Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI    

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile - R.G. 50723/2006
G.I. dott.ssa Maria Speranza Ferrara


Processo manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI   [testo scolastico dottrinale]

Attore

Editing & Printing  editore - Napoli
Convenuti 

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P.I.  

L'Atto di Citazione
Editing & Printing 

Comparsa e Risposta 
CEI + 22 coeditori

Comparsa e Risposta 
Ministero Istruzione

Comparsa e Risposta 
Carmelo Teresiano

Comparsa e Risposta 
Vivere IN

  COLLEGAMENTO IPERTESTUALE   


Costituzione e Risposta  Vivere IN
Depositata l'11 gennaio
2007
Alcuni omissis […] per la Legge sulla Privacy

ATTI DEL PROCESSO
Prima Udienza di Comparizione
 11.01.2007



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Comparsa di costituzione e risposta

Per: VIVERE IN S.r.l. […], con sede in Monopoli (BA), alla C.da Piangevano n. 224/a, in persona del legale rappresentante Nicola Giordano […], rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'Avv. Eugenio Scagliusi ed Avv. Pietro Paternò Raddusa, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Monte Santo n. 25,  con autorizzazione ad effettuare ogni comunicazione presso l'utenza telefax […], giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato;

- Convenuto -  

Contro: Editing & Printing […];

- Attore -  


* * *

Con atto notificato il 21.07.2006 la Ediring & Printing evoca in giudizio la Conferenza Episcopale Italiana, nonché, oltre al Ministero dell'Istruzione, i 26 coeditori italiani che partecipano alla pubblicazione del libro dalla Sacra Bibbia, versione ufficiale della C.E.I., lamentando come il testo di tale pubblicazione sarebbe stato manipolato al fine di "…alleggerire la antinomie bibliche, evitando che molte più frasi della Bibbia Cei potessero entrare nel novero dei brani incostituzionali…", nonché come il testo in parola contenga "…almeno cento brani…" che sarebbero comunque in contrasto con la Costituzione Italiana, tanto da precluderne la adattabilità a testo scolastico. Si deduce, pertanto, la illegittimità della coedizione della Bibbia in quanto divulgherebbe un testo incostituzionale e, d'altro canto, dolosamente manipolato. Tale illegittimità avrebbe comportato il "blocco" del piano editoriale di esso attore, il quale, deducendo un interesse alla vendita del testo ufficiale della Bibbia, propone azione di danno, chiedendo incidentalmente la promozione del giudizio di legittimità costituzionale, oltre al sequestro della Bibbia-C.E.I.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, con il presente atto si costituisce in giudizio l'esponente, contestando energicamente ogni richiesta e deduzione attorea poiché infondata per le ragioni che seguono.

- I -

Difetto di legittimazione passiva.
In via assolutamente preliminare si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'esponente Vivere IN s.r.l., erroneamente evocata in giudizio.
Invero, l'attore individua (par. 29 dell'atto di citazione) quali responsabili delle presunte manipolazioni e dei principi incostituzionali presenti nel testo biblico, la C.E.I. nonché l'editore ed i coeditori italiani "…che partecipano alla pubblicazione della Bibbia C.E.I. (all. 14 - Ed. ottobre 2005)…", tra i quali vi sarebbe anche la esponente.
Contrariamente a quanto si assume, però, la Vivere IN s.r.l. non ha partecipato alla co-edizione della Bibbia CEI-UELCI 2005, non avendo mai trasmesso la necessaria conferma d'ordine, avendo limitato il rapporto contrattuale solo a precedenti co-edizioni.
Ne deriva che le doglianze attoree, derivanti - come si assume ex adverso - dalla edizione del 2005, sono state erroneamente proposte nei confronti della esponente, la quale è stata illegittimamente citata in giudizio.
Per tal ragione, la esponente non intende accettare il contraddittorio e, pertanto, proporrà le ulteriori brevi deduzioni per mero scrupolo difensivo, riservando eventualmente ogni necessario approfondimento all'eventuale seguito processuale.

- II -

Difetto di giurisdizione e/o incompetenza del Giudice adito.
Nessuno ha mai impedito, né impedisce, alla Editing & Printing, come a chiunque altro, di pubblicare la "sua" versione della Bibbia, così offrendo il proprio prodotto al mercato. Peraltro, è ben noto come l'adozione dei libri di testo sia riservata, nella prassi scolastica, alla libera scelta dei diversi docenti, i quali possono optare per l'adozione di un testo che ritengono più idoneo alla didattica, nel rispetto dei programmi dei competenti organi scolastici. Così come i docenti dei ginnasi italiani scelgono liberamente, tra le tante traduzioni possibili dell'Eneide, quella di Annibal Caro, è altrettanto ben libera, dunque, l'attrice di promuovere l'adozione del "suo" testo della Bibbia presso gli organi competenti.
Altrettanto ben libera, la EDITING & PRINTING, di modificare i suoi piani editoriali, ma non già di (pretendere) di modificare quelli di altri editori, che ritengono un testo pienamente degno di stampa e di diffusione.
Evidentemente l'atto introduttivo del giudizio cela ben altri intenti.
Sta di fatto che esso, in particolare, intende censurare non già la illegittimità del testo (o della pubblicazione) della Bibbia - CEI, bensì la adozione di esso nelle scuole italiane, secondo quanto previsto dal D.P.R. 14.10.2004, n. 305, art. 1, e dal D.P.R. 16.01.2006, n. 39, art. 1, come si evince chiaramente dalla lettura dei paragrafi nn. 11), 13), 20), 25).
La controversia intende contestare, così, gli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nelle scuole (art. 1 ed all. 1 del D.P.R. 305/2004), riservati, in attuazione all'Accordo di revisione tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 18.02.1984 (vedi preambolo dei D.P.R.) alle "intese" tra la Conferenza Episcopale Italiana ed il Ministero della Pubblica Istruzione. Le "intese", come formalizzate in quegli specifici obiettivi di apprendimento, costituiscono attività della Pubblica Amministrazione nell'esercizio di un pubblico servizio, come tale sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario in favore, invece, di quella esclusiva del giudice amministrativo, giusta art. 33, D.Lgs. 31.03.1998, n. 80.
Per tale ragione, occorre preliminarmente eccepire il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Civile di Roma in favore del T.A.R. del Lazio.

- III -

Nel merito, la domanda non merita comunque accoglimento per le seguenti brevi ragioni.

(1)

Non risulta in alcun modo che il libro denominato "La Sacra Bibbia", e di cui è causa, sia mai stato adottato nelle scuole italiane ai fini dell'insegnamento della religione cattolica.
Invero, i D.P.R. n. 305/2004 e n. 39/2006, anche nei loro allegati, non citano affatto ed in alcun modo il testo della Bibbia, limitandosi invece ad approvare gli "obiettivi specifici di apprendimento", distinti per "conoscenze" ed "abilità". Nell'ambito, poi, della loro libera scelta, gli insegnanti di religione (la cui idoneità all'insegnamento, giova ricordare, viene concessa dagli Ordinari Diocesani) possono scegliere i testi che vogliono, i quali devono aver come requisiti il "nulla osta" della C.E.I. e l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.
Sicché, proprio non è dato di sapere perché mai ci si dolga (pretendendo addirittura l'emissione di un provvedimento cautelare) della (presunta!) adozione di un testo scolastico, quando invece risulta per tabulas che quel testo, la Bibbia, non solo non è adottato quale testo scolastico, ma non è neanche espressamente menzionato nella normativa (i decreti presidenziali) di cui, per altro verso, si deduce finanche la illegittimità costituzionale!

(2)

L'atto introduttivo del giudizio appare preordinato a sollevare sterili, insignificanti e del tutto inutili polemiche sul contenuto della "Bibbia" e, più in generale, sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.
Senza in alcun modo voler entrare nel merito delle presunte manipolazioni, non si comprende perché mai l'attore voglia sostituirsi alla competenza plurisecolare della Chiesa Cattolica nella collezione ed interpretazione dei vari libri biblici, vetero e neo testamentari. Evidentemente ad esso sfugge come altre chiese, come quella protestante, che pure pubblicano una loro traduzione della "Bibbia", contestano certamente la collazione e l'interpretazione al testo data dalla Chiesa Cattolica (e, per essa, dalla C.E.I.), ma giammai pretendono che la Chiesa Cattolica (e, per essa la C.E.I.) rinunci a pubblicare ed editare il testo da essa ritenuto corretto!
La pretesa di controparte - che non riteniamo affatto di poter condividere - è quella di poter o dover interpretare soggettivamente i brani citati della "Bibbia", omettendo invece di considerare che un editore, in quanto tale, è sempre e del tutto carente di qualsiasi competenza interpretativa in merito al testo che ritiene di pubblicare. Compete all'editore solo la libera scelta di pubblicare o no quel testo, ovviamente nel rispetto della normativa sul diritto d'autore.
Così, l'editore, odierno attore, pretende di sostituirsi non tanto all'Autorità Ecclesiastica, bensì a tutta la tradizione scritturistica, agli eminenti studiosi di rinomata scienza e cultura in campo teologico e biblico, letterario ed artistico, che da tempo offrono i loro studi affinché la traduzione della "Bibbia" sia corretta ed attuale.
Non una argomentazione di carattere scientifico, teologico, scritturistico, viene offerta a suffragio delle ardite avverse tesi, peraltro incentrate sul mero raffronto tra diversi precedenti testi (traduzioni) dello stesso libro (la "Bibbia") in esame, non già tra il testo dedotto in giudizio, la co-edizione della Bibbia CEI-UELCI 2005, e le fonti originarie.
Per tali ragioni, non si ritiene di dover (né di poter) in alcun modo dedurre nel merito delle accuse di manipolazione ex adverso proposte, ritenendo che ciò sia del tutto irrilevante ai fini decisori.

(3)

Da ultimo, si ritiene che anche la richiesta risarcitoria proposta sia del tutto infondata e dettata da ragioni meramente strumentali.
Si ribadisce, invero, che la Editing & Printing è ben libera di pubblicare qualunque testo ritenga, anche una sua (personale) traduzione (o presunta tale) della Bibbia. È altrettanto libera di proporre l'adozione del suo testo a chiunque lo ritenga e di procedere nel proprio piano editoriale, che nessuno in nessun modo ha pregiudicato.
Allo stato attuale, la domanda risarcitoria appare insufficiente dimostrata sia nell'an che nel quantum.

* * *

Alla luce di quanto innanzi, la domanda attorea appare allo stato infondata.
Pertanto, si conclude e si 

CHIEDE

- preliminarmente, dichiararsi la mancanza di legittimazione passiva della convenuta Vivere IN S.r.l.;
in via meramente subordinata:
- preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adìto in favore della giurisdizione del giudice amministrativo;
- in via gradata, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria:
non ci si oppone alla eventuale C.T.U. richiesta ex adverso, a condizione che i relativi costi siano interamente sopportati dall'attore.
Salva ogni ulteriore e migliore specificazione e richiesta istruttoria.
Salva, inoltre, la facoltà di ulteriormente dedurre, argomentare, modificare e/o integrare le proprie domande, ad ogni effetto di legge.
Si allegano e depositano:
a) comparsa di costituzione e risposta,
b) atto di citazione con mandato in calce.

Bari - Roma, 11 Gennaio 2007
Avv. Eugenio Scagliusi



Fronte atto Vivere IN


I testi "originali" depositati dalla CEI



  COLLEGAMENTO IPERTESTUALE

Atto di Citazione
Editing & Printing  

Comparsa e Risposta 
CEI + 22 coeditori

Comparsa e Risposta 
Ministero Istruzione

Comparsa e Risposta 
Carmelo Teresiano


Comparsa e Risposta 
Vivere IN