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udienza del 5
luglio 2007 «Il Giudice... concede alle parti
i termini di cui all'art.
183
cpc, 6°
comma n.1),2),3).»

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Le Memorie depositate nei termini di 30+30+20
giorni
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Divisione:
PER DATA
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Divisione:
PER SOGGETTO
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Memoria
1° termine Art. 183 cpc
Conferenza
Episcopale Italiana + 22 coeditori
depositata il 18 settembre
2007
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Convenuti |
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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIII
G.I. dott. Maria Speranza FERRARA
In causa n. 50723/2006 R.G.
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Per i convenuti |
Conferenza Episcopale Italiana + 22. |
 Contro l'attrice
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Editing & Printing. |
 Nei confronti degli altri convenuti
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Ministero della Pubblica Istruzione; Associazione Carmelo Teresiano
Italiano; Ente Religioso Benedettini Madonna della Scala;
Cittadella Multimediale S.r.l.; Vivere IN S.r.l. |
MEMORIA EX ART. 183 COMMA 6° N. 1 COD.
PROC.CIV.
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All'udienza del 5 luglio 2007, il Giudice Istruttore, avendo già respinto
l'istanza proposta in via cautelare dell'attrice [sequestro Bibbia
scolastica, NdR] con ordinanza del 9-10
maggio 2007 e riservato ogni ulteriore provvedimento, ha rinviato il
procedimento in epigrafe alla successiva udienza del 19 novembre
2007, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6° n. 1, n.
2 e n. 3 cod. proc. civ.
In ossequio a quanto stabilito dall'Ufficio, il sottoscritto avvocato Carmine
STINGONE, nel richiamarsi alle argomentazioni tracciate, alle difese
svolte ed alle eccezioni sollevate nell'interesse dei propri assistiti tutti, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 6° n. 1 cod. proc. civ., così
precisa le seguenti

CONCLUSIONI
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 piaccia all'eccellentissimo Tribunale adito, contrariis
reiectis, in via
pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario a conoscere, trattare e decidere la controversia dedotta ad
oggetto del presente giudizio, in favore della giurisdizione del giudice
amministrativo (T.A.R. Lazio), secondo quanto spiegato nella narrativa
della comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio
nell'interesse dei propri assistiti tutti.
Nel merito, piaccia al Tribunale adito respingere tutte le domande
avanzate dall'attrice, siccome assolutamente infondate in fatto ed in
diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Roma, 18 settembre 2007

Avv. Carmine Stingone
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