Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI    

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile

Processo: manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI   [testo scolastico dottrinale]

Attore:

Editing & Printing 
editore - Napoli
Convenuti:

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P. I.     


udienza del 5 luglio 2007

«Il Giudice... concede alle parti i termini di cui all'art.
183 cpc, 6° comma n.1),2),3).»


 Le Memorie depositate nei termini di 30+30+20 giorni


Divisione: PER DATA

Divisione: PER SOGGETTO

Editing & Printing

CEI + 22 editori

Ministero P.I.

Ass. Carmelo T.

Vivere IN



Memoria 1° termine Art. 183 cpc
Editing & Printing
depositata il 18 settembre 2007

Attore


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIII
G.I. dott.ssa Maria Speranza Ferrara
R.G. 50723/2006
NOTE EX ART. 183 C.P.C. - VI COMMA - 1° TERMINE
 


Per: Editing & Printing, rappresentata e difesa dagli avv. Avv. Domenico Cirillo, Avv. Ernesto Maria Cirillo e Avv. Francesco Cirillo (Attore); 
Contro: Conferenza Episcopale Italiana + Altri (Convenuti).


***  ****  ***


Nel riportarsi a tutte le richieste, eccezioni e deduzioni già formulate nonché alla documentazione depositata in atti, e nel reiterare l'impugnativa di tutti degli scritti avversi, l'istante precisa e modifica la domanda come segue:

1) Preliminarmente si precisa che la Editing & Printing ha dovuto "necessariamente" bloccare il piano editoriale già preattivato onde evitare coinvolgimenti di responsabilità sia in sede civile che penale. La legislazione sulla stampa [art. 11 legge 47/1948], infatti, congiunge la responsabilità civile dell'editore con quella dell'autore per reati commessi a mezzo stampa.
Nel caso in esame, il traduttore non ha rispettato il diritto inviolabile dell'integrità dell'opera avendo cagionato «deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed ogni atto a danno dell'opera stessa» rispetto ai "testi originali" [art. 20 legge 633/1941].
Tra i pochi casi giurisprudenziali, la sentenza di Cassazione Sez. III 286/1968 ha puntualizzato le responsabilità dell'editore: "…[l'editore] è anche egli obbligato al risarcimento (qui occasionem praestat, damnum fecisse videtur), in base al principio per cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". [all. 1-B] Il vincolo della responsabilità tra autore ed editore è presente anche in una recente sentenza del Tribunale Civile di Bologna [n. 3331 del 14/06/2001] che ha esteso le maglie della corresponsabilità anche al sito di Internet equiparandolo agli strumenti di stampa. [all. 2-B]

2) L'attrice aveva già approntato il piano editoriale volto alla stampa e alla successiva commercializzazione della Sacra Bibbia. In aggiunta alla documentazione già in atti, si allegano alcune foto e i seguenti documenti:
A) Il primo "lenzuolo" della prima minuta del testo (menabò correttore da Publisher editor). [foto 1 + all. 3-B]
B) La seconda bozza del testo della Bibbia che la Editing & Printing stava allestendo, con il testo della Bibbia CEI-UELCI. [foto 2 + all. 4-B]
C) Il primo modello del "nudo tomo" con la custodia per l'alloggiamento del CD-ROM. [foto 3]. Il CD-ROM con veste serigrafica, contenente la prima stesura del testo elettronico della Bibbia CEI, è già allegato agli atti [precedente allegato n. 19].

3) L'attrice, nell'atto introduttivo, ha sempre tenuto separati Ministero da un lato e CEI + coeditori dall'altro, ciascuno per le proprie responsabilità. Ed infatti, mentre è circostanziata la sola responsabilità del Ministero per "non aver fatto eseguire il controllo di conformità del testo adottato" (l'omessa attività provvedimentale), alla CEI e alle case editrici sono state attribuite "le responsabilità della manipolazione del testo biblico" (in violazione all'integrità dell'opera e alle responsabilità dell'editore).
Il Ministero ha "confessato" l'omissione dell'atto provvedimentale. Ha dichiarato, infatti, di non aver esaminato il libro di testo (Bibbia CEI) perché NON ha più la possibilità di VALUTARE i testi di adozione essendo stato abrogato l'articolo 155 del D.P.R. 297/1994.
In realtà, lo stesso Ministero richiama il D.P.R. 275/1999 dimenticandosi però che nell'art. 4 e 8 è evidenziato il distinguo tra "la quota del curricolo riservata alle singole scuole e quella riservata a livello nazionale"; vale a dire, la suddivisione tra piani di studio personalizzati e piani di studio nazionali. E su questi ultimi risiedono le competenze, le funzioni e le responsabilità di spettanza del Ministero.
In verità, se da una parte il Ministero della P.I. non è più tenuto al controllo sui testi approvati nei piani di studio personalizzati (autonomia didattica del docente), viceversa quando è lo stesso Ministero che delibera centralmente i testi dei piani di studi nazionali (Promessi Sposi, Divina Commedia, Bibbia…) egli è l'unico soggetto tenuto al loro controllo e valutazione.
Il piano di studi nazionale dell'ora di Religione - da cui discende l'adozione della Bibbia come libro di testo - è stato decretato nei D.P.R. 305/2004 e 39/2006. Pertanto, il Ministero era l'unico soggetto-pubblico competente a controllare e valutare il libro di testo nei suoi molteplici aspetti.
L'immagine giustificativa che emerge dalla comparsa del Ministero farebbe pensare che l'organo statale - nell'espletamento del pubblico servizio - possa decretare l'adozione di un testo senza poterlo e doverlo valutare.
Per l'Eneide, ad esempio, che rientra nel piano di studio nazionale dei licei, il Ministero, avendo constatato che non esiste il manoscritto originale e neppure traduzioni uniformi, nel deliberato dell'adozione ha aggiunto: "in buona versione italiana". [all. 5-B - Ministero P.I.] Il che significa che c'è stata una preventiva valutazione dell'apparato traduttivo del testo.
Lo stesso discorso sulle funzioni di specifica spettanza vale anche quando il Ministero della P.I. afferma che: "occorrerebbe in ogni caso individuare le singole scuole che risultano aver adottato i testi asseritamente "incostituzionali", e nei confronti delle stesse andrebbe eventualmente adottata un'eventuale pronuncia". Quindi, il Ministero, pur ammettendo che si possa investire la Corte costituzionale, si dimentica però che le singole scuole sono escluse da questa responsabilità poiché la Bibbia (come testo scolastico) non ha origine dai piani di studio personalizzatati, bensì dal piano di studio nazionale come indicato nei due D.P.R. 305/2004 e 39/2006.
Per tutto quanto sopra e considerando che l'atto confessorio sull'omissione provvedimentale è già presente nella comparsa del Ministero, questo stesso Tribunale, per economia di giudizio, potrebbe provvedere nel merito dell'illecito che ha generato gli effetti del danno ingiusto.
La domanda attorea nei confronti della CEI e dei coeditori si richiama alle manipolazioni del testo e al vincolo di responsabilità dell'editore sull'illecito traduttivo dell'autore della versione.
Il dovere sull'integrità dell'opera è incluso financo nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" (art. 27, 2° comma), ove i diritti morali sull'integrità dell'opera sono imprescrittibili, irrinunciabili e inalienabili, oltre che illimitati nel tempo.
La tutela dell'integrità della Divina Commedia (diritti morali nel "corpus mysticum") significa che l'opera di Dante deve restare sempre identica e immutata, così come è stata prodotta dall'ingegno dell'autore. Per di più, nella traduzione in forma ufficiale c'è il vincolo (ex lege) della fedeltà all'opera tradotta. Ragion per cui, se l'editore - che ha la consapevolezza delle alterazioni - pubblica un testo alterato è correo perché il "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". La CEI, così come ampiamente documentato e provato, compiendo volontariamente mutilazioni, aggiunte e deformazioni non ha rispettato la norma dell'integrità del testo.
La competenza a decidere, trattandosi di una controversia tra privati, spetta necessariamente al giudice ordinario. Cosicché, l'ordinanza n. 13659 del 2006 - emessa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite - potrebbe essere analogicamente adottata nel presente giudizio. Essa, infatti, ha ripartito la causa posta al suo esame in due tronconi: civile e amministrativo. Questa distinzione convalida l'eventuale possibile ripartizione anche del presente processo, se eventualmente il Tribunale decidesse di investire il TAR. D'altro canto, l'unicità della tutela non è un vincolo costituzionale [art. 24 Cost.], bensì deriva dalla propensione all'economia giurisdizionale per l'efficienza del processo. 
Nell'excursus dell'ordinanza di cui sopra si puntualizza che "entrambe le tesi "tutta civilistica" e "tutta amministrativistica" conducono ad una possibile diminuzione dell'effettiva tutela del cittadino, in violazione dei principi derivanti dall'art. 24 Cost.". Cosicché, lì dove era presente la Pubblica Amministrazione, ma vi erano altre domande non idonee alla stessa giurisdizione, la concentrazione è stata rifiutata per non impoverire la tutela giuridica, statuendo che la competenza va devoluta "alla giurisdizione amministrativa nei confronti di soggetti titolari di poteri amministrativi", mentre "va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario per deduzioni di un fatto illecito extracontrattuale e intercorrente tra privati".
Per quanto sopra, si insiste affinché l'adito Tribunale si dichiari competente o in subordine, provveda a scindere il giudizio così come statuito dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza.
La sentenza delle S.U. n. 13431/2006 ha statuito espressamente che in caso di "atto illecito della p.a." può pronunciarsi il tribunale civile, sottolineando la differenza tra "mero atto amministrativo" e "atto amministrativo con illecito".
Infine, l'ordinanza n. 13911/2006 delle S.U. - per un atto "puramente provvedimentale" della p.a. - ha statuito la giurisdizione del giudice amministrativo, ribadendo comunque la critica alla tesi "tutta civilistica" o "tutta amministrativistica" alla pari dell'ordinanza n. 13659.
A margine, c'è da notare che le prime due ordinanze [n. 13659 e 13911] sono state deliberate dagli stessi giudici e nello stesso giorno in Camera di Consiglio (il 24/11/05), mentre il collegio della Corte [sentenza n. 13431] era sotto la direzione dello stesso "Presidente aggiunto" delle due precedenti Corti. Un "filo giuridico" che raccorda la logicità dei provvedimenti nella diversificazione delle questioni.
In ogni caso, possiamo tranquillamente affermare che, stando alle motivazioni delle tre ordinanze, il vero soggetto del regolamento giurisdizionale è il contenuto della domanda "nell'esame di merito nel merito" della domanda stessa.
La invocata competenza del giudizio al T.A.R. del Lazio - così come formulata dalla CEI e i 22 coeditori - si fonda sull'art. 33 comma 1° Dlgs 31.III.1998 n. 80, modificato dall'art. 7 lett. a) della L. 21.VII.2000 n. 205. E precisamente: "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481". Che a sua volta così recita: "Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni".
Niuna attinenza hanno le materie codificate nella citata legge con le lamentate manipolazioni di molteplici brani della Bibbia. Il riferimento alla legge è cotanto infondato che quando è stata pubblicata la versione della Bibbia CEI (1974) ancora non esisteva la legge indicata dalla CEI, né quelle "Autorità di regolazione". E ancor meno è supponibile oggi una "Pubblica autorità di regolazione" della Bibbia, anche perché l'illecito non riguarda affatto il tema della "regolazione".
In eguale misura è palesemente inammissibile la richiesta fatta unicamente dall'associazione carmelitana, secondo cui "le presunte modificazioni del testo della Bibbia CEI ricadono solo nella competenza della dottrina della Chiesa". Innanzitutto, l'art. 1 del D.P.R. 751/1985 aggiunge "nel quadro delle finalità della scuola" per ribadire il legame imprescindibile alle norme dello Stato italiano, ma soprattutto c'è da osservare che le mutilazioni, le aggiunte o le deformazioni di una traduzione appartengono al "diritto vivo", che è completamente avulso dal campo "speculativo della dottrina".

4) Quasi tutti i convenuti (tranne il Ministero) hanno affermato che "la Bibbia CEI-UELCI non costituisce affatto libro di testo adottato (né adottabile) nelle scuole pubbliche e private per l'insegnamento della religione cattolica" [cfr. CEI], oppure che "dalla legge non viene citata la Bibbia come testo da utilizzarsi nelle scuole" [cfr. Carmelitani] ed infine Vivere IN sostiene addirittura che "non risulta in alcun modo che il libro denominato "La Sacra Bibbia", e di cui è causa, sia mai stato adottato nelle scuole italiane ai fini dell'insegnamento della religione cattolica" [cfr. III-1].
A conferma di quanto già dichiarato e a rendere probante la domanda attorea sulla circostanza sopra contestata, nell'anno scolastico 2006/07 sono stati già pubblicati e adottati corsi per l'ora di religione con il testo integrale della Bibbia CEI, provvisti del Nulla Osta della C.E.I. e dell'approvazione dell'ordinario competente. E precisamente:
1) Casa editrice PIEMME - Titolo: Speranza viva [foto 4 + all. 6-B - ancora fascicolato];
2) Casa editrice Minerva Italica - Titolo: Le vie di Dio [foto 5 + all. 7-B - disimballato];
3) Casa editrice Le Monnier - Titolo: Credenti in dialogo [foto 6 + all. 8-B - disimballato],
In particolare, si può notare che nell'ultima pagina della Bibbia edizione "Le Monnier" è scritto: "Questo volume è parte integrante dei progetti di Insegnamento della Religione Cattolica per la Scuola secondaria di primo grado…". E analogamente nelle altre due pubblicazioni. [foto 7]
· Nell'edizione "Minerva Italica", sull'ultima pagina del volume "Le vie di Dio" che dà il titolo al corso, c'è scritto: "è allegato il testo integrale della Bibbia, strumento indispensabile e didatticamente connesso al profilo". [foto 8]
· Nella seconda di copertina della Bibbia (in tutte e tre le edizioni) è riportato il copyright della "Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena" (una delle convenute) che detiene i diritti economici della Bibbia CEI.
· In tutte le tre edizioni è precisato che il testo della Bibbia CEI è tutt'uno con il corso d'insegnamento: non è vendibile separatamente, tutti i volumi presenti nella confezione sono "indivisibili". [foto 9]
· Tutti i volumi presenti nella fascicolazione sono provvisti di un solo codice ISBN che identifica il "prodotto libro" nell'insieme della fascicolazione editoriale. Parimenti, il Nulla Osta della CEI e l'approvazione dell'ordinario diocesano comprendono l'interezza dell'edizione. Vale a dire, il testo che dà il nome al corso, la Bibbia e il portfolio che è accluso.
· Nelle ultime 60 pagine della Bibbia sono state inserite "schede-didattiche per lo studente" in ragione alla funzione didattica del libro stesso.
· Il Nulla Osta per la Ed. Minerva Italica è firmato direttamente dal presidente della CEI. [foto 10]
· Si allega un elenco dei Nulla Osta della CEI in cui sono menzionati i titoli e gli editori sopra indicati. [fonte CEI all. 9-B]
· Si allega un elenco di scuole che hanno adottato e acquistato i tre libri di testo sopraindicati. [all. 10-B]
· Si allega uno spaccato di libri in adozione per l'anno scolastico 2007/08 in cui sono riconfermati i tre volumi sopra citati ed altri testi con la Bibbia CEI. [foto 11 - "adozioni scolastiche, Associazione Italiana Editori"]
· Le tre edizioni suindicate, come tutti gli altri libri scolastici, sono stati acquistati dagli "aventi diritto" anche mediate il contributo statale dei Buoni Libro.
Nelle "Norme per la concessione del Nulla Osta della CEI" [all. 11-B - Disposizioni procedurali CEI punto 2, lettera c] è indicato che il Nulla Osta della CEI include "i volumi di corsi completi e testi".
In ogni caso, l'editore, nell'ottenere "l'approvazione per la stampa", dopo aver versato all'amministrazione della CEI una tassa [€ 600,00 per i testi scuola secondaria di 1° grado], dopo aver ottenuto il Nulla Osta della CEI e dopo l'approvazione dell'ordinario diocesano, deve inviare "alla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana cinque copie omaggio dei testi pubblicati". [all. 11-B - Disposizioni procedurali, punto 2, lettera i]. Pertanto, la CEI, avendo ricevuto anche le copie omaggio dei testi originali pubblicati, era perfettamente consapevole che la Bibbia CEI è "testo adottato", così come era consapevole la Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena che detiene i diritti del copyright. Ma più semplicemente ancora, è sufficiente recarsi presso una libreria di testi scolastici e chiedere genericamente un testo di religione con la Bibbia CEI perché il commesso consegni varie edizioni. Tutto ciò smentisce clamorosamente l'assunto principale della CEI che "la Bibbia CEI-UELCI non costituisce affatto libro di testo adottato (né adottabile) nelle scuole pubbliche". Con l'imperativo categorico del "né adottabile".
La CEI e i 22 coeditori nel tentativo di fare dichiarare l'inammissibilità del giudizio proposto hanno escluso che nei D.P.R. il "libro della Bibbia" sia indicato come libro di testo, bensì come "documento storico e culturale" [cfr. 4.4.1]. Ma qualunque libro è un documento "storico-culturale", persino quelli a carattere scientifico.
In realtà, in entrambi i D.P.R. [305/2004 e 39/2006] fra gli "obiettivi specifici di apprendimento" è prevista la "conoscenza" de "II libro della Bibbia, documento storico-culturale e parola di Dio" [D.P.R. 305/2004] e de "La Bibbia, documento fondamentale per la tradizione religiosa ebraico-cristiana, metodi di accostamento" [D.P.R. 39/2006].
Giacché la Bibbia è indicata come "obiettivo specifico di conoscenza", come potrebbe essere conosciuta se essa non venisse adottata come libro di testo?
La CEI, inoltre ha omesso la parte iniziale e finale del passo del D.P.R. 305/2004 in cui si legge "II libro della Bibbia , documento storico-culturale e parola di Dio".
Cos'è la Parola di Dio, se non il libro della Bibbia? Dunque, nel D.P.R. la Bibbia è nominata due volte: all'inizio e alla fine della frase.
La formula adoperata nei programmi ministeriali è equivalente: sia i Promessi Sposi, sia la Divina Commedia e sia la Bibbia sono indicati in modo essenziale - col solo titolo - e senza preamboli perentori. Nessuno potrebbe pensare di contestare i Promessi Sposi o la Divina Commedia come libri di testo per la dicitura stringata adoperata nelle disposizioni, lì dove è scritto semplicemente "I Promessi Sposi", "la Divina Commedia" [Foto 13 - Formula rituale sui libri di testo] e così per "la Bibbia" nei due D.P.R. 
Diversamente a ciò, Vivere IN ha dichiarato che "i D.P.R. n. 305/2004 e n. 39/2006, anche nei loro allegati, non citano affatto ed in alcun modo il testo della Bibbia". [cfr. III-1] La CEI, poi, si contraddice in diversi punti della comparsa. Tra l'altro, ha sostenuto che la Bibbia rappresenta un "sussidiario allo studio" [cfr. 4.4.1]. Ammette, cioè, il libro della Bibbia nell'ora di religione, ma lo declassa come se fosse un "accessorio complementare": non più il "Testo Sacro della Parola di Dio", ma un "libro ausiliario".
Il Ministero della Pubblica Istruzione, nella comparsa di risposta, ha indicato che il testo della Bibbia CEI è "…- unico a poter essere adottato quale libro di testo nelle scuole italiane -…" [cfr. Fatto e Diritto]. Lo stesso Ministero, attraverso l'"Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica", nei corsi di formazione per il personale docente per la disciplina Religione insegna: "Leggere la Bibbia a scuola: strategie educative e didattiche". [all. 12-B]
Per la C.E.I., in ogni caso, "La Bibbia" o "Il libro della Bibbia" - come scritto nei D.P.R. - non equivale a "La Sacra Bibbia versione ufficiale CEI". Ma, anche ammettendo l'osservazione della CEI, allorquando un decreto legislativo menziona un libro, si può riferire ad una versione non-ufficiale se esiste la versione ufficiale di quel libro? In verità, la stessa CEI - proprio nella sua comparsa - scrive più volte "Il libro della Bibbia" per designare esattamente "La Sacra Bibbia versione ufficiale CEI" [cfr. 4.4.1 - nella seconda metà]. Ma la cosa più strana è che il soggetto che nega la valenza normativa del testo è lo stesso che ha eseguito la traduzione ufficiale di quel testo in lingua italiana, è lo stesso che ha sottoscritto le intese protocollari con il Ministero della P.I., riportate poi nei D.P.R.
Tuttavia, il vero paradosso è stato formulato nella comparsa di Vivere IN: "Nessuno ha mai impedito, né impedisce, alla Editing & Printing, come a chiunque altro, di pubblicare la "sua" versione della Bibbia" [cfr. II]. Questa frase è nel paragrafo sul difetto di giurisdizione e pertanto si riferisce alla Bibbia come "testo della scuola pubblica" e non al libero mercato. Cosicché, stando a Vivere IN, nell'ora di religione cattolica la CEI "dovrebbe" concedere il Nulla Osta anche alla Bibbia dei Protestanti, dei testimoni di Geova o all'ultimo biblista arrivato: una pura fantasia, giuridicamente infondata.
In conclusione, la CEI e i coeditori, pur di eccepire l'inammissibilità della domanda, hanno tentato di delegittimare il valore normativo della Bibbia CEI trincerandosi dapprima sulla non adottabilità e poi aprendosi a qualsivoglia versione della Bibbia.
In ogni caso, anche considerando che possono essere pubblicate altre "versioni moderne" della Bibbia cattolica per la scuola pubblica [es. I quattro Vangeli, nella traduzione edita da Edizioni San Paolo S.r.l], la Bibbia CEI è già ufficialmente testo scolastico autorizzato e adottato. Ed è in questa circostanza che risiedono le obbligazioni risarcitorie della causa di merito. Né tantomeno l'esempio della traduzione edita da Edizioni San Paolo S.r.l fa diminuire o decadere le responsabilità della CEI.

5) Mons. G. Ravasi, che ha controfirmato l'elaborato della CEI, ha partecipato all'introduzione e alle note del Pentateuco, che raccoglie anche il libro della Genesi, nel volume "La Bibbia" pubblicato da edizioni San Paolo, Srl, 1987, con imprimatur [foto 12]. In tale testo [Genesi 3,16] è stato introdotto un secondo livello manipolativo rispetto a quello contenuto nella Bibbia CEI; infatti lì dove la Bibbia CEI riporta la sentenza di Dio sulla donna "…Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà", la Bibbia della Ed. San Paolo a cui ha collaborato Mon. G. Ravasi recita: "…Verso il tuo marito ti spingerà la tua passione, ma egli vorrà dominare su te". Ciò significa che nella versione della CEI è ancora Dio che pronuncia la sentenza contro la donna, mentre nella Bibbia di Mons. G. Ravasi Dio riferisce ciò che vogliono fare gli uomini: egli vorrà dominare su te. In altre parole, Dio esce di scena e viene scaricata la responsabilità del dominio sul "volere degli uomini", mentre nella Bibbia CEI (e in tutte le precedenti) era Dio che comandava il castigo sulla donna costringendola "anche" alla sottomissione.
Questo sottile trasformismo di Mons. G. Ravasi, per alleggerire la "portata divina" sulla sottomissione della donna, ci fa certamente piacere, ma non corrisponde affatto (per la seconda volta) alla fedeltà dei cosiddetti "testi originali", non corrisponde alle precedenti Bibbie ufficiali e neppure alla Bibbia CEI. Ciò nonostante, Mons. G. Ravasi, noto biblista ed ora presidente del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano, ha controfirmato e timbrato il documento della CEI: "confermo pienamente le conclusioni del prof. F. Serafini".
Il prof. F. Serafini, in ogni caso, ha avvalorato la tesi attorea che nel brano della Genesi 3,16 esiste una discrepanza tra la Bibbia CEI e le precedenti Bibbie ufficiali: "la versione CEI è pienamente legittima", cosicché le precedenti versioni ufficiali hanno sbagliato. Già questo è un primo passo. Tuttavia, ciò resta marginale perché, come è stato richiesto dall'attore e accolto dai convenuti, l'esatta verifica dovrà essere compiuta della consulenza tecnica d'ufficio.
In questa fase, è irrilevante dimostrare che due docenti universitari - consultati dalla E&P prima della citazione - hanno tradotto la stessa frase in ebraico e in greco come nelle precedenti Bibbie ufficiali; è ininfluente mostrare che il "Dizionario di Ebraico e Aramaico Biblici" [Ed. SBBF, 2001 - pag. 458] traduce nell'esatto opposto del prof. F. Serafini; è superfluo rilevare che nella "Biblia Hebraica cum notis criticis" [1753] c'è un'annotazione sul primo raffronto [Genesi 3,16] con l'analisi sulle radici delle parole in ebraico che giunge a conclusioni opposte a quelle del prof. F. Serafini. [all. 13-B] Ciò nonostante, due parole sull'elaborato sono necessarie. Il prof. F. Serafini, anziché esaminare l'equivalenza di uno stesso lemma che è a pochi centimetri di distanza [da Genesi 3,16 a Genesi 4,7], ha preferito compiere un volo transoceanico passando dal XIII secolo a.C. [Genesi] al V secolo a.C. [Cantico dei cantici] per cercare un punto di sostegno.
In un brano adiacente [in Genesi 4,7 a due passi da Genesi 3,16] c'è la stessa parola in ebraico tradotta dalla CEI "bramosia". Ed è sufficiente leggere - nel testo della Bibbia CEI - il relativo passo [Gn 4,7] per comprendere come la parola "bramosia" [la bramosia del peccato] è nel senso di "padroneggiare" [sotto la potestà del marito] e non di "desiderare" [il desiderio della donna verso il marito]. Per non parlare poi dell'attigua nota scritta dalla stessa CEI. Comunque, anche nella Bibbia commentata da Mons. Ravasi [in Gn 4,7] ritroviamo la stessa equivalenza del lemma, lì dove è tradotto: "è alla porta il Maligno, come un Robes; esso si sforza di conquistare te".
Ma chi è Robes? Ce lo spiega Mons. G. Ravasi nella sua nota: "spirito malefico dell'antica mitologia accadica".
Orbene, ci troviamo di fronte ad una "accezione" di "desiderio passionale" o di "predominio"? E dunque, stando all'equivalenza, ci troviamo di fronte all'attrazione della donna verso il marito oppure alla potestà androcentrica?
Un ultimo riscontro lo facciamo con l'esegesi di Mons. G. Ravasi, questa volta però direttamente sul brano della manipolazione [Gn 3,16]. Nelle parole del noto biblista dovremo trovare "quantomeno" un cenno all'indole o alla passione della donna verso l'uomo, ossia un varco positivo dentro la crudeltà del castigo divino sulla donna. Ma leggiamo la sua nota: "La seconda sentenza è contro la donna. Per indicare che l'armonia tra uomo e donna è spezzata si ricorre alla violenza nei rapporti sessuali e al dolore del parto, considerato come il massimo dei dolori: ciò che è fonte di gioia, la generazione, è visto come percorso dalla sofferenza, mentre la relazione d'amore resta irrimediabilmente incrinata". Un commento coerente per la Vulgata, ma incompatibile per la Bibbia CEI avendo sconfessato (in ben due passaggi) il concetto escogitato dalla CEI. Ma anche tutto questo è momentaneamente irrilevante.

6) La presentazione della Bibbia CEI attesta che la traduzione è stata "fatta sui testi originali". E così ribadito nella comparsa della CEI. Ma giacché non esistono più i manoscritti autografi degli autori della Bibbia, la fonte indicata è in contrasto con l'art. 2 della legge 47/1948 sulla veritiera identità delle indicazioni.
Il testo in ebraico depositato dalla CEI (Biblia Hebraica Stuttgartensia) è un "apparato critico vocalizzato" di un esemplare masoretico risalente al decimo secolo d.C. Il testo contiene solo la scrittura ebraica "quadrata", mentre tutti i manoscritti dell'Antico Testamento preesilico furono scritti in carattere "fenicio-lineare".
L'altro testo depositato, Septuaginta, è un "apparato critico di una traduzione" essendo già il passaggio da una lingua ad un'altra. Per di più, nella Bibbia dei LXX (della diaspora alessandrina) è stato "attenuato o eliminato quanto poteva sembrare offensivo alla sensibilità greca, condivisa dai giudei ellenisti" [Corso introduttivo alla Bibbia, Alessandro Sacchi - Ed. San Paolo, pag. 56]. Inoltre, ci sono differenze significative tra la Bibbia dei LXX e la Biblia Hebraica Stuttgartensia, anche perché i due manoscritti appartengono a famiglie-testuali diverse.
I due testi depositati dalla CEI, proprio quelli considerati "fonte delle Sacre Scritture" non hanno la formula dell'imprimatur né sono stati pubblicati dalla editoria ufficiale della Chiesa Cattolica. Ne consegue che, non essendoci i "testi autenticamente originali", per un rigoroso raffronto sulle fonti da parte della consulenza tecnica d'ufficio, i due volumi depositati sono indispensabili ma non sufficienti. È necessario aggiungere codici onciali e testi ufficialmente accreditati che la Chiesa cattolica detiene e ha pubblicato, ma di cui non è stata fatta menzione. 

7) La CEI e i 22 coeditori hanno dichiarato, a proposito delle Bibbie ufficiali precedenti alla versione della CEI, che "quelle traduzioni non assumono alcuna valenza normativa per la Chiesa Cattolica…" e che le "traduzioni usate a raffronto dalla controparte sono state evidentemente compiute sulla base di tecniche datate e sono fondate su opzioni esegetiche ormai definitivamente superate". [cfr. 4.3]
Nel "Motu Proprio" del 7 luglio 2007, il pontefice Benedetto XVI ha dichiarato che il Missale Romanum del 1962 [Promulgatum Papa Giovanni XXIII] "non è stato mai giuridicamente abrogato" e che pertanto, per la celebrazione liturgica in latino, può essere legittimamente usato in via ordinaria. [all. 14-B]
Nel Missale Romanum il testo della Bibbia riportato è quello della Vulgata. Dunque, secondo la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, la Vulgata conserva pieno valore dottrinale, esegetico e giuridico. L'esatto contrario di quanto affermato dalla CEI. In realtà, il vero passante normativo non sta tanto nel Motu Proprio che riapre alla messa in latino e conferma il testo della Vulgata, bensì nella riconferma implicita che la Vulgata - e di conseguenza la Volgata e la Bibbia Martini (traduzione in italiano della Vulgata) - non è stata "mai giuridicamente abrogata" dalla Chiesa Cattolica. 
Di conseguenza le traduzioni depositate dall'attore conservano ancora adesso piena valentia normativa per la Chiesa Cattolica e quindi tutta l'efficacia per un primo "raffronto formalmente attestante" con cui avvalorare la presenza delle manipolazioni.

8) A maggior supporto di quanto già asserito nell'atto introduttivo, a scopo esemplificativo, ma non esaustivo, si allegano altre cinque manipolazioni che hanno quale comune-denominatore la mutilazione di brani [all. 15-B]. E precisamente:
1ª cancellazione: l'astinenza nelle prime tre notti nuziali, nel messaggio dell'angelo Raphae. [Tobia, 6 18-22 num. B. Martini]
2ª cancellazione: una santa festività nel calendario del popolo di Dio. [Giuditta 16, ultimo brano]
3ª cancellazione: l'assegnazione della donna virtuosa, quale "coppa premio". [Siracide 26,3]
4ª cancellazione: sulla pasqua pre-cristiana, nel Vangelo di Luca 23,17.
5ª cancellazione: su una profezia, nel Vangelo di Marco 15,28. 
Per gli ultimi due brani si allega anche la nota della stessa CEI su Matteo 17,21 e su Marco 19,9-20 per comprovare le divergenze nelle regole traduttive della CEI e le discrepanze nelle motivazione sulle omissione/inclusione dei brani.

9) E' assolutamente inammissibile, improponibile e infondata, in fatto e in diritto, oltre che non provata, la richiesta di risarcimento del danno "extracontrattuale" formulata dall'Associazione Carmelo Teresiano Italiana nella misura non inferiore ad € 50.000,00.

10) Gli elementi indispensabili, affinché "dubbi di conformità di norme alla Costituzione" possano essere rinviati alla Corte Costituzionale, sono presenti nella richiesta all'uopo presentata dalla Editing & Printing. La rilevanza è confacente alla legge costituzionale del 9/2/1948 n. 1, art. 1 ("sollevata nel corso di un giudizio") e alla legge 87/1953 art. 23 punto A ("le leggi viziate da illegittimità costituzionale") e punto B ("le disposizioni della Costituzione che si assumono violate").
È opportuno rilevare che nessuno dei convenuti ha confutato i "principi incostituzionali" dei 100 brani biblici. Davanti alle pesanti e severe dichiarazioni dell'atto di citazione (infanticidio, sterminio, pena di morte, lapidazione,…) il più totale silenzio denota un implicito riconoscimento. Tra l'altro, le norme contenute nei "100 brani" sono estranee al campo dei dogmi o della fede perché si ascrivono agli atti e ai dettami degli uomini e delle donne nella vita quotidiana. Ossia al "diritto reale".
Volendo sposare la tesi dell'Associazione Teresiana che le questioni di legittimità costituzionale, inerenti a norme di esecuzione dell'Accordo del 18 febbraio 1984, devono avvalersi del parametro dei "principi supremi" dell'ordinamento costituzionale [cfr. C-6], e adoperando il solo parametro dei "principi supremi" - ossia dei diritti inviolabili, quali uguaglianza e libertà, che appartengono "all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana" - resta saldamente fondata la questione di legittimità costituzionale su tutti i 100 brani. Che, tra l'altro, sono in contrasto anche con la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo".
C'è da registrare, inoltre, che i principi della Bibbia sono dichiarati inviolabili, perenni e non negoziabili in un testo scolastico/formativo che non è di "letteratura" e "critica", bensì di "persuasione".
A questo proposito, la CEI ha chiesto di dimostrare una correlazione "in senso tecnico-giuridico", perlomeno implicita, tra i principi enunciati dalla Bibbia e lo Stato laico [cfr. 4.4.1]. In effetti, se non ci fosse questa correlazione i "100 brani" avrebbero identica valenza del libro dell'Eneide.
Ebbene, la stessa CEI, nel documento del 28 marzo 2007, in nome della Bibbia, ha invitato i parlamentari cattolici a "votare contro" un progetto di legge su alcuni diritti civili [
ndr "I Dico"], al fine di obbedire ad alcuni divieti statuiti nella Sacra Scrittura, precisando che il fedele "non può appellarsi al principio del pluralismo e dell'autonomia dei laici in politica" [all. 16-B, pag. 3]. Ed è questo un esempio di esplicita correlazione in senso "tecnico-giuridico e legislativo", che infrange anche la funzione di chi rappresenta la Nazione senza vincoli di mandato (art. 67 della Costituzione).
Tanto premesso e ritenuto, l'istante come in atti rapp.ta dom.ta e difesa, si riporta a tutte le richieste, eccezioni e deduzioni già formulate ed alle precisazioni, modificazioni e richieste contenute nel presente atto.
S.J.

Si versano in atti, unitamente alle presenti note, 12 foto e 16 documenti di cui 3 volumi. Documenti: 1-B) sentenza Cassazione; 2-B) sentenza Tribunale Bologna; 3-B) lenzuolo 1ª minuta; 4-B) seconda bozza; 5-B) documento Ministero P.I.; 9-B) elenco Nulla Osta; 10-B) elenco scuole/adozioni; 11-B) norme Nulla Osta CEI; 12-B) documento Ministero; 13-B) frammento nota Bibbia ebraica; 14-B) Motu Proprio e Osservatore Romano; 15-B) cinque manipolazioni; 16-B) documento CEI.
Volumi in edizione integrale: 6-B) testo PIEMME; 7-B) testo Minerva Italica; 8-B) testo Le Monnier.

Roma, 18 settembre 2007

Avv. Domenico Cirillo 
Avv. Ernesto Maria Cirillo
Avv. Francesco Cirillo

L'OSSERVATORE ROMANO del 25 maggio 2008


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