COMPARSA CONCLUSIONALE EX
ART. 190 C.P.C.
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Per: Editing & Printing,
rappresentata e difesa dagli avv. Avv. Domenico Cirillo, Avv. Ernesto
Maria Cirillo e Avv. Francesco Cirillo;
Contro: Conferenza Episcopale Italiana con 22 coeditori,
Associazione Carmelo Teresiano Italiano, Vivere In s.r.l., Ministero
della Pubblica Istruzione e nei confronti di altri convenuti.
La difesa attorea nel
riportarsi all'atto introduttivo del giudizio, alla documentazione
esibita e depositata, ai verbali di causa e a tutti gli scritti
difensivi, ritiene che debba essere accolta "in toto" la
domanda. In ogni modo, poiché i convenuti hanno sollevato un
preliminare contrasto sulla giurisdizione del giudice adito, solo
su questo punto vengono sottoposte all'attenzione dell'onorevole
giudicante, così come dallo stesso indicato, le seguenti
osservazioni.
La richiesta di risarcimento danni indicata dalla E&P nella
citazione introduttiva proviene espressamente e direttamente dalle
manipolazioni, cancellazioni e aggiunte che la Conferenza
Episcopale Italiana ha operato sul testo della Bibbia Versione
Ufficiale CEI 1974, utilizzato per l'insegnamento scolastico e
dall'omissione provvedimentale del Ministero della P.I. che non ha
eseguito l'esame di conformità traduttiva sul libro di testo,
oltre al contenuto diseducativo e dannoso dei brani
incostituzionali.
1.
Il difetto di giurisdizione è stato sollevato dalla CEI e i
coeditori ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 80/1998 mentre per il
Ministero della P.I. ex plurimis "Cass. SU n.
13659/2006".
Il Giudice Istruttore, nel provvedimento del 9 maggio 2007, ha
indicato le più recenti ordinanze della Suprema Corte per meglio
stabilire a quale giudice spetti la giurisdizione del processo. E
precisamente la n. 13659/2006, la n. 13911/2006 e la n.
13431/2006.
Innanzitutto, c'è da notare il "filo giuridico" che
unisce i tre provvedimenti. Le prime due ordinanze sono state
deliberate dagli stessi giudici e nello stesso giorno in Camera di
Consiglio (il 24/11/05) [all. 1] e la risoluzione sui
"diritti enunciati" è scritta con le stesse e identiche
parole. La Corte che ha emesso la sentenza n. 13431 era sotto la
direzione dello stesso "Presidente aggiunto" delle due
precedenti Sezioni. Vi è poi un secondo filo giuridico che
concerne le "scelte coerenti" nelle "diversità
delle questioni". Esaminiamo brevemente i profili dei tre
provvedimenti.
L'ordinanza n. 13659/2006 ha ripartito il processo in due
tronconi: civile e amministrativo. Pur essendoci due convenuti
pubblici [Ente pubblico e funzionario pubblico] è stato deciso
che quando c'è un illecito extracontrattuale intercorrente tra
privati (attore e responsabilità soggettive di un funzionario
pubblico) è competente la giurisdizione ordinaria. E se un
funzionario pubblico, per le sue "responsabilità
soggettive", non è equiparabile all'Ente pubblico, a maggior
ragione la tutela risarcitoria tra due privati (Editing &
Printing - CEI + coeditori) non è riconducibile al giudice
amministrativo pur essendoci di mezzo una Pubblica
Amministrazione, analogamente all'ordinanza n. 13659/2006. Ma la
stessa ordinanza va ancora più avanti. Nell'excursus è censurata
la tesi "tutta civilistica" o "tutta
amministrativistica" precisando che entrambe "conducono
ad una possibile diminuzione dell'effettiva tutela del cittadino,
in violazione dei principi derivanti dall'art. 24 Cost.".
L'unicità della tutela non è un vincolo costituzionale [art. 24
Cost.], bensì la propensione all'efficienza del processo nei casi
in cui essa è compatibile. La stessa CEI ha riconosciuto che
"la controversia instaurata dalla E&P nei confronti del
Ministero è controversia contro la P.A., mentre il giudizio
intentato contro la CEI e i coeditori è giudizio contro privati
soggetti di diritto" [nella II memoria CEI, §-2]. Tuttavia,
per la CEI tale considerazione non è sufficiente alla tesi sulla
ripartizione del processo perché "la domanda promossa dalla
E&P contro la CEI e i coeditori, non è domanda autonoma da
quella promossa contro il Ministero della Pubblica
Istruzione". [cfr. CEI §-2]
La risposta alla CEI è già nel testo dell'ordinanza n.
13659/2006. Proprio nel cappello introduttivo dell'ordinanza è
indicato l'atto di citazione con cui si chiedeva la "condanna
dei convenuti in solido" [all. 2]. Di conseguenza, unica era
la ragione del domandare ed unica era la domanda da cui è nata
l'ordinanza delle S.U. che ha ripartito il processo.
Per di più, nell'atto introduttivo della E&P è anche
indicata la differenza tra la responsabilità del Ministero della
P.I. per l'omessa attività provvedimentale e quella della CEI e i
coeditori per la violazione all'integrità dell'opera (art. 20 L.
633/1941) e la responsabilità civile dell'editore (art. 11 L.
47/1948). L'obbligo sull'integrità dell'opera è incluso anche
nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo"
(art. 27, 2° comma). Insomma, ci troviamo in ambiti giuridici
nettamente inconciliabili, tra diritto amministrativo (Ministero)
e diritto civile (CEI + coeditori).
Anche nell'ordinanza n. 13911/2006 troviamo utili raffronti. Pur
essendoci due convenuti - un Ente pubblico e un soggetto privato -
il soggetto privato era un "delegato-esecutore"
dell'Ente (per abbattere un immobile). Per tali ragioni non poteva
esserci una sede giurisdizionale autonoma per il
delegato-esecutore, essendo questi un "carro merci"
legato al "locomotore" dell'Ente. Rapportandoci al
nostro caso, la CEI non è una delegata-esecutrice del Ministero
della P.I., né ha eseguito la traduzione della Bibbia per conto
del Ministero. Pertanto, le responsabilità della CEI sono
proprie, autonome e diametralmente speculari a quelle del
"delegato-esecutore". La stessa ordinanza n. 13911/2006,
per evitare possibili generalizzazioni, ha ribadito la critica
alla tesi "tutta civilistica" o "tutta
amministrativistica" alla pari dell'ordinanza n. 13659/2006.
Infine, la sentenza delle S.U. n. 13431/2006 ha dichiarato la
giurisdizione del giudice ordinario per un Ente pubblico perché
il danno da esso causato era il risultato di una "lesione
antigiuridica del diritto di proprietà, illecito ab origine
lesivo, violazione di diritti soggettivi…". In altre
parole, la condotta "deleteria-illecito-lesivo" era
avulsa dal "ritardo o dall'omessa attività
provvedimentale", cosicché anche la richiesta di
risarcimento era fuori della riserva della giurisdizione
amministrativa. Cioè, un'altra variante che mostra come il vero
soggetto del regolamento giurisdizionale è il contenuto della
controversia "nell'esame di merito nel merito" della
controversia stessa.
Prima di esaminare la legge indicata dalla CEI e i coeditori è
doveroso far notare che questi non hanno citato né richiamato le
tre ordinanze delle S.U. nonostante che l'attore ne abbia parlato
diffusamente nelle memorie. Il loro silenzio sottintende la
non-convenienza.
2.
Nell'art. 33 del D.Lgs. 80/1998 (la normativa portante per la
CEI) non ci sono compatibilità tra le materie codificate dalla
legge e le lamentate manipolazioni del testo biblico. L'art. 33,
infatti, si riferisce "alle controversie in materia di
pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul
credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio
farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di
cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481". Che così recita:
"Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di
pubblica utilità competenti, rispettivamente per l'energia
elettrica e il gas e per le telecomunicazioni".
Il richiamo legislativo è infondato per cinque motivi:
1) Quel termine "rispettivamente" circoscrive gli ambiti
di competenza.
2) Non c'è alcun nesso tra le discipline della legge "gas,
energia elettricità,..." e la "traduzione di un
testo".
3) È inconcepibile una "Pubblica autorità di
regolazione" per la traduzione di un'opera. La traduzione è
mera concordanza "alla fonte bibliografica". Nient'altro
che fedeltà. E nessuno si è mai sognato di sottoporre una
traduzione ad un'"autorità di regolazione", qualunque
essa sia.
4) L'oggetto della domanda non è - né potrebbe essere - la
"regolazione" della Bibbia.
5) La traduzione della Bibbia CEI non rientra tra i "servizi
di pubblica utilità dello Stato" né è stata eseguita per
conto dello Stato o con la concessione dello Stato.
Inoltre, volendo disquisire in astratto, nel 1974 (Ed. Bibbia CEI)
non esisteva quel decreto legislativo.
In conclusione, l'art. 33 del D.Lgs. 80/1998 non è confacente per
traghettare la CEI e i coeditori al T.A.R. del Lazio insieme al
Ministero. Non a caso, dopo le puntualizzazioni dell'attrice nella
I memoria, la CEI e i coeditori non hanno ribattuto neppure su
questo fronte. D'altro canto, se venisse accolta la richiesta
della CEI e dei coeditori, il Tribunale amministrativo, non
potendo giudicare per il risarcimento su "danni
extracontrattuali tra soggetti privati", dovrebbe poi
dichiarare "la propria incompetenza". Dopodiché, si
aprirebbe un conflitto di competenze. È forse questo il vero
obiettivo della CEI?
Il dubbio è avvalorato dalle ultime dichiarazioni del Segretario
Generale della CEI che - il 20 dicembre 2007 - nel presentare la
"Nuova Traduzione della Bibbia CEI" (sarà pubblicata
entro quest'anno) ha asserito che essa "corregge inesattezze,
incoerenze ed errori della traduzione del 1971-74" [All.
3+4]. E stando all'anteprima della Nuova Traduzione CEI con
"più di centomila cambiamenti apportati", nessuno dei
"48 brani manipolati" della Bibbia CEI 1974 è rimasto
inalterato. Ossia, nel mentre la CEI ha riconosciuto
esplicitamente le alterazioni del testo, la stessa CEI cerca di
traslocare e procrastinare questo processo dalla sua sede
naturale.
Alla luce delle osservazioni tracciate sulle tre Ordinanze delle
S.U. e sulla Legge indicata dalla CEI emergerebbe che per la CEI e
i coeditori la giurisdizione sarebbe del Tribunale civile, mentre
per il Ministero della P.I. la competenza sarebbe del Tribunale di
giustizia amministrativa.
Ciò nonostante, l'attrice ritiene che nella fattispecie anche per
il Ministero della P.I. si possa disporre la sede della
giurisdizione ordinaria in base alle seguenti
considerazioni.
Il Ministero ha già "confessato" l'omissione dell'atto
provvedimentale. Ha dichiarato, infatti, di non aver esaminato il
libro di testo Bibbia-CEI perché NON ha più la possibilità di
valutare i testi di adozione essendo stato abrogato l'articolo 155
del D.P.R. 297/1994. Ma la giustificazione è completamente
inesatta.
Il Ministero ha citato il D.P.R. 275/1999, ma ha
"dimenticato" che nell'art. 4 e 8 c'è il distinguo tra
"la quota del curricolo riservata alle singole scuole e
quella riservata al livello nazionale". Ossia, se da una
parte il Ministero della P.I. non è più tenuto al controllo sui
testi approvati nei piani di studio personalizzati (autonomia
didattica del docente), viceversa quando è lo stesso Ministero
che delibera centralmente i testi dei piani di studi nazionali
(come i D.P.R. 305/2004 e 39/2006) egli è l'unico soggetto tenuto
al loro controllo e valutazione.
L'immagine giustificativa del Ministero - "non possumus"
- farebbe pensare che l'organo statale, nell'espletamento di un
pubblico servizio, possa decretare l'adozione di un libro di testo
senza poterlo e doverlo valutare. Il ché è infondato proprio in
base all'art. 8 del D.P.R. 275/1999: "la quota definita a
livello nazionale".
Il Ministero non è un "soggetto passivo" che
"prende atto" dei programmi altrui e li incolla nei
D.P.R. Le "intese" sono valutazioni e accordi bilaterali
nel merito dei programmi. Non a caso, nella legge 121/1985 è
sancito che i programmi scolastici per l'ora di religione devono
essere "nei termini previsti dalla Costituzione" e
"nel quadro delle finalità della scuola". Lo ripete il
D.P.R. 751/1985, lo ribadisce il D.P.R. 339/1987, lo conferma la
legge quadro sulla scuola 53/2003 ed è sempre ripetuto
nell'anteposto delle intese tra Ministero e CEI. Pertanto, c'è
stata una doppia violazione del Ministero: di profilo
amministrativo per non aver eseguito l'esame "in sé"
del libro di testo e di illecito civile per aver avallato le
illegittimità della traduzione e di quei contenuti illeciti
presenti nel libro di testo della scuola pubblica. Mentre sul
primo punto c'è già l'autodichiarazione del Ministero (riscontro
diretto sull'omessa attività provvedimentale), viceversa
sull'illecito civile il Tribunale Amministrativo si troverebbe
impossibilitato a procedere essendo ingessato al solo
"processo dispositivo". Dopodiché, si ritornerebbe al
Tribunale ordinario per l'illecito civile del Ministero. Un
dispendio di andata e ritorno su ciò che è già acclarato negli
atti per auto-confessione dello stesso Ministero.
Alla stregua di quanto innanzi, i sottoscritti avvocati Domenico
Cirillo, Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo nella qualità
di difensori di parte attrice, si pregiano rassegnare le seguenti
conclusioni.
A) in
via principale dichiarare la propria piena competenza a
decidere della causa rimettendo la stessa sul ruolo al fine
di poter svolgere l'attività istruttoria richiesta e
propedeutica per l'accoglimento della domanda. Tra l'altro,
le richieste di "interrogatorio formale" e
"la consulenza tecnica d'ufficio sui 48 brani
manipolati della Bibbia CEI - Ed. 1974 - utilizzando anche
la Nuova Traduzione Bibbia CEI, 2008";
B) in via subordinata, scindere il processo in due
tronconi: il T.A.R. del Lazio per il Ministero della P.I. e
il Tribunale ordinario per la CEI e i coeditori;
C) in via ancor più gradata, rimettere in
termini l'attrice onde poter correttamente adire l'eventuale
competente autorità giudiziaria.
Napoli, 18 gennaio 2008
Avv. Domenico Cirillo
Avv. Ernesto Maria Cirillo
Avv. Francesco Cirillo
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