Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI    

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile

Processo: manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI   [Testo scolastico]

Attore:

Editing & Printing 
editore - Napoli
Convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P. I.     


udienza del 5 luglio 2007

«Il Giudice... concede alle parti i termini di cui all'art.
183 cpc, 6° comma n.1),2),3).»


 Le Memorie depositate nei termini di 30+30+20 giorni


D
ivisione: PER DATA

Divisione: PER SOGGETTO

Editing & Printing

CEI + 22 editori

Ministero P.I.

Ass. Carmelo T.

Vivere IN



Memoria 2° termine Art. 183 cpc
Associazione Carmelo Teresiano Italiano
depositata il 18 ottobre 2007

CONVENUTO


inserita NEL FALDONE, MA NON DEPOSITATA IN CANCELLERIA



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SECONDA MEMORIA EX ART: 183 VI COMMA C.P.C.
PER IL CONVENUTO
 XIII SEZIONE DOTT.SSA MARIA SPERANZA FERRARA

Nella causa avanti a questo Illustrissimo Tribunale R.G. 50723/06 per:


ASSOCIAZIONE CARMELO TERESIANO ITALIANO
con l'Avv.
Gandalini Gianluca - Convenuto


Contro

Editing & Printing con gli Avv.ti Domenico Cirillo,
Ernesto Maria Cirillo E Francesco Cirillo - Attore


*****


Il sottoscritto, difensore di una delle parti convenute nel presente procedimento, ribadendo e confermando tutto quanto sostenuto ed argomentato in comparsa di costituzione e risposta e nelle udienze già tenutesi, contesta tutte le deduzioni e modificazioni apportate dall'istante alla domanda originaria con la prima memoria ex articolo 183 VI comma c.p.c. prendendo posizione sui singoli punti della memoria stessa di parte attrice come segue:
1.
  in relazione al primo punto emerge il fatto che il riferimento alla sentenza di Cassazione e quella di merito non sono calzanti in quanto soltanto l'autore od i suoi eredi possono azionare la tutela di cui all'articolo 23 della L.633/41; tale norma ammette però anche la possibilità di adire codesta tutela da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali nel caso in cui finalità pubbliche lo esigano ed è questo infatti lo strumento idoneo per contestare una eventuale modificazione od alterazione dei testi originali quando non vi siano eredi o l'autore stesso del testo che possa farlo. Da ciò si evince che l'attore non può ergersi a difensore di un diritto morale d'autore che non gli appartiene, al massimo, in un caso del genere, ove vi fosse davvero una violazione di tale diritto morale d'autore, il Ministero dei beni e delle attività culturali potrebbe svolgere questo ruolo quando finalità pubbliche lo esigano. Senza considerare che qui non si può ancora parlare di "deformazione di testi originali" in quanto parte attrice e parte convenuta hanno due posizioni diverse su ciò che si intenda come testi originali della bibbia.
2. 
dalla documentazione allegata da parte attrice non emerge una precisa datazione delle bozze del testo che Editing & Printing stava allestendo per cui potrebbe sorgere anche il dubbio che, vista l'irrisorietà della richiesta economica di parte a fronte di richieste istruttorie (contestazione della legittimità di atti amministrativi) e di domande quali quelle proposte (sollevare la questione di costituzionalità dei brani biblici in oggetto), il profilo di danno possa sembrare quasi un pretesto per spostare la causa dalla competenza naturale del giudice amministrativo a quella del giudice civile.
3. 
il parallelo col libro dell'Eneide non si attaglia al caso concreto in quanto tale testo rientra nel piano di studio delle scuole e quindi giustamente il Ministero è tenuto a valutarne gli aspetti contenutistici e l'aderenza al testo originale mentre nel caso della Bibbia il rimando da parte dei D.P.R. 305/04 e 39/06 è una pura relatio a ciò che i testi rappresentano, considerati come conoscenze, documenti storico- culturali, non indicativi di un certo modello ma semplicemente strumento ausiliario nello studio dello studente. Sul tema dell'eccezione di giurisdizione si insiste nel sostenere che, seppure la causa non sia fondata nel merito, essa verte su una questione palesemente amministrativa quale è quella di legittimità di atti amministrativi come richiesto da parte attrice e che soltanto in via strumentale essa sia stata proposta davanti ad un giudice di merito agganciandosi ad una richiesta di risarcimento costruita ad arte. In ultimo, nel merito della causa, si insiste sulla tesi di mancanza di fumus boni iuris e incapacità della Editing & Printing a sollevare il sindacato di costituzionalità su interessi diffusi quali parrebbero esser questi, in quanto i contenuti di un testo sacro quale quello della Bibbia, anche se recepiti per l'utilizzo nelle scuole quale strumento di conoscenza e sussidio (non come libro di testo), non ledono i diritti della Editing & Printing e oltretutto fanno parte del complesso speculativo della dottrina cristiana e sono dotati di autonomia loro propria per cui su tali contenuti è soltanto competente a pronunciarsi la dottrina della Chiesa nelle sedi idonee come emerge dalla normativa concordataria.
4. 
Ai fini processuali non rileva il fatto che sui testi della Bibbia pubblicati da case editrici stia scritto che il volume è parte integrante dei progetti di insegnamento della religione cattolica per la scuola secondaria di primo grado, anzi, ciò viene a detrimento della tesi attorea in quanto, se quest'ultima sostenesse una posizione che rispecchia istanze reali, sui testi venduti dalle case editrici starebbe scritto: "Questo volume è il testo ufficiale della Bibbia, adottato dalla scuola secondaria italiana per l'insegnamento della religione cattolica". L'utilizzo ed il metodo di commercializzazione dei testi indicati non modifica la realtà che è quella secondo la quale la Bibbia non è il libro di testo della scuola italiana ma soltanto oggetto di rinvio ai contenuti sulla base di una previa scelta dell'insegnante assolutamente discrezionale. La foto 13) allegata alla memoria di parte attrice infine, conferma chiaramente l'assunto, se ancora ve ne fosse bisogno, che la bibbia non sia libro di testo adottato nelle scuole in quanto si nota chiaramente che la formula ministeriale riguardante i libri di testo è di un certo tipo per quelli effettivamente adottati mentre è di un altro tipo per i testi che vengono considerati soltanto documento storico-culturali dei quali l'insegnate si può avvalere e ai cui contenuti può rimandare.
5. 
sostenendo tutte le eccezioni riportate in comparsa di costituzione e risposta, nell'attesa che il CTU possa fare chiarezza sulle elucubrazioni esegetiche sostenute da parte attrice, si può affermare che nella materia della sottomissione della donna non vi è "sottile trasformismo" di Mons. G. Ravasi, ma il tentativo di rendere fedelmente il valore della forma verbale ebraica ed oltretutto la consapevolezza che la legittimità di un certo testo può tranquillamente coesistere con la legittimità di un altro in quanto ognuno di questi testi si fonda su radici documentali e traduttive che si hanno al momento della effettiva traduzione del testo, è quindi nell'ordine delle cose che un testo biblico tradotto mille anni fa non renda certe espressioni come si potrebbero rendere oggi, quando rispetto ad allora abbiamo a nostra disposizione molto più materiale antico di confronto ed una esperienza traduttiva nel campo più elevata.
6. 
della Bibbia non esistono i veri autografi ma il testo originale è stabilito da un meticoloso lavoro scientifico di confronto tra miriadi di testimoni scritti quali pergamene, papiri, codici e lezionari sui quali è stato fatto ed è fatto anche oggi un serio lavoro di critica testuale. La parte attrice contesta la citazione della Bibbia dei LXX greca poiché è già una traduzione, ma a maggior ragione allora non sarebbero da scartare tutte le traduzioni successive come la vulgata e l'italiana del '700, invece utilizzate come metro di confronto da parte attrice in atto di citazione?
7. 
per quanto riguarda questo punto si rinvia a quanto sostenuto nella seconda parte del punto 5) di cui sopra,
8. 
in merito alle altre presunte cinque cancellazioni, senza volersi sostituire al lavoro del CTU, si fa presente che: a riguardo della prima e della seconda il testo della Bibbia di Gerusalemme e quello della Bibbia Cei seguono il siriaco e la vetus latina ma riportano in nota il testo della vulgata per precisione; a riguardo della terza la traduzione segue il greco della LXX (più antico) e non il testo latino; a riguardo della quarta la frase viene omessa in quanto ritenuta glossa esplicativa posteriore ma essa viene riportata correttamente in nota e lo stesso per la quinta (vedi allegati).
9. 
la richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale è fondata sul fatto che è in corso una lesione dell'immagine subita dall'Associazione Carmelo Teresiano Italiano la quale non può permettersi di essere trascinata in Tribunale con accuse infondate, tanto è vero che il suo nome, come quello di tutti i convenuti è stato speso con dovizia nel circuito mediatico (internet, stampa) in relazione a tale evento anche in forum nei quali i convenuti sono ridicolizzati da parte dei partecipanti che vi intervengono.
10. 
si ritiene sempre che la questione di costituzionalità sui contenuti della Bibbia non possa essere sollevata per i motivi di cui al superiore punto 3), ma anche che essa sia infondata in quanto non è libro di testo scolastico e in quanto essa deve essere letta con il metro del contesto nel quale essa è stata scritta, senza considerare che non tutto nella Bibbia è principio inviolabile perenne e non negoziabile (altrimenti si scadrebbe nel fondamentalismo, tanto è vero che una tale lettura è già stata condannata dal magistero ecclesiastico come per i Testimoni di Geova) in quanto gran parte delle disposizioni precettistiche è dato per regolare i costumi di popoli di migliaia di anni fa e ciò è ben conosciuto ai professori di religione che la Bibbia la spiegano a scuola.

Rimangono inalterate le richieste già fatte a questo Illustrissimo Tribunale in sede di comparsa di costituzione e risposta e in sede di udienza oltre a rifarsi integralmente alle richieste, eccezioni e deduzioni già formulate sia contenute nel presente atto.

Si allegano:
A) Copia del frontespizio della Bibbia Cei e di Tobia 6,18-22;
B) Copia tratta dalla Bibbia Cei di Giuditta 16 ultimo brano;
C) Copia tratta dalla Bibbia Cei di Siracide 26,3; 
D) Copia tratta dalla Bibbia Cei di Vangelo Luca 23,17;
E) Copia tratta dalla Bibbia Cei di Vangelo di Marco 15,28;

Con ossequio.
Roma, li 17/10/2007

Avv. Gianluca Gandalini



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