Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI   

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile  

Processo: manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI  [testo scolastico dottrinale]

Attore:

Editing & Printing 
editore - Napoli
Convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P. I.     



udienza del 19 novembre 2007
«Il Giudice trattiene la causa per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc»


le comparse conclusionali
sul difetto di giurisdizione sollevato dai convenuti


   COLLEGAMENTO IPERTESTUALE  


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sez. XIII - R.G. 50723/2006 - 
Giudice: Ferrara - ult. ud.: 19.11.2007
Memoria conclusiva

Vivere IN
 Comparsa 
conclusionale 
art. 190 cpc 


Per: VIVERE IN s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Eugenio Scagliusi e Pietro Paternò Raddusa,

Contro: EDITING & PRINTING, con gli Avv. Domenico Cirillo, Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo.

* * *

La Editing & Printing ha citato dinanzi al Tribunale di Roma la Conferenza Episcopale Italiana, nonché, oltre il Ministero dell'Istruzione, i 26 coeditori italiani che partecipano alla pubblicazione del libro della Sacra Bibbia, versione ufficiale della C.E.I., lamentando come il testo di tale pubblicazione sarebbe stato da un canto manipolato rispetto all'originale (ma in verità, meglio sarebbe precisare "ai presunti originali"), d'altro canto, e nonostante le manipolazioni, conterrebbe comunque ulteriori brani ("…almeno cento…") che sarebbero in contrasto con la Costituzione Italiana, tanto da precluderne la adattabilità a testo scolastico. Per tal ragione, l'attore ha dedotto preliminarmente la illegittimità del D.P.R. 14.10.2004, n. 305, art. 1, allegato unico, nella parte in cui decreterebbe "Il libro della Bibbia" come testo di adozione della scuola secondaria di primo grado, nonché del D.P.R. 16.01.2006, n. 39, art. 1, I allegato, nella parte in cui decreta "La Bibbia" come testo di adozione del secondo ciclo scolastico, atteso che - come per l'appunto assume - il testo "La Bibbia" conterrebbe brani in contrasto con la Costituzione. Quindi, previo accertamento della responsabilità solidale dei 27 convenuti, coeditori della Bibbia, "…nella manipolazione e nella non conforme traduzione di alcuni brani della Bibbia CEI rispetto alle precedenti Bibbie ufficiali…", condannarli al risarcimento del presunto danno subito da esso attore, relativo all'aver dovuto bloccare il proprio piano editoriale.
Costituitasi in giudizio, la esponente ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il difetto di giurisdizione e/o incompetenza dell'adito Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
La eccezione di difetto di giurisdizione è stata proposta, altresì, da parte degli altri convenuti costituitisi in giudizio.
Quindi, il Giudicante, dopo aver rigettato le richieste cautelari proposte dall'attore, pur avendo concesso i termini previsti dall'art. 183, 6° c., c.p.c., ha ritenuto di invitare le parti a precisare le conclusioni sulla eccezione di difetto di giurisdizione, così riservando la decisione su tale questione preliminare.
Con la presente "memoria conclusiva", pertanto, la esponente, riportandosi comunque a tutto quanto già esposto, dedotto, eccepito e richiesto con tutti i precedenti scritti difensivi (ed in particolare con la "comparsa di costituzione e risposta" dell'11.01.2007 nonché con la "memoria in replica ex art. 183, 6° c., n. 2, c.p.c." del 19.10.2007), insiste per l'accoglimento delle proprie eccezioni preliminari, qui reiterandole ed esponendole nuovamente.

- I - 

Difetto di legittimazione passiva.
L'attore ha individuato (par. 29 dell'atto di citazione), quali responsabili delle presunte manipolazioni e dei principi incostituzionali presenti nel testo biblico, la C.E.I. nonché l'editore ed i coeditori italiani "…che partecipano alla pubblicazione della Bibbia C.E.I. (all. 14 - Ed. ottobre 2005)…", tra i quali vi si sarebbe anche la esponente.
Contrariamente a quanto si assume, però, la VIVERE IN s.r.l. non ha partecipato alla co-edizione della Bibbia CEI-UELCI 2005, non avendo mai trasmesso la necessaria conferma d'ordine, avendo limitato il rapporto contrattuale solo a precedenti co-edizioni. Né l'attore (ma neanche gli altri convenuti) hanno dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale relativo alla "Edizione ottobre 2005" tra la VIVERE IN s.r.l. e la CEI-UELCI; ma non poteva essere diversamente, poiché l'ultima co-edizione cui la VIVERE IN s.r.l. ha partecipato è la "XVI Edizione anno 2003".
Deve ritenersi, pertanto, che se mai la copia della Bibbia prodotta dall'attore, nella quale la esponente viene inserita tra i co-editori, sia effettivamente la "Edizione ottobre 2005", l'avvenuto inserimento della VIVERE IN s.r.l. costituisca un (pur scusabile, ma mero) errore tipografico.
Infatti, alcun obbligo ha assunto (quali l'acquisto minimo di un numero di copie) la esponente in relazione alla Edizione ottobre 2005 della Bibbia.

- II - 

Difetto di giurisdizione e/o incompetenza del Giudice adito.
Soprattutto, giova insistere e reiterare la eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
Orbene, come si evince chiaramente dalla lettura dei paragrafi nn. 11), 13), 20) e 25) dell'atto di citazione, l'attore intende censurare non già la illegittimità del testo (o della pubblicazione) della Bibbia - C.E.I., bensì la adozione di esso nelle scuole italiane, secondo quanto previsto dal D.P.R. 14.10.2004, n. 305, art. 1, e dal D.P.R. 16.01.2006, n. 39, art. 1. Si intende, cioè, contestare gli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nelle scuole (art. 1 ed all. 1 del D.P.R. 305/2004), riservati, in attuazione all'Accordo di revisione tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 18.02.1984 (vedi preambolo dei D.P.R.) alle "intese" tra la Conferenza Episcopale Italiana ed il Ministero della Pubblica Istruzione. 
Sta di fatto, però, che le "intese", come formalizzate in quegli specifici obiettivi di apprendimento, costituiscono attività della Pubblica Amministrazione nell'esercizio di un pubblico servizio, come tale sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario in favore, invece, di quella esclusiva del giudice amministrativo, giusto art. 33, D.Lgs. 31.03.1998, n. 80.
L'obiettivo dell'azione introdotta dall'attore, come peraltro confermato anche negli scritti successivi, è quello di ottenere l'eliminazione del testo della Bibbia quale testo scolastico. Poiché tale dignità è fornita alla Bibbia dagli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica (come previsti dai piani di studio approvati su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, previa intesa con la C.E.I.), come specificati nelle norme regolamentari specificate (D.P.R. 14.10.2004, n. 305, art. 1, e dal D.P.R. 16.01.2006, n. 39, art. 1), l'azione processuale è destinata a rimuovere gli effetti di una attività della Pubblica Amministrazione. In contrario, l'azione non avrebbe senso o comunque non potrebbe ottenere l'effetto di eliminare la Bibbia quale testo scolastico. Non a caso, la P.A., attraverso il Ministero della Pubblica Istruzione, è citata in causa e costituisce parte necessaria del processo. Ma la rimozione degli effetti dell'attività amministrativa non rientra nella giurisdizione del giudice adito, che - al limite - potrebbe disapplicare l'atto amministrativo di specie, senza con ciò, però, poter favorire in alcun modo l'avversa pretesa.
Giova, a tal proposito, contestare energicamente la lettura, assolutamente parziale, che l'attore propone della sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 13659 del 13.06.2006.
Invero, la controparte si affanna a tentare di "tener distinte" la domanda risarcitoria (per essere stata costretta a bloccare il suo piano editoriale), dalla domanda contro il Ministero della Pubblica Istruzione per aver omesso il controllo del testo (scolastico) nell'ambito della sua attività provvedimentale, come formalizzatasi con le norme regolamentari di specie. Ed invece, pur nella (probabilmente voluta) confusione della citazione sulla specifica questione, non può esservi dubbio che la pretesa attorea sia, in realtà, unica: la eliminazione della pubblicazione e la diffusione del testo della Bibbia quale testo scolastico, solo con differenti responsabilità da parte dei diversi soggetti a vario titolo citati in giudizio (CEI e co-editori per aver prodotto il testo; Ministero per non averlo controllato prima di averne consentito la dignità di testo scolastico).
Così, poiché la nostra personale interpretazione della sentenza della Cassazione citata potrebbe essere errata, preferiamo riportare testualmente i brani rilevanti per la fattispecie in causa, confidando nella corretta interpretazione ed applicazione che sicuramente saprà fare il Giudicante: " …Nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario solo in casi marginali, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto. Pertanto, l'amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili (come la salute o l'integrità personale); deve, ancora, essere convenuta davanti giudice ordinario, quante volte la lesione del patrimonio del privato sia l'effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (versandosi, in tal caso, nell'ambito delle controversie meramente risarcitorie). In particolare, nel settore delle occupazioni illegittime, sono ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione "usurpativa" (giacché la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto), e così pure i casi in cui il decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione ad un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o per sopravvenuta scadenza del suo termine di efficacia. Dove, per contro, la situazione soggettiva si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo; alla giurisdizione di quest'ultimo sono riconducibili anche i casi in cui la lesione di una situazione soggettiva dell'interessato è postulata come conseguenza di un comportamento inerte (si tratti di ritardo nell'emissione di un provvedimento risultato favorevole o di silenzio), giacché ciò che in tali casi viene in rilievo è bensì un comportamento, ma risolventesi nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato all'esercizio del potere e perciò nella lesione di una situazione di interesse legittimo pretensivo, non di diritto soggettivo…". Per tali ragioni, si precisa che "…appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la questione relativa al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo esercizio del potere amministrativo. La domanda deve essere formulata al giudice amministrativo sia nel caso in cui si chieda contestualmente l'annullamento del provvedimento illegittimo, sia nel caso in cui si formuli unicamente una richiesta di tutela risarcitoria. Tale ultima ipotesi deve essere ammessa, inoltre, anche in mancanza del preventivo annullamento dell'atto illegittimo…". Ed ancora, "…La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in presenza di un concreto esercizio del potere che sia riconoscibile in base al procedimento svolto ed alle forme adottate in consonanza con le norme che lo regolano e purché l'atto sia capace di esplicare i propri effetti laddove il potere non incontri ostacolo in diritti incomprimibili della persona. La tutela risarcitoria deve essere chiesta al giudice amministrativo, insieme o successivamente all'annullamento dell'atto ed anche in mancanza della tutela demolitoria, senza che la parte debba osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento…".
Sicché, quand'anche due e distinte fossero le domande proposte con l'atto introduttivo del presunto giudizio (ma così non è), sussisterebbe comunque ed in ogni caso la giurisdizione amministrativa a conoscere le relative domande.

*** 

Orbene, non sembra doversi aggiungere altro, quantomeno allo stato. E, pertanto, riservata alla eventuale successiva "memoria conclusiva in replica" la possibilità di ulteriormente dedurre e specificare, si conclude e si

CHIEDE 

Preliminarmente, dichiararsi la mancanza di legittimazione passiva della convenuta VIVERE IN s.r.l.; in via meramente subordinata, pur sempre in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della giurisdizione del giudice amministrativo;
Bari - Roma, 17 Gennaio 2008
Avv. Eugenio Scagliusi



le comparse conclusionali ART. 190 CPC