Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI   

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile  

 

Processo: manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI  [testo scolastico dottrinale]

Attore:

Editing & Printing 
editore - Napoli
Convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P. I.     



udienza del 19 novembre 2007
«Il Giudice trattiene la causa per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc»


le comparse conclusionali
sul difetto di giurisdizione sollevato dai convenuti


  COLLEGAMENTO IPERTESTUALE  


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIII
G.I. dott.ssa Maria Speranza Ferrara
R.G. 50723/2006

Editing & Printing
 Comparsa 
conclusionale 
art. 190 cpc 


COMPARSA CONCLUSIONALE EX ART. 190 C.P.C.

Per: Editing & Printing, rappresentata e difesa dagli avv. Avv. Domenico Cirillo, Avv. Ernesto Maria Cirillo e Avv. Francesco Cirillo;
Contro: Conferenza Episcopale Italiana con 22 coeditori, Associazione Carmelo Teresiano Italiano, Vivere In s.r.l., Ministero della Pubblica Istruzione e nei confronti di altri convenuti.

*** **** *** 

La difesa attorea nel riportarsi all'atto introduttivo del giudizio, alla documentazione esibita e depositata, ai verbali di causa e a tutti gli scritti difensivi, ritiene che debba essere accolta "in toto" la domanda. In ogni modo, poiché i convenuti hanno sollevato un preliminare contrasto sulla giurisdizione del giudice adito, solo su questo punto vengono sottoposte all'attenzione dell'onorevole giudicante, così come dallo stesso indicato, le seguenti osservazioni.
La richiesta di risarcimento danni indicata dalla E&P nella citazione introduttiva proviene espressamente e direttamente dalle manipolazioni, cancellazioni e aggiunte che la Conferenza Episcopale Italiana ha operato sul testo della Bibbia Versione Ufficiale CEI 1974, utilizzato per l'insegnamento scolastico e dall'omissione provvedimentale del Ministero della P.I. che non ha eseguito l'esame di conformità traduttiva sul libro di testo, oltre al contenuto diseducativo e dannoso dei brani incostituzionali.
1.
Il difetto di giurisdizione è stato sollevato dalla CEI e i coeditori ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 80/1998 mentre per il Ministero della P.I. ex plurimis "Cass. SU n. 13659/2006". 
Il Giudice Istruttore, nel provvedimento del 9 maggio 2007, ha indicato le più recenti ordinanze della Suprema Corte per meglio stabilire a quale giudice spetti la giurisdizione del processo. E precisamente la n. 13659/2006, la n. 13911/2006 e la n. 13431/2006.
Innanzitutto, c'è da notare il "filo giuridico" che unisce i tre provvedimenti. Le prime due ordinanze sono state deliberate dagli stessi giudici e nello stesso giorno in Camera di Consiglio (il 24/11/05) [all. 1] e la risoluzione sui "diritti enunciati" è scritta con le stesse e identiche parole. La Corte che ha emesso la sentenza n. 13431 era sotto la direzione dello stesso "Presidente aggiunto" delle due precedenti Sezioni. Vi è poi un secondo filo giuridico che concerne le "scelte coerenti" nelle "diversità delle questioni". Esaminiamo brevemente i profili dei tre provvedimenti. 
L'ordinanza n. 13659/2006 ha ripartito il processo in due tronconi: civile e amministrativo. Pur essendoci due convenuti pubblici [Ente pubblico e funzionario pubblico] è stato deciso che quando c'è un illecito extracontrattuale intercorrente tra privati (attore e responsabilità soggettive di un funzionario pubblico) è competente la giurisdizione ordinaria. E se un funzionario pubblico, per le sue "responsabilità soggettive", non è equiparabile all'Ente pubblico, a maggior ragione la tutela risarcitoria tra due privati (Editing & Printing - CEI + coeditori) non è riconducibile al giudice amministrativo pur essendoci di mezzo una Pubblica Amministrazione, analogamente all'ordinanza n. 13659/2006. Ma la stessa ordinanza va ancora più avanti. Nell'excursus è censurata la tesi "tutta civilistica" o "tutta amministrativistica" precisando che entrambe "conducono ad una possibile diminuzione dell'effettiva tutela del cittadino, in violazione dei principi derivanti dall'art. 24 Cost.". L'unicità della tutela non è un vincolo costituzionale [art. 24 Cost.], bensì la propensione all'efficienza del processo nei casi in cui essa è compatibile. La stessa CEI ha riconosciuto che "la controversia instaurata dalla E&P nei confronti del Ministero è controversia contro la P.A., mentre il giudizio intentato contro la CEI e i coeditori è giudizio contro privati soggetti di diritto" [nella II memoria CEI, §-2]. Tuttavia, per la CEI tale considerazione non è sufficiente alla tesi sulla ripartizione del processo perché "la domanda promossa dalla E&P contro la CEI e i coeditori, non è domanda autonoma da quella promossa contro il Ministero della Pubblica Istruzione". [cfr. CEI §-2]
La risposta alla CEI è già nel testo dell'ordinanza n. 13659/2006. Proprio nel cappello introduttivo dell'ordinanza è indicato l'atto di citazione con cui si chiedeva la "condanna dei convenuti in solido" [all. 2]. Di conseguenza, unica era la ragione del domandare ed unica era la domanda da cui è nata l'ordinanza delle S.U. che ha ripartito il processo.
Per di più, nell'atto introduttivo della E&P è anche indicata la differenza tra la responsabilità del Ministero della P.I. per l'omessa attività provvedimentale e quella della CEI e i coeditori per la violazione all'integrità dell'opera (art. 20 L. 633/1941) e la responsabilità civile dell'editore (art. 11 L. 47/1948). L'obbligo sull'integrità dell'opera è incluso anche nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" (art. 27, 2° comma). Insomma, ci troviamo in ambiti giuridici nettamente inconciliabili, tra diritto amministrativo (Ministero) e diritto civile (CEI + coeditori).
Anche nell'ordinanza n. 13911/2006 troviamo utili raffronti. Pur essendoci due convenuti - un Ente pubblico e un soggetto privato - il soggetto privato era un "delegato-esecutore" dell'Ente (per abbattere un immobile). Per tali ragioni non poteva esserci una sede giurisdizionale autonoma per il delegato-esecutore, essendo questi un "carro merci" legato al "locomotore" dell'Ente. Rapportandoci al nostro caso, la CEI non è una delegata-esecutrice del Ministero della P.I., né ha eseguito la traduzione della Bibbia per conto del Ministero. Pertanto, le responsabilità della CEI sono proprie, autonome e diametralmente speculari a quelle del "delegato-esecutore". La stessa ordinanza n. 13911/2006, per evitare possibili generalizzazioni, ha ribadito la critica alla tesi "tutta civilistica" o "tutta amministrativistica" alla pari dell'ordinanza n. 13659/2006.
Infine, la sentenza delle S.U. n. 13431/2006 ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per un Ente pubblico perché il danno da esso causato era il risultato di una "lesione antigiuridica del diritto di proprietà, illecito ab origine lesivo, violazione di diritti soggettivi…". In altre parole, la condotta "deleteria-illecito-lesivo" era avulsa dal "ritardo o dall'omessa attività provvedimentale", cosicché anche la richiesta di risarcimento era fuori della riserva della giurisdizione amministrativa. Cioè, un'altra variante che mostra come il vero soggetto del regolamento giurisdizionale è il contenuto della controversia "nell'esame di merito nel merito" della controversia stessa.
Prima di esaminare la legge indicata dalla CEI e i coeditori è doveroso far notare che questi non hanno citato né richiamato le tre ordinanze delle S.U. nonostante che l'attore ne abbia parlato diffusamente nelle memorie. Il loro silenzio sottintende la non-convenienza.
2.
Nell'art. 33 del D.Lgs. 80/1998 (la normativa portante per la CEI) non ci sono compatibilità tra le materie codificate dalla legge e le lamentate manipolazioni del testo biblico. L'art. 33, infatti, si riferisce "alle controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481". Che così recita: "Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità competenti, rispettivamente per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni". 
Il richiamo legislativo è infondato per cinque motivi:
1) Quel termine "rispettivamente" circoscrive gli ambiti di competenza.
2) Non c'è alcun nesso tra le discipline della legge "gas, energia elettricità,..." e la "traduzione di un testo". 
3) È inconcepibile una "Pubblica autorità di regolazione" per la traduzione di un'opera. La traduzione è mera concordanza "alla fonte bibliografica". Nient'altro che fedeltà. E nessuno si è mai sognato di sottoporre una traduzione ad un'"autorità di regolazione", qualunque essa sia.
4) L'oggetto della domanda non è - né potrebbe essere - la "regolazione" della Bibbia.
5) La traduzione della Bibbia CEI non rientra tra i "servizi di pubblica utilità dello Stato" né è stata eseguita per conto dello Stato o con la concessione dello Stato.
Inoltre, volendo disquisire in astratto, nel 1974 (Ed. Bibbia CEI) non esisteva quel decreto legislativo.
In conclusione, l'art. 33 del D.Lgs. 80/1998 non è confacente per traghettare la CEI e i coeditori al T.A.R. del Lazio insieme al Ministero. Non a caso, dopo le puntualizzazioni dell'attrice nella I memoria, la CEI e i coeditori non hanno ribattuto neppure su questo fronte. D'altro canto, se venisse accolta la richiesta della CEI e dei coeditori, il Tribunale amministrativo, non potendo giudicare per il risarcimento su "danni extracontrattuali tra soggetti privati", dovrebbe poi dichiarare "la propria incompetenza". Dopodiché, si aprirebbe un conflitto di competenze. È forse questo il vero obiettivo della CEI?
Il dubbio è avvalorato dalle ultime dichiarazioni del Segretario Generale della CEI che - il 20 dicembre 2007 - nel presentare la "Nuova Traduzione della Bibbia CEI" (sarà pubblicata entro quest'anno) ha asserito che essa "corregge inesattezze, incoerenze ed errori della traduzione del 1971-74" [All. 3+4]. E stando all'anteprima della Nuova Traduzione CEI con "più di centomila cambiamenti apportati", nessuno dei "48 brani manipolati" della Bibbia CEI 1974 è rimasto inalterato. Ossia, nel mentre la CEI ha riconosciuto esplicitamente le alterazioni del testo, la stessa CEI cerca di traslocare e procrastinare questo processo dalla sua sede naturale.
Alla luce delle osservazioni tracciate sulle tre Ordinanze delle S.U. e sulla Legge indicata dalla CEI emergerebbe che per la CEI e i coeditori la giurisdizione sarebbe del Tribunale civile, mentre per il Ministero della P.I. la competenza sarebbe del Tribunale di giustizia amministrativa.
Ciò nonostante, l'attrice ritiene che nella fattispecie anche per il Ministero della P.I. si possa disporre la sede della giurisdizione ordinaria in base alle seguenti considerazioni. 
Il Ministero ha già "confessato" l'omissione dell'atto provvedimentale. Ha dichiarato, infatti, di non aver esaminato il libro di testo Bibbia-CEI perché NON ha più la possibilità di valutare i testi di adozione essendo stato abrogato l'articolo 155 del D.P.R. 297/1994. Ma la giustificazione è completamente inesatta.
Il Ministero ha citato il D.P.R. 275/1999, ma ha "dimenticato" che nell'art. 4 e 8 c'è il distinguo tra "la quota del curricolo riservata alle singole scuole e quella riservata al livello nazionale". Ossia, se da una parte il Ministero della P.I. non è più tenuto al controllo sui testi approvati nei piani di studio personalizzati (autonomia didattica del docente), viceversa quando è lo stesso Ministero che delibera centralmente i testi dei piani di studi nazionali (come i D.P.R. 305/2004 e 39/2006) egli è l'unico soggetto tenuto al loro controllo e valutazione.
L'immagine giustificativa del Ministero - "non possumus" - farebbe pensare che l'organo statale, nell'espletamento di un pubblico servizio, possa decretare l'adozione di un libro di testo senza poterlo e doverlo valutare. Il ché è infondato proprio in base all'art. 8 del D.P.R. 275/1999: "la quota definita a livello nazionale".
Il Ministero non è un "soggetto passivo" che "prende atto" dei programmi altrui e li incolla nei D.P.R. Le "intese" sono valutazioni e accordi bilaterali nel merito dei programmi. Non a caso, nella legge 121/1985 è sancito che i programmi scolastici per l'ora di religione devono essere "nei termini previsti dalla Costituzione" e "nel quadro delle finalità della scuola". Lo ripete il D.P.R. 751/1985, lo ribadisce il D.P.R. 339/1987, lo conferma la legge quadro sulla scuola 53/2003 ed è sempre ripetuto nell'anteposto delle intese tra Ministero e CEI. Pertanto, c'è stata una doppia violazione del Ministero: di profilo amministrativo per non aver eseguito l'esame "in sé" del libro di testo e di illecito civile per aver avallato le illegittimità della traduzione e di quei contenuti illeciti presenti nel libro di testo della scuola pubblica. Mentre sul primo punto c'è già l'autodichiarazione del Ministero (riscontro diretto sull'omessa attività provvedimentale), viceversa sull'illecito civile il Tribunale Amministrativo si troverebbe impossibilitato a procedere essendo ingessato al solo "processo dispositivo". Dopodiché, si ritornerebbe al Tribunale ordinario per l'illecito civile del Ministero. Un dispendio di andata e ritorno su ciò che è già acclarato negli atti per auto-confessione dello stesso Ministero.
Alla stregua di quanto innanzi, i sottoscritti avvocati Domenico Cirillo, Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo nella qualità di difensori di parte attrice, si pregiano rassegnare le seguenti conclusioni.

VOGLIA L'ADITO TRIBUNALE 

A) in via principale dichiarare la propria piena competenza a decidere della causa rimettendo la stessa sul ruolo al fine di poter svolgere l'attività istruttoria richiesta e propedeutica per l'accoglimento della domanda. Tra l'altro, le richieste di "interrogatorio formale" e "la consulenza tecnica d'ufficio sui 48 brani manipolati della Bibbia CEI - Ed. 1974 - utilizzando anche la Nuova Traduzione Bibbia CEI, 2008";
B) in via subordinata, scindere il processo in due tronconi: il T.A.R. del Lazio per il Ministero della P.I. e il Tribunale ordinario per la CEI e i coeditori;
C) in via ancor più gradata, rimettere in termini l'attrice onde poter correttamente adire l'eventuale competente autorità giudiziaria.
Napoli, 18 gennaio 2008
Avv. Domenico Cirillo
Avv. Ernesto Maria Cirillo 
Avv. Francesco Cirillo



le comparse conclusionali ART. 190 CPC