Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI    

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile  

Processo: manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI   [testo scolastico dottrinale]

Attore:

Editing & Printing 
editore - Napoli
Convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P. I.     


udienza del 5 luglio 2007
«Il Giudice... concede alle parti i termini di cui all'art.
183 cpc, 6° comma n.1),2),3).»


 Le Memorie depositate n
ei termini di 30+30+20 giorni


Divisione: PER DATA


Divisione: PER SOGGETTO

Editing & Printing

CEI + 22 editori

Ministero P.I.

Ass. Carmelo T.

Vivere IN



Memoria 1° termine Art. 183 cpc
Conferenza Episcopale Italiana + 22 coeditori
depositata il 18 settembre 2007

Convenuti


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIII
G.I. dott. Maria Speranza FERRARA
In causa n. 50723/2006 R.G.

Per i convenuti

Conferenza Episcopale Italiana + 22.


Contro l'attrice

Editing & Printing.


Nei confronti degli altri convenuti

Ministero della Pubblica Istruzione; Associazione Carmelo Teresiano Italiano; Ente Religioso Benedettini Madonna della Scala; Cittadella Multimediale S.r.l.; Vivere IN S.r.l.


MEMORIA EX ART. 183 COMMA 6° N. 1 COD. PROC.CIV.

 
All'udienza del 5 luglio 2007, il Giudice Istruttore, avendo già respinto l'istanza proposta in via cautelare dell'attrice [sequestro Bibbia scolastica, NdR] con ordinanza del 9-10 maggio 2007 e riservato ogni ulteriore provvedimento, ha rinviato il procedimento in epigrafe alla successiva udienza del 19 novembre 2007, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6° n. 1, n. 2 e n. 3 cod. proc. civ.
In ossequio a quanto stabilito dall'Ufficio, il sottoscritto avvocato Carmine STINGONE, nel richiamarsi alle argomentazioni tracciate, alle difese svolte ed alle eccezioni sollevate nell'interesse dei propri assistiti tutti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 6° n. 1 cod. proc. civ., così precisa le seguenti


CONCLUSIONI


piaccia all'eccellentissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere, trattare e decidere la controversia dedotta ad oggetto del presente giudizio, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R. Lazio), secondo quanto spiegato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio nell'interesse dei propri assistiti tutti. Nel merito, piaccia al Tribunale adito respingere tutte le domande avanzate dall'attrice, siccome assolutamente infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Roma, 18 settembre 2007

Avv. Carmine Stingone


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TABELLA deposito Note