Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI    

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile

Processo: manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI   [Testo scolastico]

Attore:

Editing & Printing 
editore - Napoli
Convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P. I.     


udienza del 5 luglio 2007

«Il Giudice... concede alle parti i termini di cui all'art.
183 cpc, 6° comma n.1),2),3).»


 Le Memorie depositate nei termini di 30+30+20 giorni


D
ivisione: PER DATA


Divisione: PER SOGGETTO



Memoria 3° termine Art. 183 cpc
Conferenza Episcopale Italiana + 22 coeditori
depositata il 7 novembre 2007

convenuti


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIII
G. I. dott. Maria Speranza FERRARA
In causa n. 50723/2006 R.G.

Per i convenuti


Conferenza Episcopale Italiana + 22.

Contro l'attrice

Editing & Printing.


Nei confronti degli altri convenuti  

Ministero della Pubblica Istruzione; Associazione Carmelo Teresiano Italiano; Ente Religioso Benedettini Madonna della Scala; Cittadella Multimediale s.r.l.; Vivere In s.r.l.


MEMORIA DI REPLICA EX ART. 183 COMMA 6° N. 3 COD. PROC.CIV.



Il sottoscritto avvocato Carmine Stingone, che rappresenta la Conferenza Episcopale Italiana e gli altri convenuti coeditori della Bibbia CEI-UELCI 2005, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, deduce nell'interesse dei propri assistiti l'infondatezza di tutte le argomentazioni articolate dalla difesa di parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 cod. proc. civ. e, allo stesso tempo, si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie ivi formulate ex adverso, siccome tutte inammissibili ed irrilevanti alla luce delle seguenti considerazioni:
a) è infondato l'assunto avversario, secondo cui i volumi della Bibbia pubblicati da tre case editrici non convenute in questo giudizio (Edizioni Piemme s.p.a., Minerva Italica  e Le Monnier) "sono espressamente ed esclusivamente ad uso scolastico". Per contro, nel richiamare le argomentazioni svolte dal sottoscritto difensore nelle precedenti memorie, si ribadisce che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sancite dai D.P.R. n. 305/2004 e n. 39/2006 la Bibbia non costituisce libro di testo scolastico. Il fatto che taluni privati editori immettano in vendita nel mercato librario il testo della Bibbia insieme (o in allegato) al testo di alcuni manuali di insegnamento della Religione Cattolica nulla toglie, aggiunge e/o modifica rispetto alla disciplina normativa di settore. Peraltro, nessuna responsabilità, a nessun titolo, può venir addebitata alla CEI e/o ai coeditori della Bibbia CEI-UELCI 2005 per le scelte commerciali compiute e attuate da editori non convenuti in questo processo;

b)
il contenuto dei documenti predisposti dagli uffici della CEI ed allegati dalla controparte alla memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 cod. proc. civ. [cfr. all. 1-C / 3-C] è assolutamente inconferente: i documenti stessi nessuna rilevanza assumono in ordine all'interpretazione ed all'applicazione della normativa legale sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Essi, poi, non costituiscono "riprova dell'inequivocabile utilizzo della Bibbia nell'insegnamento della scuola italiana" e, comunque, il loro contenuto non prova che la Bibbia costituisca libro di testo scolastico in evidente contrasto con quanto stabilito dalle norme di legge;

c) il deferimento dell'interrogatorio formale al legale rappresentante pro tempore della CEI e al legale rappresentante pro tempore dell'Istituto della Pia Società delle Figlie di San Paolo è assolutamente irrituale: l'interpello formale può soltanto venir domandato dalla parte interessata, dovendo poi esserne eventualmente disposta l'ammissione del giudice istruttore;

d) ci si oppone sin d'ora all'ammissione dell'interrogatorio formale del Presidente della CEI sul capitolo di prova articolato nella memoria avversaria (ex art. 183 comma 6° n. 2 cod. proc. civ.), dato che la circostanza in esso dedotta è assolutamente irrilevante rispetto all'oggetto del giudizio: a fini di decisione non rileva affatto di stabilire se la traduzione della Bibbia (Vulgata) del 1592 abbia o meno valenza normativa per la Chiesa Cattolica. Si rileva, inoltre, che la pretesa "valenza normativa" della Vulgata del 1592 si fonderebbe, nell'opinione di controparte, sulla lettera apostolica motu proprio data il giorno 7 luglio 2007 da Sua Santità Benedetto XVI [cfr. memoria avversaria ex art. 183 comma 6° n. 2 cod. proc. civ., pag. 11]: l'interrogatorio formale del Presidente della CEI è dunque inammissibile anche rispetto all'oggetto della circostanza capitolata, posto che giammai il legale rappresentante pro tempore della Chiesa Cattolica Italiana potrebbe essere chiamato a rendere l'autentica interpretazione di un documento formato dal Santo Padre. Sul punto, poi, si aggiunga che la lettera apostolica motu proprio data del giorno 7 luglio 2007 disciplina soltanto la messa in latino, consentendone la celebrazione a determinate condizioni. In nessuna parte della lettera apostolica stessa, in nessun modo e a nessun fine si stabilisce la "valenza normativa" della Vulgata del 1592 per la Chiesa Cattolica Italiana;

e) ci si oppone sin d'ora all'ammissione dell'interpello formale del legale rappresentante pro tempore dell'Istituto della Pia Società delle Figlie di San Paolo, posto che: I) la circostanza di cui al capitolo n. 2 è assolutamente irrilevante e II) la circostanza di cui al capitolo n. 3 è generica ed irrilevante;

f) ci si oppone alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta da controparte e fondata sul raffronto tra la traduzione in lingua italiana della Bibbia nella versione ufficiale a cura della CEI e le precedenti "versioni ufficiali"; allo stesso tempo si denuncia la patente ed assoluta irrilevanza ed impertinenza, rispetto all'oggetto del giudizio e dell'espletanda istruttoria, dei così detti "apparati critici" delle precedenti versioni della Bibbia prodotti e/o richiamati da controparte. Non ci si oppone, invece, alla eventuale consulenza tecnica d'ufficio che dovesse essere disposta per accertare la fedeltà e la compatibilità rispetto ai testi originali della traduzione in lingua italiana della Bibbia nella versione ufficiale © 1974 approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana, avvalendosi, a tal fine, della Biblia Hebraica Stuttgartensia e della Bibbia dei Settanta, i cui esemplari sono già stati allegati da questa difesa al fascicolo di parte, all'atto della costituzione in giudizio;

g) ci si oppone, infine, all'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. richiesto ex adverso: non è potere della CEI di rendere copia conforme del Codex Vaticanus, né l'ordine di esibizione potrà essere emesso verso la biblioteca apostolica Vaticana, che è istituzione di diritto vaticano non sottoposta alla giurisdizione del giudice italiano. L'esibizione del testo a stampa del Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae - ove pure denegatamente disposta dal Giudice Istruttore - rimarrebbe in ogni caso del tutto irrilevante, alla luce delle superiori considerazioni.

Si produce in allegato copia del testo in latino della lettera apostolica di Sua Santità Benedetto XVI motu proprio data il 7 luglio 2007.
Con osservanza

Roma, 7 novembre 2007

Avv. Carmine Stingone





Nota redazionale:
Il Codice Vaticano è stato pubblicato in facsimile dall'Istituto Poligrafico dello Stato ed è disponibile presso la Sede centrale in Roma, Piazza G. Verdi 10

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