Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI   

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile  

Processo: manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI  [testo scolastico dottrinale]

Attore:

Editing & Printing 
editore - Napoli
Convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P. I.     



udienza del 19 novembre 2007
«Il Giudice trattiene la causa per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc»


le comparse conclusionali
sul difetto di giurisdizione sollevato dai convenuti


   COLLEGAMENTO IPERTESTUALE  


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIIIª
G.I. dott. Maria Speranza FERRARA
In causa n. 50723/2006 R.G.

CEI + 22 coeditori
 Comparsa 
conclusionale 
art. 190 cpc 


Per i convenuti

Conferenza Episcopale Italiana + 22.

Contro l'attrice

Editing & Printing.


Nei confronti degli altri convenuti

Ministero della Pubblica Istruzione; Associazione Carmelo Teresiano Italiano; Ente Religioso Benedettini Madonna della Scala; Cittadella Multimediale s.r.l.; Vivere IN s.r.l.

COMPARSA CONCLUSIONALE

Il sottoscritto avvocato Carmine Stingone, che rappresenta la Conferenza Episcopale Italiana e gli altri convenuti coeditori della Bibbia CEI-UELCI 2005, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, si riporta integralmente a tutte le difese svolte, a tutte le argomentazioni tracciate e a tutte le eccezioni sollevate, da intendersi qui, per quanto occorrer possa, riportate e trascritte; insiste, in particolare, affinché l'eccellentissimo Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice funzionalmente competente, voglia accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice civile a favore del giudice amministrativo (T.A.R. Lazio), sollevata in via pregiudiziale per le causali esposte nei precedenti scritti e atti difensivi; rassegna, nell'interesse di tutti i propri assistiti, le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'eccellentissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere, trattare e decidere la controversia dedotta ad oggetto del presente giudizio, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R. Lazio), secondo quanto spiegato negli atti del giudizio depositati nell'interesse dei propri assistiti tutti.
Nel merito, piaccia al Tribunale adito respingere tutte le domande avanzate dall'attrice, siccome assolutamente infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Roma, 16 gennaio 2008.
Avv. Carmine Stingone



le comparse conclusionali ART. 190 CPC