Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI   

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile  

Processo: manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI  [Testo scolastico]

Attore:

Editing & Printing 
editore - Napoli
Convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P. I.     



udienza del 19 novembre 2007
«Il Giudice trattiene la causa per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc»


le comparse conclusionali
sul difetto di giurisdizione sollevato dai convenuti


   COLLEGAMENTO IPERTESTUALE  


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIIIª
G.I. dott. Maria Speranza FERRARA
In causa n. 50723/2006 R.G.

CEI + 22 coeditori
memoria di replica
art. 190 cpc
nei 20 giorni successivi alla comparsa conclusionale


Per i convenuti

Conferenza Episcopale Italiana + 22.

Contro l'attrice

Editing & Printing.


Nei confronti degli altri convenuti

Ministero della Pubblica Istruzione; Associazione Carmelo Teresiano Italiano; Ente Religioso Benedettini Madonna della Scala; Cittadella Multimediale s.r.l.; Vivere IN s.r.l.


REPLICHE EX ART. 190 COD. PROC. CIV.

1.

E' infondata l'affermazione avversaria che "la richiesta di risarcimento danni indicata dalla E&P nella citazione introduttiva proviene espressamente e direttamente dalle manipolazioni, cancellazioni e aggiunte che la Conferenza Episcopale Italiana ha operato sul testo della Bibbia…" [comparsa conclusionale avversaria, pag. 1].
Al contrario, la pretesa risarcitoria avversaria è spiegata in via consequenziale e derivata rispetto sia alla principale domanda di accertamento e declaratoria di incostituzionalità dei decreti presidenziali che hanno inserito la conoscenza del libro della Bibbia tra gli obiettivi specifici di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole (domanda di merito); sia rispetto alla domanda di immediato ritiro e sequestro del libro della Bibbia dalle scuole pubbliche e private (domanda cautelare). Lo si evince in maniera inequivocabile dalle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo di lite e, più in generale, dal contenuto dell'atto di citazione.
Controparte nessuna censura ha mai proposto in ordine alla traduzione del testo della Bibbia in lingua italiana nella versione ufficiale a cura della Conferenza Episcopale Italiana quale libro in commercio nel libero mercato. Tutte le censure sollevate ex adverso si appuntano sul libro della Bibbia - tal'è la tesi dell'attrice - quale libro di testo scolastico. L'infondatezza di tale assunto è già stata ampiamente contestata nei precedenti scritti difensivi, cui si rinvia. Interessa qui sottolineare, tuttavia, che la domanda avversaria muove dalla contestazione del mal accorto esercizio della discrezionalità amministrativa, nello svolgimento del servizio di pubblica istruzione.
La domanda risarcitoria, così come le altre domande proposte da controparte in questo giudizio appartengono tutte alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

2.

E' infondata l'affermazione avversaria "che nell'art. 33 del D.Lgs. 80/1998 (la normativa portante per la CEI) non ci sono compatibilità tra le materie codificate dalla legge e le lamentate manipolazioni del testo biblico" [comparsa conclusionale, pag. 3]. 
All'opposto, nel fare rimando alle argomentazioni difensive ed alle eccezioni già sollevate da questa difesa nei precedenti atti, si nota che anche l'Avvocatura dello Stato, all'atto della costituzione in giudizio nell'interesse del Ministero della Pubblica Istruzione, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore del Giudice Amministrativo, in tal modo aderendo al medesimo rilievo già proposto dal sottoscritto difensore nell'interesse della Conferenza Episcopale Italiana e dei coeditori convenuti.

3.

E' tardiva e inammissibile la domanda subordinata di "scindere il processo in due tronconi: il T.A.R. del Lazio per il Ministero della P.I. e il Tribunale Ordinario per la CEI e i coeditori" [comparsa conclusionale, pag. 5]. Ad ogni buon conto, la richiesta stessa merita di venir reietta in considerazione della inscindibilità delle domande avversarie, secondo quanto già chiarito nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.

4.

E' inammissibile la domanda avversaria di "rimettere in termini l'attrice onde poter correttamente adire l'eventuale competente autorità giudiziaria"  [comparsa conclusionale, pag. 5]: non rientra tra i poteri del Giudice adito quello di autorizzare la rimessione in termini per l'esercizio dell'azione avanti la competente Autorità giurisdizionale.
In secondo luogo, non sussistono i presupposti di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ. Infine e in ogni caso tale richiesta è stata per la prima volta proposta in comparsa conclusionale; è tardiva; costituisce domanda nuova e, in quanto tale, il sottoscritto difensore dichiara di non accettare il contraddittorio rispetto ad essa.
Tutto ciò esposto, si insiste per l'accoglimento delle già spiegate conclusioni.
Roma, 7 febbraio 2008.
Avv. Carmine Stingone



le comparse conclusionali ART. 190 CPC