Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI   

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile  

 

Processo: manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI  [testo scolastico dottrinale]

Attore:

Editing & Printing 
editore - Napoli
Convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P. I.     



udienza del 19 novembre 2007
«Il Giudice trattiene la causa per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc»


le comparse conclusionali
sul difetto di giurisdizione sollevato dai convenuti


   COLLEGAMENTO IPERTESTUALE  


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
COMPARSA CONCLUSIONALE
SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE
PER IL CONVENUTO

Carmelitani
 Comparsa 
conclusionale 
art. 190 cpc 


XIII SEZIONE DOTT.SSA MARIA SPERANZA FERRARA


Nella causa avanti a questo Illustrissimo Tribunale R.G. 50723/06 per:
ASSOCIAZIONE CARMELO TERESIANO ITALIANO con l'Avv.
GANDALINI GIANLUCA, CONVENUTO

Contro

EDITING & PRINTING con gli Avv.ti DOMENICO CIRILLO, ERNESTO MARIA CIRILLO E FRANCESCO CIRILLO, ATTORE


*****

La sottoscritta Associazione Carmelo Teresiano Italiano, ribadendo e confermando tutto quanto sostenuto ed argomentato in comparsa di costituzione e risposta, nelle udienze già tenutesi e nelle memorie già depositate in atti in relazione alla eccezione di giurisdizione sollevata dalle parti convenute nel corso del presente giudizio, contesta e ribadisce l'infondatezza di tutte le controdeduzioni in merito svolte da parte attrice ed in particolare assume, in relazione alla eccezione di giurisdizione che sarà ad oggetto di separata decisione del Giudicante che:
1. seppure parte attrice abbia fatto sembrare che il motivo fondante della propria azione proposta davanti a questo Illustrissimo Tribunale Civile fosse una richiesta di ristoro di un eventuale danno extracontrattuale subito per una lesione dei propri diritti soggettivi a seguito della pubblicazione della Bibbia CEI, della sua manipolazione e dell'introduzione quale, si asserisce, "testo scolastico" a scapito della traduzione precedentemente effettuata da Editing & Printing in via autonoma; la vera motivazione, che appare chiaramente dagli atti processuali e che ha riscontro anche nelle richieste effettuate da parte attrice è ben altra. Essa infatti ha l'obiettivo primario di ottenere, attraverso la dimostrazione di "manipolazioni" dei "testi originali" e attraverso una eventuale pronuncia di incostituzionalità, la eliminazione della conoscenza del testo della Bibbia nell'ambito degli o.s.a., tentando di smontare la legittimità dei decreti presidenziali che ne costituiscono mezzo di approvazione. La vera domanda è quindi, in primo luogo diretta contro la P.A., in quanto oggetto della causa non sono diritti soggettivi ma interessi legittimi e precisamente l'interesse alla corretta formazione degli studenti che sarebbe stato leso a causa degli atti svolti dalla stessa P.A. nell'esercizio del proprio potere autoritativo o discrezionale. Una ricostruzione di questo tipo rende chiaro inoltre il perché venga richiesta una somma così limitata a titolo di risarcimento del danno subito quale quella contenuta in atto di citazione a fronte di accuse tanto gravi e rende chiara la secondarietà della richiesta di risarcimento a favore della motivazione vera, quale quella di contestare un'attività della P.A. compiuta nell'esercizio dei propri poteri. Ne risulta quindi che la competenza giurisdizionale per il procedimento in oggetto non possa essere quella del giudice ordinario ma se mai quella del giudice amministrativo e precisamente del Tar Lazio.
2. In secondo luogo non ha pregio l'eccezione svolta dall'attore in memoria ex articolo 183 c.p.c. secondo la quale lo stesso procedimento potrebbe essere scisso in due parti, una da svolgersi davanti al Tribunale Civile, l'altra davanti a quello Amministrativo, il presente procedimento ha infatti carattere inscindibile in quanto si discute su di un unico evento lesivo (utilizzo del testo della Bibbia secondo la versione CEI negli istituti scolastici) al quale avrebbero concorso più soggetti diversi, ognuno per le proprie competenze ed ognuno attraverso il compimento di specifici atti, ma con il fondamentale apporto della P.A. che, nell'esercizio del suo potere discrezionale lo avrebbe permesso o anzi addirittura favorito;
Senza ritornare alla discussione nel merito della manipolazione e della questione di costituzionalità questa difesa, vista la documentazione già in atti e i rilievi fin qui fatti che vengono richiamati e che sono da intendersi qui integralmente ritrascritti e sulla base dei motivi esposti richiede a questo Illustrissimo Tribunale l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a favore del Giudice Amministrativo competente per territorio, oltre al risarcimento del danno morale nella misura già richiesta da questa difesa e la rifusione delle spese di lite.
Con ossequio.
Roma, li 08/01/2008
Avv. Gianluca Gandalini



le comparse conclusionali ART. 190 CPC





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