ad uso scolastico.

Anche in diritto, la domanda di risarcimento risulta infondata e pretestuosa. È forzata l'affermazione di responsabilità della CEI per le manipolazioni del testo biblico originale in riferimento alla norma dell'art. 20 L.d.A. La disposizione normativa invocata ex adverso disciplina il diritto morale d'autore: diritto personalissimo, indisponibile, intrasmissibile e irrinunciabile. Ebbene, rinviato sul punto ogni successivo approfondimento allo svolgimento delle difese conclusionali, in ciò si manifesta infondata la pretesa avversaria: nel fatto che controparte vorrebbe addebitare ai convenuti il pregiudizio dipendente dalla propria decisione di astenersi da una pubblicazione asseritamente lesiva del diritto morale spettante agli autori del testo biblico originale!
Infine, anche il richiamo all'art. 11 L. 47/1948 è assolutamente inconferente ed impertinente, dato che, nella fattispecie, non si ravvisano gli estremi di alcun reato nella pubblicazione della traduzione in lingua italiana della Bibbia nella versione ufficiale a cura della CEI.

  2.
Venendo ora all'esame delle ulteriori deduzioni avversarie, deve negarsi fondamento alla tesi della scindibilità del procedimento afferente la domanda spiegata contro il Ministero della Pubblica Istruzione dal procedimento afferente la domanda avanzata contro la CEI e i coeditori.
Vero è - come afferma controparte - che il titolo della affermata responsabilità della P.A. convenuta (omissione di attività provvedimentale) è diverso dal titolo della affermata responsabilità della CEI e dei coeditori (manipolazione del testo biblico originale e illegittimità della pubblicazione); vero è, ancora, che la controversia instaurata nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione è controversia contro la P.A., mentre il giudizio intentato contro la CEI e i coeditori è giudizio contro privati soggetti di diritto. Tali considerazioni, però non conferiscono giuridico fondamento alla tesi della sostenuta "divisibilità" dell'unico processo introdotto da Editing & Printing "in due tronconi", dei quali l'uno riservato alla competenza del giudice amministrativo e l'altro alla competenza del giudice ordinario.

In senso contrario depone una insuperabile considerazione: parte attrice non ha agito avanti il Tribunale Civile di Roma per chiedere il ritiro dal libero mercato della Bibbia CEI-UELCI 2005, bensì per domandare il sequestro (in via cautelare) e il ritiro (nel merito) della Bibbia CEI-UELCI 2005 quale libro di testo scolastico. Unica è dunque la ragione del domandare, ravvisabile nella sostenuta illegittimità della pubblicazione ad uso scolastico di un libro di testo contenente una traduzione della Bibbia manipolata rispetto al testo originale e, in ogni caso, contraria ai principi costituzionali. Unico è l'evento lesivo, identificabile nella pubblicazione medesima e nella diffusione del testo ad uso scolastico; evento alla cui produzione avrebbero concorso diversi soggetti (Ministero, CEI e coeditori) con differenti comportamenti (omissione di controllo, manipolazione e pubblicazione), oggi tutti rispettivamente chiamati a risponderne a diverso titolo.
La domanda promossa contro la CEI e i coeditori, pertanto, non è domanda autonoma da quella promossa contro il Ministero della Pubblica Istruzione e i relativi procedimenti non sono suscettibili di trattazione separata, posto che, in entrambi i casi, l'accertamento giudiziale chiesto dall'attrice verte sullo stesso identico oggetto: se effettivamente la traduzione in lingua italiana della Bibbia © 1974 versione ufficiale a cura della CEI contenga manipolazioni dei testi biblici originali; se l'inserimento della Bibbia tra gli obiettivi specifici di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole sia o meno illegittima in relazione ai dettami costituzionali; se la traduzione medesima costituisca libro di testo scolastico; se debba provvedersi o meno al ritiro della Bibbia, quale libro di testo, dalle scuole.
La pronuncia sulle domande promosse dalla Editing & Printing contro il Ministero della Pubblica Istruzione, la CEI e i coeditori, dunque, è pronuncia da rendersi in cause tra loro inscindibili. Nell'ambito della emananda decisione di merito, la pretesa risarcitoria costituisce - come già ampiamente rilevato in comparsa di risposta - domanda consequenziale e del tutto eventuale rispetto all'istanza di annullamento e/o di rimozione degli effetti e dell'attività posta in essere dalla P.A. nell'espletamento del servizio di pubblica istruzione.
Il procedimento introdotto dalla Editing & Printing è stato promosso unitariamente contro tutti i convenuti, perché è procedimento unitario relativo a cause inscindibili. Il procedimento medesimo, tuttavia, avrebbe dovuto essere incardinato avanti il giudice amministrativo (T.A.R. Lazio), anziché avanti il giudice ordinario (Tribunale civile di Roma).
L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata da questa difesa a favore del giudice amministrativo - T.A.R. Lazio - è fondata e dovrà essere accolta.

   3.
Il testo della traduzione in lingua italiana della Bibbia © 1974 versione ufficiale a cura della Conferenza Episcopale Italiana, così come contenuto nel volume della Bibbia CEI-UELCI 2005, non è libro di testo scolastico. Al riguardo, mentre si rinvia alle difese tracciate nella comparsa di costituzione dal sottoscritto difensore predisposta nell'interesse dei propri assistiti (CEI e coeditori convenuti), deve smentirsi la rilevanza delle produzioni documentali allegate alla memoria avversaria e devono essere confutate tutte le speciose argomentazioni ivi articolate.
3.1 Quanto ai documenti, deve essere subito rilevato che nessuna responsabilità, a nessun titolo, può essere addebitata alla CEI e ai coeditori della Bibbia CEI-UELCI 2005 in relazione alla scelta, compiuta da altri editori, di pubblicare testi di insegnamento della religione cattolica ad uso scolastico, muniti del Nulla Osta della CEI e dell'imprimatur da parte dell'Ordinario Diocesano, insieme al volume della Bibbia. Qualunque pretesa potrà essere rivolta unicamente verso quegli editori che tali pubblicazioni hanno realizzato.
La CEI e i coeditori, inoltre, respingono qualsiasi attribuzione di responsabilità (e, ancor prima, respingono qualsiasi attribuzione di paternità) per le frasi contenute nei testi di insegnamento della religione cattolica ad uso scolastico pubblicati da altri editori, dalle quali possa ricavarsi l'indicazione della sussistenza di una relazione di integrazione tra manuale di religione e testo della Bibbia.
3.2 Il Nulla Osta della CEI e l'imprimatur da parte dell'Ordinario Diocesano si riferiscono solo ed esclusivamente al contenuto del libro di testo con il programma di insegnamento della religione cattolica e sono subordinati alla verifica di tre concorrenti (non alternativi) elementi:
a) rispondenza del programma stesso agli obiettivi specifici di apprendimento della religione cattolica adottati dal Ministero della Pubblica Istruzione;
b) coerenza con i contenuti espressi negli obiettivi specifici di apprendimento in conformità alla dottrina contenuta nel Catechismo della Chiesa Cattolica e nei Catechismi della CEI;
c) congruenza con i criteri pedagogici e didattici adeguati all'età degli alunni e al grado della scuola al quale il libro di testo è destinato.
Ciò si evince chiaramente dalle indicazioni per la concessione del Nulla Osta della CEI che si producono in allegato al presente atto.

D'altronde, alla lettera c) delle indicazioni procedurali è chiaramente spiegato che la CEI "non prenderà in esame libri di testo presentati direttamente da autori o editori, volumi di corsi incompleti e testi che non siano accompagnati dal progetto pedagogico che ne illustri le qualità di didattiche". Si tratta di una disposizione volta a garantire l'effettività del controllo della CEI sull'intero contenuto dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica. Per conto, non è lecito tentare di inferire, dalla stessa disposizione procedurale, la deduzione che il Nulla Osta relativo ai libri di testo debba andar necessariamente esteso anche ai volumi eventualmente ad essi allegati per scelta del singolo editore.
3.3 Anche dalle disposizioni dei D.P.R. n.305/2004 e n. 39/2006 non si ricavano elementi sulla base dei quali poter affermare che la traduzione in lingua italiana della Bibbia nella versione ufficiale a cura della CEI sia libro di testo scolastico: il fatto che la conoscenza del libro della Bibbia sia inserita tra gli obiettivi specifici di apprendimento non dimostra che il libro della Bibbia, in sé, possa essere adottato come libro di testo.
Il fatto che la traduzione a cura della CEI sia definita come "traduzione ufficiale", poi non vale a conferire alla traduzione medesima i contenuti e le funzioni proprie di un libro di testo scolastico. Sotto questo aspetto, non possono non richiamarsi gli argomenti svolti dal sottoscritto difensore nella comparsa di risposta, ove è stato chiarito che l'ufficialità della traduzione della Bibbia CEI-UELCI rileva solo ed esclusivamente per l'uso liturgico, nessuna attinenza avendo rispetto all'ambito dell'insegnamento scolastico.
Per il resto, è indubitabile che il contenuto della Bibbia è, principalmente, un contenuto religioso: il libro della Bibbia è Parola di Dio. Tuttavia, a fini di causa, deve essere ribadito che, al di là dei contenuti della Bibbia che di volta in volta possono venir in rilievo (storici, culturali,religiosi, teologici), alla luce della vigente disciplina normativa il libro della Bibbia è e rimane, rispetto ai programmi di insegnamento della religione cattolica, un documento di riferimento che non costituisce libro di testo.

  4.
Infine, sulla pretesa incostituzionalità dei 100 brani della Bibbia che, a dire dell'attrice, sarebbero stati manipolati dalla CEI all'atto della traduzione si rinnovano tutte le contestazioni già proposte in comparsa di risposta, alla quale si fa integralmente rinvio [cfr. pagg. 19 e segg.]. Si producono in copia le Indicazioni per la concessione del Nulla Osta della C.E.I. ai libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola.

Roma, 19 ottobre 2007

Avv. Carmine Stingone



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