Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI    

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile

Processo: manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI   [Testo scolastico]

Attore:

Editing & Printing 
editore - Napoli
Convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P. I.     


udienza del 5 luglio 2007

«Il Giudice... concede alle parti i termini di cui all'art.
183 cpc, 6° comma n.1),2),3).»


 Le Memorie depositate nei termini di 30+30+20 giorni


D
ivisione: PER DATA

D
ivisione: PER SOGGETTO

Editing & Printing

CEI + 22 editori

Ministero P.I.

Ass. Carmelo T.

Vivere IN



Memoria 2° termine Art. 183 cpc
VIVERE IN
depositata il 19 ottobre 2007

CONVENUTO




TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sez. XIII - R.G. 50723/2006 - Giudice: Ferrara
ud.: 19.11.2007

Memoria in replica ex art.  183, 6° c., n. 2)


Per: VIVERE IN s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Eugenio Scagliusi e Pietro Paternò Raddusa.

Contro: Editing & Printing di Alfredo Alì, con gli Avv. Domenico Cirillo, Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo.

***


La memoria depositata da parte attrice merita alcune puntualizzazioni.

1) La controparte tenta abilmente di suffragare la tesi secondo cui il libro della "Bibbia" costituirebbe libro di testo adottato nelle scuole. La difesa esponente ribadisce come la lettura delle norme regolamentari di specie (D.P.R. 305/2004 e 39/2006) non avalla affatto l'interpretazione proposta ex adverso. Invero, tali norme si limitano ad approvare gli "obbiettivi specifici di apprendimento", distinti per "conoscenze" ed "abilità". Nell'ambito di tali obbiettivi si parla - certo - della "Bibbia", ma ai soli fini della sua "conoscenza". Si propone, cioè, che gli studenti conoscano cosa sia quel testo, di che cosa tratti, con la specificazione - per l'appunto - che essi possano giudicarlo quale "documento storico-culturale" e "parola di Dio". Si tratta, evidentemente di due specifiche connotazioni nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica: la prima evidentemente finalizzata a far sapere agli studenti che quel testo costituisce la fonte di quella religione sotto il profilo storico-culturale; la seconda che quel testo, divinamente ispirato, costituisce la fonte della fede medesima. Ma mai, ed in alcun modo, le norme regolamentari dicono che il testo della "Bibbia" costituisce "testo scolastico".

2) Non è dato di comprendere (tanto più di condividere) la lettura strumentale che parte attrice propone di alcune frasi della "comparsa di costituzione" della esponente, peraltro estrapolandole da contesti ben più ampi. In particolare, la controparte definisce come "paradosso" (pag. 8 della memoria) la frase secondo cui "Nessuno ha mai impedito, né impedisce, alla Editing & Printing… di pubblicare la sua versione della Bibbia…" (pag. 3 della comparsa).
Il paradosso consisterebbe che, poiché questa frase è inserita nel paragrafo relativo al difetto di giurisdizione, essa si riferirebbe alla "Bibbia" "… quale testo della scuola pubblica e non al libero mercato…". Parte attrice ne deduce che la CEI dovrebbe concedere - e qui il dedotto paradosso - il "nulla osta" anche ad alte versioni della "Bibbia" (dei Protestanti, dei Testimoni di Geova o altre ancora). La difesa esponente ribadisce nuovamente il proprio assunto: nessuno ha mai impedito, né impedisce, alla attrice, di pubblicare la sua versione della Bibbia. La pubblichi pure, se lo ritiene o se ritiene che la sua versione sia pur conforme alle fonti originali, come, peraltro, fanno tutti coloro che non condividono la "versione" proposta dall'organo (la C.E.I.) legittimato dalla Santa sede a curare il testo sul quale fonda e promuove la propria fede religiosa. Lo faccia pure, se lo ritiene. Invece, la controparte si duole che il suo testo (che esso solo, quello si, sarebbe veramente conforme alla "versione originale") non possa essere adottato quale libro di testo.
Un dubbio, forse, derimerebbe a questo punto, la controversia: ma la controparte si è mai preoccupata di chiedere a qualcuno l'approvazione del "suo" testo? Vi è traccia, negli atti processuali, di un qualche rifiuto, da parte dell'Autorità Ecclesiastica o Ministero o di chiunque altro, a riconoscere quel testo quale proposta per la formazione degli studenti nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica?

3) Apprezziamo l'alta competenza in materia di esegesi biblica, teologica e filosofica che dimostra la controparte nel difendere i propri assunti e contestare le esegesi degli studiosi - questi sì - di fama mondiale che sostengono la difesa della C.E.I.; ci riteniamo meno preparati e ci guardiamo bene dal farci coinvolgere in deduzioni giuridicamente irrilevanti e che avrebbero rilievo in ben altre sedi, rispetto a quelle delle aule giudiziarie.
Né intendiamo farci coinvolgere in quella che appare, sempre più, una diatriba, una tra le tante, sul principio di laicità dello Stato, principio del tutto acquisito ma che evidentemente qualcuno vorrebbe addirittura esasperato.


***

Pertanto, si insiste nuovamente e si


CHIEDE


- preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della giurisdizione del giudice amministrativo;
- in via gradata, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

Bari - Roma, 19 ottobre 2007

Avv. Eugenio Scagliusi
Avv. Pietro Paternò Raddusa



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