Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI   

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile  

 

Processo: manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI  [Testo scolastico]

Attore:

Editing & Printing 
editore - Napoli
Convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P. I.     



udienza del 19 novembre 2007
«Il Giudice trattiene la causa per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc»


le comparse conclusionali
sul difetto di giurisdizione sollevato dai convenuti


   COLLEGAMENTO IPERTESTUALE  


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
COMPARSA CONCLUSIONALE IN REPLICA
SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE
PER IL CONVENUTO

Carmelitani
memoria di replica
art. 190 cpc
nei 20 giorni successivi alla comparsa conclusionale


XIII SEZIONE DOTT.SSA MARIA SPERANZA FERRARA

 

Nella causa avanti a questo Illustrissimo Tribunale R.G. 50723/06 per:
 

ASSOCIAZIONE CARMELO TERESIANO ITALIANO con l'Avv.
GANDALINI GIANLUCA, CONVENUTO

Contro

EDITING & PRINTING con gli Avv.ti DOMENICO CIRILLO, ERNESTO MARIA CIRILLO E FRANCESCO CIRILLO, ATTORE


*****

La sottoscritta Associazione Carmelo Teresiano Italiano, ribadendo e confermando tutto quanto sostenuto ed argomentato in comparsa di costituzione e risposta, nelle udienze già tenutesi e nelle memorie già depositate in atti in relazione alla eccezione di giurisdizione sollevata dalle parti convenute nel corso del presente giudizio, nonché nella comparsa conclusionale già depositata in atti, contesta e ribadisce l'infondatezza di tutte le deduzioni sulla questione di giurisdizione svolte in comparsa conclusionale svolte da parte attrice ed in particolare assume, in relazione a tali deduzioni che:
1.  Le ordinanze della Suprema Corte citate dal G.I. nel provvedimento del 9 maggio 2007 e precisamente la n. 13659/06, la n. 13911/06 e la n. 13431/06 non possono essere interpretate in maniera fuorviante e non aderente alle reali finalità delle stesse come sostiene parte attrice in comparsa conclusionale. Infatti in tali ordinanze emerge chiaramente come siano strettamente legate le azioni dichiarative delle nullità dei provvedimenti amministrativi e l'azione di risarcimento del danno. Tanto è vero che le due azioni possono essere unitamente trattate in sede amministrativa come si evince, tra l'altro, dall'articolo 35 del D Lgs 80/98; tale strumento normativo infatti è stato introdotto con la riforma del 1998 (per questa parte confermata da Corte Cost. 204/04) e solo a seguito di tale previsione può dirsi realizzato il principio costituzionale della pienezza della tutela giurisdizionale sancito dall'articolo 24 Cost. 
Tale azione di risarcimento ha il contenuto generale secondo quanto stabilito dall'articolo 2043 del C.C., per cui, di ogni danno prodotto dall'illegittimo esercizio del potere amministrativo può essere chiesto il risarcimento al giudice amministrativo, sia che esso derivi sia da lesione di diritti (quando il G.A. è competente a conoscere delle lesioni di diritti) come di interessi legittimi: lasciando alla giurisdizione ordinaria solamente la conoscenza in merito a danni prodotti nell'ambito del diritto soggettivo, come ad esempio quelle di carattere dominicale, da comportamenti materiali dell'Amministrazione (e non in esecuzione di provvedimenti amministrativi).
2.  La situazione di fatto in cui ci si trova nel presente procedimento è però quella che riguarda una assunta mancanza di legittimità di atti amministrativi che, nel caso venisse dichiarata, li farebbe decadere rendendo nulli gli atti compiuti in conseguenza, per cui è agevole verificare che, seppure a tale domanda sia collegata una qualche forma di risarcimento, questa dipenda dalla nullità degli atti amministrativi incriminati e non da un comportamento materiale dell'amministrazione (ad esempio abbattimento di un immobile) come parte attrice ha voluto far apparire e far sembrare, utilizzando ad arte le ordinanze della S.C. già citate. La giurisprudenza oggi sembra essersi orientata (Cons. St. 26/03/03) nel senso della necessaria pregiudizialità del ricorso avverso l'atto lesivo per ottenere anche il risarcimento del danno da tale atto derivante, poiché la tutela di carattere risarcitorio si connette a quella tradizionale di tipo demolitorio avente ad oggetto l'atto ritenuto invalido.

Tutto quanto sopra esposto, vista la documentazione già in atti e i rilievi fin qui effettuati che vengono richiamati e che sono da intendersi qui integralmente ritrascritti e sulla base dei motivi esposti richiede a questo Illustrissimo Tribunale che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a favore del Giudice Amministrativo(Tar del Lazio), oltre al risarcimento del danno morale nella misura già richiesta da questa difesa e la rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari.
Con ossequio.
Roma, lì 29/01/2008
Avv. Gianluca Gandalini



le comparse conclusionali ART. 190 CPC





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