Bibbia Versione ufficiale CEI - Ed. UELCI    

Tribunale Civile di Roma - XIII Sezione Civile - R.G. 50723/2006
G.I. dott.ssa Maria Speranza Ferrara


Processo manipolazione e incostituzionalità BIBBIA CEI   [testo scolastico dottrinale]

Attore

Editing & Printing  editore - Napoli
Convenuti 

Conferenza Episcopale Italiana + 28 coeditori Bibbia CEI + Ministero P.I.  

L'Atto di Citazione
Editing & Printing 

Comparsa e Risposta 
CEI + 22 coeditori

Comparsa e Risposta 
Ministero Istruzione

Comparsa e Risposta 
Carmelo Teresiano

Comparsa e Risposta 
Vivere IN

  COLLEGAMENTO IPERTESTUALE 


Costituzione e Risposta  Ass. Carmelo Teresiano
Depositata il
4 dicembre 2006
 Alcuni omissis […] per la Legge sulla Privacy

ATTI DEL PROCESSO
Prima Udienza di Comparizione
11.01.2007



ILLUSTRISSIMO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
COMPARSA DI RISPOSTA

Per l'ASSOCIAZIONE CARMELO TERESIANO ITALIANO, con sede in Roma, Via Anagnina 662B […], legalmente rappresentata dal suo Segretario Padre Massimo Angelelli […] e domiciliato per la carica nella stessa sede dell'Associazione a sua volta domiciliata sempre in Roma, via Anagnina 662B, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Gandalini del foro di Savona, che la rappresenta e difende per procura già depositata in atti.
CONVENUTO;


CONTRO

Casa Editrice "EDITING & PRINTING" […] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Cirillo, Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo del Foro di Napoli,
ATTORE;

Nella causa avente ad oggetto la presunta manipolazione del testo della Bibbia da parte della Conferenza Episcopale Italiana e dei coeditori della U.E.L.C.I. nell'edizione C.E.I. del 1974.


* * * * *


La Casa Editrice Editing & Printing, con atto di citazione notificato in data 25/07/2006, ha convenuto in giudizio, unitamente alla Conferenza Episcopale Italiana ed altri, innanzi al Tribunale Civile di Roma, l'Associazione Carmelo Teresiano Italiano-Edizioni OCD in qualità di coeditore appartenente alla UELCI, della Bibbia Edizione CEI del 1974 per vederla condannare in solido con gli altri coeditori al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante derivante dalla presunta adozione del suddetto testo della Bibbia da parte delle scuole medie e superiori italiane con proprio pregiudizio; nonché accertare presunte modificazioni arbitrarie nel testo e l'incostituzionalità di alcuni passi di tale testo;

Il convenuto eccepisce che la domanda è infondata a riguardo di tutti gli assunti esposti e precisamente

ESPONE CHE

A) In linea generale:

1. Il verificare le presunte incongruità tra due o più traduzioni ed il testo utilizzato è attività che comporta il confronto tra evoluzioni dell'espressione della dottrina della Chiesa nel tempo e per il quale, a norma dell'art. 1 del D.P.R. 751/85 non vi è competenza né capacità dello Stato italiano a definire; quindi il giudice civile non ha un effettivo potere di entrare nel merito delle eventuali modificazioni fatte sui testi, in quanto solo la C.E.I. ha in via esclusiva tale compito che certamente inerisce ad una sfera propriamente religiosa sulla quale lo Stato non ha potere di sindacare;

2. Nei DD.PP.RR. citati si parla di Bibbia come "documento storico-culturale e parola di Dio" e mai come specifico libro di testo da adottarsi nelle scuole, né tantomeno si parla di una particolare edizione di questo da prendere in dotazione, essendo liberi gli insegnanti di utilizzare qualsiasi testo ritengano migliore a patto che sia conforme alla normativa in merito di cui all'art. 3 del D.P.R. 751/85 e di cui meglio oltre; tali criteri di scelta sono inoltre confermati dal fatto che, sempre a norma dell'art. 3 del D.P.R. 751/85, in caso di adozione, la scelta di uno o di un altro testo è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione e non avviene in modo sistematico e centralizzato per tutti gli istituti italiani;

3. I libri di testo utilizzati per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 751/85, devono inoltre essere provvisti di nulla osta della C.E.I. e dell'approvazione dell'ordinario competente che devono essere menzionati nel testo stesso e tale norma ha carattere inderogabile; la parte attrice non ha dato notizia del fatto se l'opera da essa pubblicata presentasse tali requisiti, in quanto, se non sussistessero, essa non sarebbe in possesso delle condizioni minime per concorrere sullo stesso piano del testo CEI nella scelta per l'adozione del proprio testo della Bibbia nelle scuole e quindi, di conseguenza, non sussisterebbe un interesse concreto ad agire in capo alla parte attrice, con relativa mancanza di legittimazione ad agire.

B) Per quanto riguarda le asserite manipolazioni del testo biblico:

1. Non sussiste assolutamente alcuna manipolazione in quanto per il testo biblico non è possibile considerare come testo originale altro che quello ebraico tramandatoci dalle trascrizioni, ora raccolte nella edizione critica a stampa BHS (Biblia Hebraica Stuttgartensia) a cura di K. Elliger e W. Rudolph, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/1977 e quello greco della versione c.d. "dei LXX" di epoca precristiana, per le parti non rinvenute in originale ebraico, le quali vedono la luce come opera completa nella cultura ebraica del primo millennio avanti Cristo e da lì derivano a noi attraverso decine di traduzioni diverse intervenute nel corso dei millenni. Dall'esperienza comune emerge il primo ed imprescindibile assunto e cioè che, quando si voglia contestare l'autenticità di una traduzione, è necessario andare alla radice dell'opera e quindi accedere al testo veramente "originale" della stessa, testo che tra l'altro venne realmente utilizzato dalla commissione per la traduzione della Bibbia Cei del 1974, e non fermarsi invece all'analisi di traduzioni intermedie che hanno avuto una loro vita in tempi diversi dal nostro, hanno privilegiato un altro metro traduttivo e che al massimo possono essere utili come raffronto ma non come fondamento testuale;

2. Alla luce di quanto detto al punto precedente, emerge chiaramente dal tenore del testo della presentazione della prima edizione del 1971 (Allegato 4 di parte attrice) che i contenuti reali di questa sono completamente diversi da quanto viene esposto in atto di citazione in quanto:

- Nella realtà traduttiva le precedenti Bibbie ufficiali vengono utilizzate soltanto come raffronti e non come testi base in quanto testo base per l'Antico Testamento rimane l'originale ebraico di Biblia Hebraica Stuttgartensia, a cura di K. Elliger e W. Rudolph, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/1977, e, per quanto riguarda i libri deuterocanonici (non rientranti nel testo originale ebraico), l'originale greco di Septuaginta. Id est Vetus Testamentum grasce iuxta LXX interpretes, a cura di A. Rahlfs, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1935-1979, mentre per il Nuovo Testamento rimane l'originale greco di Novum Testamentum Graece, a cura di Nestle-Aland, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1979;

- La presentazione della prima edizione dice che vennero utilizzati alcuni testi intermedi per la traduzione, ma non che di questo siano state fatte copie, solo vennero utilizzati come confronto; dice inoltre che la nuova versione è stata condotta sui testi originali ma che è stata anche tenuta in conto la versione dei LXX (di cui l'atto di citazione tra l'altro non parla ma che è fondamentale per l'esatta ricostruzione dei testi originali), della volgata e della Neo-Volgata e di quanto sia stato fatto nell'esegesi cristiana dei secoli precedenti. E ancora testualmente si dice che: seppur utilizzando "il raffronto continuo con le migliori versioni italiane esistenti" "la versione italiana della Bibbia è riuscita a suo modo un'opera originale, perché anche là dove sono state tenute presenti le altre versioni italiane, essa rappresenta una scelta autonoma"; in vista dei fini di una corretta diffusione del messaggio biblico originale nella società moderna, sempre in aderenza con il testo ebraico e greco di riferimento potremmo aggiungere. Significa che la nuova versione doveva basarsi, come ovvio, sui testi ebraici e greci e non certo su testi intermedi che potevano, ed effettivamente sono stati, al massimo utilizzati come mezzo di confronto;

3. E' agevole dimostrare, andando nello specifico, come il testo del 1974, seppure in alcune parti utilizzi parole differenti dalle precedenti traduzioni, sia aderente al testo ebraico e greco di riferimento (Vedi Allegato 1); da ciò è autoevidente che nella nuova edizione si è cercato di rendere il più possibile il testo primitivo (come anche testimoniato dalla presentazione di cui all'allegato 4 di parte attrice e di cui al punto precedente); inoltre, per quanto riguarda i brani presi ad esempio in atto di citazione verifichiamo agevolmente che:

- Castigo inflitto alla donna: Allegato 10 di parte attrice, Genesi 3,16; la traduzione CEI "verso tuo marito sarà il tuo istinto" non risponde al fine di "nascondere e neutralizzare l'iniquo principio", ma a quello di rendere alla lettera il testo ebraico originale (cf BHS, p. 5), mentre la versione "sarai sotto la potestà del marito", invocata dall'attore come testo originale, è chiaramente dipendente dalle recenti versioni latine allegate dall'attore stesso;

- Donna impudica e marito mantenuto dalla moglie: Allegato 10 di parte attrice, Siracide 9,10 e Siracide 25,21; le osservazioni sui testi del libro del Siracide non tengono conto di diversi fattori: a) fino al 1896 si è considerato testo originale del libro la versione greca; b) da allora sono stati scoperti frammenti di un testo originale ebraico, che però non è ancora stato ricostruito per esteso; c) fra greco ed ebraico esistono molte varianti di presenza o assenza di testi, di traduzione, di numerazione, di ordine dei capitoli e dei versetti; d) simili differenze esistono anche fra greco e latino; e) esistono molte varianti anche fra i diversi manoscritti del testo greco. La numerazione, l'ordine e la traduzione di espressioni italiane dipendono pertanto da quale è il testo base di riferimento. L'aderenza al testo originale nella traduzione della "Bibbia CEI" del 1974 è dimostrata dal riconoscimento di queste differenze nell'introduzione di p. 1418 (Vedi Allegato 2), dalla dichiarazione (nella stessa pagina) di fondare la propria traduzione sul testo greco, considerato canonico dalla Chiesa, dall'inserimento tipografico di una duplice numerazione dei versetti (cf nota a Sir 1,5 a p. 1422), dalle varie note esplicative ai singoli testi controversi. Che vantaggio avrebbe avuto inoltre la CEI a cancellare alcune espressioni, mantenendone altre dello stesso tenore, pur citate dall'attore?

- Quanto alla presunta decurtazione del capitolo 25 del libro del Siracide, di cui al punto 6) dell'atto di citazione, il testo CEI presenta la doppia numerazione alle pp. 1461-1463, e spiega opportunamente in nota a p. 1422 (Vedi Allegato 3) che "la numerazione dei versetti è stata fatta sul testo latino, che è più lungo del testo greco. Da qui la mancanza (…) di alcuni versetti (…) che sono delle aggiunte". Nel caso di Sir 9,10, quindi, non si tratta di un brano "depennato" o di "una vera e propria omissione del testo", ma è stata la versione latina ad aggiungere il testo rispetto al greco. La traduzione CEI risponde egregiamente pertanto all'intento di riportare la versione alla fedeltà al testo greco, grossolanamente ignorato dall'attore.

4. Parlando poi delle esigenze traduttive di un testo come quello della Bibbia bisogna dire che, non essendo esso soltanto un testo letterario soltanto ma il Libro Sacro di tutti i cristiani (comprensivo dell'Antico e Nuovo Testamento), esse sono diverse da quelle di un testo meramente letterario, in quanto devono anche permettere il passaggio al lettore del messaggio divino che permea l'opera, nonché rappresentare la realtà del tempo in cui esso si è concretamente manifestato e quindi reso operante nella storia; per questo, dai documenti già prodotti da parte attrice emerge chiaramente che la CEI, avendo il compito di proporre il testo sacro come maggiormente aderente al testo biblico originale di riferimento, ha anche l'esigenza, in adempimento al proprio ministero pastorale, di far passare l'attualità del testo per quanto riguarda il messaggio religioso e l'identità testuale alla realtà in cui è nato (il medio oriente del primo millennio A.C.) come meglio verrà spiegato nella successiva lettera "C" in merito alla presunta questione di costituzionalità;

5. Da quanto sopra esposto, che potrà essere ancora più agevolmente verificato a mezzo di C.T.U. o collegio peritale, non vi è stata alcuna manipolazione del testo originale della Bibbia che, occorre ribadirlo, per l'Antico Testamento è sempre e solo quello ebraico nella versione più accreditata di Biblia Hebraica Stuttgartensia, a cura di K. Elliger e W. Rudolph, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/1977, e, per quanto riguarda i libri deuterocanonici, l'originale greco Septuaginta. Id est Vetus Testamentum grasce iuxta LXX interpretes, a cura di Rahlfs, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1935-1979, mentre per il Nuovo Testamento rimane l'originale greco di Novum Testamentun Graece, a cura di Nestle-Aland, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1979, effettivamente utilizzate come testi base della Edizione C.E.I. del 1974;

C) Per quanto riguarda la presunta incostituzionalità del testo biblico, nei brani citati bisogna innanzitutto discernere i tre piani a riguardo dei quali bisogna andarsi ad occupare separatamente e cioè: il piano di analisi del testo in senso letterario (come potremmo fare per esempio con l'Iliade o con un altro testo letterario antico che generalmente si utilizza nelle scuole) in cui si analizza il documento sul piano letterario-storico-culturale, il piano di analisi del senso normativo-precettivo (come si potrebbe fare andando a trattare il contenuto delle XII Tavole) ed il piano di analisi del testo in senso religioso (attraverso l'interpretazione mediata da Gesù Cristo) per cui il testo è considerato ed utilizzato dal fedele come testo sacro. A tale proposito bisogna dire che:

1. Dal punto di vista letterario il testo non si differenza molto da qualsiasi altro testo antico in quanto racconta le vicende di un popolo che hanno un proprio senso ed interesse dal punto di vista della cultura letteraria del tempo in cui si sono svolte.

2. Dal punto di vista normativo-precettivo le disposizioni comportamentali della Bibbia hanno un proprio valore normativo per il popolo per il quale sono state formate migliaia di anni fa, per far fronte ai loro problemi e prendere posizione su situazioni a quel tempo attuali e sulle quali poi interverrà la parola rinnovatrice di Gesù Cristo. Oltretutto la traduzione CEI dimostra un autentico ritorno alla fedeltà del testo originale, ebraico o greco che sia, tanto dell'Antico quanto del Nuovo Testamento in cui pure (cf lettere di San Paolo) sono presenti norme, disposizioni e precetti culturalmente segnati, che non sono più considerati normativi dalla Chiesa cattolica, come il precetto paolino del velo per le donne nell'assemblea;

3. Dal punto di vista religioso il testo biblico dell'Antico Testamento non può essere letto per quello che letterariamente esprime, in quanto in molti tratti il messaggio divino è nascosto sotto la descrizione di un mondo e di uno stile di vita che non appartengono all'uomo occidentale di oggi; per ovviare a queste problematiche all'insegnamento della religione in classe è preposto un insegnante qualificato, il quale ha il compito di spiegare l'uso di certe espressioni in un contesto quale quello in cui si muovono i fatti biblici e di far emergere il messaggio divino attraverso l'esperienza concreta del popolo ebraico del primo millennio A.C.; è necessario poi dire che il cristianesimo fonda la propria fede sull'esperienza di Gesù Cristo quale figlio di Dio e quindi principalmente sui fatti di cui egli è protagonista e sulle vicende della prima Chiesa come espresso nel Nuovo Testamento. Avendo modificato Gesù Cristo, con il suo insegnamento, il concetto di Dio e il rapporto tra gli uomini e tra gli uomini e Dio che emerge dai testi dell'Antico Testamento, ne ha mitigato gli aspetti più duri e crudeli sostituendoli con il nuovo messaggio dell'Amore. Il compito dell'insegnante è, soprattutto, quello di esprimere agli studenti la forza di quel cambiamento anche attraverso il confronto tra l'antica e la nuova regola.

4. Si potrebbe aggiungere a proposito di quanto sostenuto nel punto precedente che un altro vizio formale dell'atto di citazione è una interpretazione letterale, fondamentalista e astorica dei testi, soprattutto dell'Antico Testamento; atteggiamento che è proprio di alcune sette, quali i Testimoni di Geova e alcune sette fondamentalista americane o della lettura islamica del Corano. Presentando i testi biblici alla lettura e alla riflessione, la Chiesa cattolica ha adottato gradualmente le scoperte fondamentali del metodo storico-critico, quali la comprensione della storicità del testo biblico, la gradualità della rivelazione, il carattere culturalmente e socialmente determinato di certi testi, soprattutto dell'Antico Testamento (che non vengono proposti allo stesso modo con carattere sacro e normativo, come avviene invece nelle teocrazie islamiche a proposito della legge coranica), la conoscenza delle lingue originali, in particolar modo l'ebraico e il greco, la questione dei generi letterari (totalmente ignorati nell'interpretazione di molte delle citazioni prodotte dall'attore). Di questa serie di atteggiamenti ermeneutici fanno fede, oltre alle migliaia di sussidi esegetici cattolici che la stessa CEI ha incoraggiato e prodotto in questi anni, almeno tre documenti magisteriali fondamentali della Chiesa cattolica: l'enciclica Divino afflante Spiritu di Pio XII (1943) (Allegato 4), la costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio ecumenico Vaticano II (1965) (Allegato 5) e il documento L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa della Pontificia Commissione Biblica (1993) (Allegato 6). Due di essi come si può vedere sono anteriori alla "Bibbia CEI" del 1974.

5. La citazione di cui al numero 26 dell'Atto di citazione è incompleta in quanto la norma della l. 121/85 testualmente così dispone: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

6. Questa difesa ritiene inoltre di far notare al giudicante che la normativa finora citata in esecuzione degli Accordi del 1984 (L. 121/85 e D.P.R. 751/85) è normativa emanata in esecuzione di tali Accordi e sulla quale la Corte Costituzionale si è già espressa con due sentenze e precisamente con la sent. n. 203/1989 e la sent. 13/1991; con queste sentenze infatti ha affrontato questioni di legittimità riguardanti norme di esecuzione dell'Accordo del 18 febbraio 1984, ritenendo che in tali casi il giudizio di legittimità delle norme contestate non dovesse essere espresso con riferimento a qualsiasi norma costituzionale, ma solo avvalendosi del parametro dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Si nota agevolmente come tale parametro sia normalmente utilizzato dalla Corte per giudicare della legittimità costituzionale delle norme di legge costituzionale ed equiparate, derivandone quindi una implicita "costituzionalizzazione" delle norme di attuazione dell'Accordo del 1984.

D) Per quanto riguarda infine le problematiche di adozione del testo nelle scuole, premesso quanto affermato nei due precedenti gruppi di punti, è necessario esporre che:

1. A norma dell'art. 1.2 del D.P.R. 751/85, la competenza della CEI è esclusiva per quanto riguarda la conformità dei programmi di insegnamento alla dottrina cristiana. Il riferimento ai protocolli d'intesa del 26/05/2005 e 13/10/2005 come ai decreti da questi derivati, non è esatto; infatti dalla semplice analisi del testo legislativo, emerge chiaramente che esso si rivolge ai contenuti della Bibbia ed alla loro importanza dal punto di vista religioso come testo sacro del cristianesimo, non invece come un testo specifico identificato in quanto tale. Si evince quanto sopra dalla lettera del testo che parla apertamente della Bibbia come di documento "storico-culturale e parola di Dio";

2. In nessun passo dei D.P.R. citati si parla di testo della Bibbia in senso formale né si fa riferimento alla Bibbia CEI del 1974, anche perché il riferimento è puramente contenutistico e non vincola all'adozione di un testo particolare, sempre che si stia parlando di testi conformi alla normativa di cui all'art. 3 del D.P.R. 751/85;

3. La CEI è l'organismo preposto per la corretta interpretazione della Parola di Dio quale è la Bibbia per tutto il cattolicesimo italiano, sia dal punto di vista canonico che dal punto di vista civile in quanto: dal punto di vista canonico di questa autorità essa è titolare a norma dei canoni 753, 804 e 825 del Codice di Diritto Canonico, essendo la Chiesa stessa titolare del munus docendi o potestà di insegnamento. Dal punto di vista del diritto italiano invece, la CEI, oltre ad essere soggetto di diritto privato è anche soggetto di diritto pubblico poiché da norme di diritto pattizio (quali l'Accordo del 18/02/1984, nonché da norme nazionali derivate quali l'art. 13 della L. 121/85 ed il DPR 751/85) le viene attribuita una funzione di interfaccia nelle decisioni dello Stato italiano in merito al trattamento della Chiesa in Italia ed alle sue prerogative, compreso il ruolo di esclusiva valutazione dei testi sacri tradotti in lingua italiana e di garanzia in conformità con gli originali di riferimento;

4. Per quanto riguarda la manipolazione del testo, essa non sussiste, come già esplicitato più sopra, in quanto i testi di riferimento non possono essere quelli intermedi come erroneamente sostenuto da parte attrice; sul presunto accertamento di funzioni nella stessa persona della C.E.I. quale traduttore, editore, etc…, tali facoltà derivano direttamente dal D.P.R. 751/85, che è legge di attuazione di accordi di diritto internazionale e che tra l'altro si pone sotto copertura costituzionale come emerge dalle sentenze più sopra citate al numero 5 della lettera C);

5. Non esiste una correlazione ex lege tra quanto affermato e quanto chiaramente emerge dal programma scolastico approvato ed allegato da parte attrice sub 1 e 2 e cioè che il libro della Bibbia è inteso in senso contenutistico come documento storico-culturale e non come testo materialmente identificato; l'identificazione pratica spetta agli organi preposti e la scelta sull'adozione di un testo piuttosto che un altro è una scelta amministrativa delle strutture educative, come anche esplicitamente stabilisce l'art. 3.3 del D.P.R. 751/85; inoltre la Bibbia non è un documento pubblico solo perché ne vengono citati i contenuti in un testo normativo e la normativa del D.P.R. 445/2000 citato non è applicabile al testo;

6. Gli assunti di cui al punto 22 dell'Atto di citazione sono palesemente errati in quanto derivano da una mancata lettura del testo degli Accordi tra Stato e Chiesa del 1984 e della normativa derivata quale precisamente il D.P.R. 350/87 e il D.P.R. 751/85, i quali dispongono che i programmi devono essere conformi alla dottrina della Chiesa ad insindacabile giudizio della CEI e saranno adottati con D.P.R. su proposta ministeriale, previa l'indispensabile intesa con la stessa CEI; 

7. La certezza dell'autenticità della traduzione ai testi originali viene garantita dalla CEI come da normativa che le concede tale potere quale massimo organismo rappresentativo della Chiesa in Italia; essa non spetta al Ministero né ad altre strutture dello Stato, anche perché la Bibbia non è testo scolastico in quanto tale ma mero riferimento come da lettura più attenta dei protocolli d'intesa del 26/05/2004 e del 13/10/2005;

P.T.M.


L'Associazione Carmelo Teresiano Italiano chiede che l'Ill.mo Tribunale adito


VOGLIA:

In via preliminare:

1. dichiararsi giurisdizionalmente non competente a decidere la presente controversia per quanto riguarda le presunte modificazioni del testo della Bibbia in quanto ricadenti unicamente nell'ambito di conformità alla dottrina della Chiesa la quale è sottratta al sindacato del Giudice Civile a norma dell'art. 1 D.P.R. 751/85;

2. accertare l'esistenza dei requisiti minimi di conformità dell'opera prodotta dalla parte attrice per l'utilizzo nelle scuole a norma dell'art. 3 D.P.R. 751/85 ed in mancanza delle dovute autorizzazioni, dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire per mancanza di interesse in capo alla parte attrice, non sussistendo la concretezza e l'attualità del diritto leso e di conseguenza rigettarne la domanda;

3. verificare, anche a mezzo di C.T.U. o collegio peritale, l'aderenza al testo tradotto da parte attrice per l'utilizzo nelle scuole, al testo biblico originale ebraico e greco; 

4. rigettare la richiesta di ritiro e sequestro delle Bibbie utilizzate come testo di riferimento nelle scuole medie e superiori ed aventi l'attestazione "versione ufficiale C.E.I.", in quanto non sussistono i presupposti per disporre tali provvedimenti poiché non sussistono né il fumus boni iuris né il periculum in mora in quanto dalla legge non viene citata la Bibbia come testo da utilizzarsi nelle scuole ma solamente viene fatto rimando ai contenuti di questa senza citare un testo di riferimento, tanto è vero che a norma dell'art. 3.3 D.P.R. 751/85 l'effettiva adozione di un testo piuttosto che un altro è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione.

In via principale:
1. Accertare che non vi è stata alcuna arbitraria manipolazione in quanto il testo CEI è aderente all'originale ebraico nella versione della Biblia Hebraica Stuttgartensia, a cura di K. Elliger e W. Rudolph, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/1977, e, per quanto riguarda i libri deuterocanonici, l'originale greco di Septuaginta. Id est Vetus Testamentum grasce iuxta LXX interpretes, a cura di A. Rahlfs, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1935-1979, mentre per il Nuovo Testamento rimane l'originale greco di Novum Testamentum Greace, a cura di Nestle-Aland, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1979 essendo le precedenti Bibbie ufficiali solo testi intermedi dai quali si è tratto spunto in sede di traduzione e non testi su cui fondare una traduzione nuova che invece operi con parametri esegetici aggiornati;

2. rigettare la richiesta di promozione del giudizio di illegittimità costituzionale del D.P.R. 305/04 in quanto richiesta mancante del fumus boni iuris poiché il libro della Bibbia non viene adottato quale libro di testo ma a quello viene soltanto fatto un rimando generale ed inoltre i brani presunti incostituzionali non vengono neanche minimamente sottoposti ad una esegesi che invece è doverosa, trattandosi di testi antichi e per la quale sono stati emessi diversi documenti da parte del magistero della Chiesa che hanno valore normativo per tutti i fedeli. Ultimo ma non ultimo rilievo da frasi è quello per cui, nel trattare i contenuti della Bibbia a scuola è prevista la guida di un insegnante qualificato che lavori con libertà di scelta del testo da adottare, sulla base del messaggio di Gesù Cristo, centro della cristianità e riferimento interpretativo del preposto all'insegnamento;

3. condannare la parte attrice al risarcimento del danno extracontrattuale per lesione all'immagine nei confronti dell'Associazione Carmelo Teresiano Italiano nella misura non inferiore ad Euro 50.000,00;

In via subordinata:
1. nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le precedenti domande, dichiarare l'irresponsabilità dal punto di vista civilistico dell'Associazione Carmelo Teresiano Italiano quale coeditore dell'opera in quanto la norma di riferimento della responsabilità solidale tra autore ed editore (art. 11 L. 08/02/1948 n. 47) si applica unicamente ai casi di reato (penale) e che nello specifico non sussistono, oltre a non essere competente il giudice civile a giudicarvi in merito;

Il tutto con soddisfazione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché Iva e Cpa come per legge.

In via istruttoria:
si riserva ogni ulteriore deduzione ex art. 180 e 183 c.p.c. nonché formulazione di mezzo istruttorio, chiamata di testi e produzione documentale ex art. 184 c.p.c.

Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria i presenti allegati:
1) Confronti interlineari dei tre brani citati con il testo originale ebraico e greco e altre versioni;
2) Copia dell'introduzione del Libro del Siracide nella Bibbia CEI del 1974;
3) Copia brano di testo del Siracide con nota esplicativa della Bibbia CEI del 1974;
4) Enciclica Divino afflante Spiritu di Pio XII (1943);
5) Costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Ecumenico Vaticano II (1965);
6) Documento della Pontificia Commissione Biblica dal titolo L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa (1993)

Il sottoscritto Avv. Gianluca Gandalini dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni di cancelleria al numero di fax […] o all'indirizzo di posta elettronica [...]

Roma, li 01/12/2006

Avv. Gianluca Gandalini
 



Fronte atto Ass. Carmelo Teresiano

 Il primo fascicolo



  COLLEGAMENTO IPERTESTUALE

Atto di Citazione
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Ministero Istruzione


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Carmelo Teresiano

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