le comparse
conclusionali
sul difetto di giurisdizione sollevato dai convenuti
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COLLEGAMENTO IPERTESTUALE
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TRIBUNALE CIVILE
DI ROMA
COMPARSA CONCLUSIONALE
SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE
PER IL CONVENUTO
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Carmelitani
Comparsa
conclusionale
art. 190 cpc
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XIII SEZIONE DOTT.SSA MARIA
SPERANZA FERRARA
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Nella causa avanti a questo Illustrissimo Tribunale R.G. 50723/06 per:
ASSOCIAZIONE CARMELO TERESIANO ITALIANO con l'Avv.
GANDALINI GIANLUCA, CONVENUTO
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EDITING & PRINTING con gli Avv.ti DOMENICO CIRILLO, ERNESTO MARIA CIRILLO E FRANCESCO CIRILLO, ATTORE
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La sottoscritta Associazione
Carmelo Teresiano Italiano, ribadendo e confermando tutto quanto sostenuto
ed argomentato in comparsa di costituzione e risposta, nelle udienze già
tenutesi e nelle memorie già depositate in atti in relazione alla
eccezione di giurisdizione sollevata dalle parti convenute nel corso del
presente giudizio, contesta e ribadisce l'infondatezza di tutte le
controdeduzioni in merito svolte da parte attrice ed in particolare
assume, in relazione alla eccezione di giurisdizione che sarà ad oggetto
di separata decisione del Giudicante che:
1. seppure parte attrice abbia fatto sembrare che il motivo
fondante della propria azione proposta davanti a questo Illustrissimo
Tribunale Civile fosse una richiesta di ristoro di un eventuale danno
extracontrattuale subito per una lesione dei propri diritti soggettivi a
seguito della pubblicazione della Bibbia CEI, della sua manipolazione e
dell'introduzione quale, si asserisce, "testo scolastico" a
scapito della traduzione precedentemente effettuata da Editing &
Printing in via autonoma; la vera motivazione, che appare chiaramente
dagli atti processuali e che ha riscontro anche nelle richieste effettuate
da parte attrice è ben altra. Essa infatti ha l'obiettivo primario di
ottenere, attraverso la dimostrazione di "manipolazioni" dei
"testi originali" e attraverso una eventuale pronuncia di
incostituzionalità, la eliminazione della conoscenza del testo della
Bibbia nell'ambito degli o.s.a., tentando di smontare la legittimità dei
decreti presidenziali che ne costituiscono mezzo di approvazione. La vera
domanda è quindi, in primo luogo diretta contro la P.A., in quanto
oggetto della causa non sono diritti soggettivi ma interessi legittimi e
precisamente l'interesse alla corretta formazione degli studenti che
sarebbe stato leso a causa degli atti svolti dalla stessa P.A.
nell'esercizio del proprio potere autoritativo o discrezionale. Una
ricostruzione di questo tipo rende chiaro inoltre il perché venga
richiesta una somma così limitata a titolo di risarcimento del danno
subito quale quella contenuta in atto di citazione a fronte di accuse
tanto gravi e rende chiara la secondarietà della richiesta di
risarcimento a favore della motivazione vera, quale quella di contestare
un'attività della P.A. compiuta nell'esercizio dei propri poteri. Ne
risulta quindi che la competenza giurisdizionale per il procedimento in
oggetto non possa essere quella del giudice ordinario ma se mai quella del
giudice amministrativo e precisamente del Tar Lazio.
2. In secondo luogo non ha pregio l'eccezione svolta
dall'attore in memoria ex articolo 183 c.p.c. secondo la quale lo stesso
procedimento potrebbe essere scisso in due parti, una da svolgersi davanti
al Tribunale Civile, l'altra davanti a quello Amministrativo, il presente
procedimento ha infatti carattere inscindibile in quanto si discute su di
un unico evento lesivo (utilizzo del testo della Bibbia secondo la
versione CEI negli istituti scolastici) al quale avrebbero concorso più
soggetti diversi, ognuno per le proprie competenze ed ognuno attraverso il
compimento di specifici atti, ma con il fondamentale apporto della P.A.
che, nell'esercizio del suo potere discrezionale lo avrebbe permesso o
anzi addirittura favorito;
Senza ritornare alla discussione nel merito della manipolazione e della
questione di costituzionalità questa difesa, vista la documentazione già
in atti e i rilievi fin qui fatti che vengono richiamati e che sono da
intendersi qui integralmente ritrascritti e sulla base dei motivi esposti
richiede a questo Illustrissimo Tribunale l'accoglimento dell'eccezione di
difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a favore del Giudice
Amministrativo competente per territorio, oltre al risarcimento del danno
morale nella misura già richiesta da questa difesa e la rifusione delle
spese di lite.
Con ossequio.
Roma, li 08/01/2008
Avv. Gianluca Gandalini
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le comparse
conclusionali ART. 190 CPC
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