Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro pro tempore,
ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma,
v. dei Portoghesi 12,

convenuto
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Alfredo Alì, nella qualità di legale rappresentante della casa editrice "Editing &
Printing", rappresentato e difeso come in atti.
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L'attore, premesso che il testo della Bibbia adottato dalla CEI - unico a poter essere adottato quale libro di testo nelle scuole italiane - sarebbe in contrasto con precedenti versioni della Bibbia medesima e pertanto manipolato e non conforme alle originali edizioni, ha asserito di aver dovuto bloccare la produzione ed edizione della propria versione del testo ad uso scolastico e ha quindi chiesto che l'adito tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
- promuovere giudizio di legittimità costituzionale del DPR 14 ottobre 2004 n. 305 nella parte in cui decreta "Il libro della Bibbia" come testo di adozione della "scuola secondaria di primo grado" e del DPR del 16.01.2006 n. 39 - relativamente all'articolo 1, primo allegato, terzo riquadro "Conoscenze" - nella parte in cui decreta "La Bibbia" come testo di adozione "del secondo ciclo scolastico" stante la presenza nella Bibbia medesima di almeno cento brani in palese contrasto con gli "Artt. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 48, 51, 70, e 111 della Costituzione della Repubblica Italiana";
- provvedere, in attesa della pronuncia, all'immediato ritiro e sequestro dalle Bibbie adottate dalle scuole pubbliche e private parificate inibendone temporaneamente l'utilizzo;
- accertare la responsabilità solidale o esclusiva dei convenuti nella manipolazione della Bibbia CEI rispetto alle precedenti Bibbie ufficiali;
- accertare la responsabilità solidale o esclusiva dei convenuti nella pubblicazione di un testo che - per l'uso scolastico - è in contrasto con la Costituzione;
- accertare la responsabilità dei convenuti per il danno patito dall'istante.
Si costituisce col presente atto il Ministero convenuto e rileva quanto segue:
1) DIFETTO DI GIURISDIZIONE
In via preliminare si osserva che l'azione proposta contro il convenuto Ministero risulta erroneamente azionata di fronte all'A.G.O. Pur nella difficoltà di individuare il petitum sostanziale, lo stesso sembrerebbe infatti attenere all'impugnativa di un atto amministrativo (adozione di un libro di testo, da utilizzare nelle scuole pubbliche, disposta dal Ministero dell'Istruzione) la cui cognizione non risulterebbe meramente incidentale bensì principale: anche il danno asseritamente subito deriverebbe infatti, nella prospettazione dell'attore, dall'illegittimità degli atti in precedenza indicati, si da configurare la posizione giuridica soggettiva come interesse legittimo e conseguente spettanza della
controversia alla giurisdizione amministrativa (cfr. ex plurimis Cass. SU 13 giugno 2006, n. 13659).
Va inoltre considerato che venendo in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica che, essendo attuativi di disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, sono riconducibili alla pubblica amministrazione-autorità, e considerata l'inerenza della materia ai pubblici servizi la giurisdizione del Giudice Amministrativo deriverebbe altresì dall'inclusione della fattispecie nell'alveo della previsione di cui all'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 come recepito dalla legge 205/2000 e rimodulato dalla corte
Costituzionale (cfr. in tema di controversie concernenti la presenza di crocifissi in aule scolastiche Cass. Civ. Sez. Unite, 10-07-2006, n. 15614 che dichiara la giurisdizione del G.A.).
Si eccepisce pertanto il difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda proposta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione.
2) Si evidenzia inoltre il difetto di legittimazione attiva nonché la carenza di interesse dell'attore in ordine alle domande dirette ad ottenere l'immediato ritiro e sequestro dalle Bibbie e l'inibitoria al relativo utilizzo, nonché della domanda diretta ad accertare la responsabilità nella manipolazione della Bibbia CEI rispetto alle precedenti Bibbie ufficiali e di quella diretta ad accertare la responsabilità dei convenuti nella pubblicazione di un testo sarebbe in contrasto con la Costituzione. L'azione in tal modo andrebbe a qualificare una atipica e perciò inammissibile sorte di azione popolare.
3) Nel merito, che si esamina in via subordinata, ferma la manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale (genericamente) sollevate da controparte si rileva

a) insussistenza di una fattispecie risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nessuna condotta illecita, neanche omissiva, può essere ascritta al convenuto Ministero, essendo il presunto danno derivante dalla mancata stampa dei volumi della Bibbia da parte della casa editrice attrice determinato dalla spontanea e volontaria condotta della stessa, che si è autonomamente determinata nel sospendere la stampa. Difettano pertanto sia l'esistenza di un fatto illecito, sia del nesso di causalità fra condotta ed evento dannoso.
b) Benché l'esame di tale profilo appaia - per quanto finora esposto - tuzioristico, va comunque evidenziato che mentre sotto la vigenza dell'articolo 155 del DPR 16.04.1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative delle scuole di ogni ordine e grado) il Ministro dell'Istruzione aveva "la facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali". Tale disposizione è stata però abrogata dall'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, contenente "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", con la conseguenza che, allo stato attuale, non sussiste più, per il Ministero, la possibilità di valutare i contenuti dei testi scolastici. E tale innovazione legislativa si giustifica ove si consideri che, con l'entrata in vigore del DPR n. 275/1999, l'adozione dei libri di testi costituisce una manifestazione dell'autonomia didattica del docente. A ciò va aggiunta la peculiarità dell'insegnamento de quo, giusta la particolare regolamentazione dell'insegnamento della religione cattolica, disciplinata da fonti patrizie in diretta esecuzione dell'art. 7 della Costituzione (in primis L. 27-5-1929 n. 810), che precludono al Ministero della Pubblica Istruzione ogni valutazione in ordine al merito dell'insegnamento e dei dogmi della religione cattolica. L'articolo 36 del Concordato dispone d'altronde chiaramente all'ultimo comma, non inciso in parte qua dai successivi accordi resi fra Stato e Chiesa Cattolica, che "pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica"
4) in via ulteriormente gradata, considerato che con l'entrata in vigore del DPR n. 275/1999, l'adozione dei libri di testi costituisce una manifestazione dell'autonomia didattica del docente, occorrerebbe in ogni caso individuare le singole scuole che risultano aver adottato i testi asseritamene "incostituzionali", e nei confronti delle stesse andrebbe eventualmente adottata una eventuale pronuncia.
Si chiede fin d'ora la concessione dei termini ex art. 183 6° comma c.p.c.
Voglia l'adìto Tribunale dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta nei confronti del convenuto Ministero. Dichiarare il difetto di interesse e/o di legittimazione attiva dell'attore. In subordine rigettare la domanda in quanto infondata.
Con vittoria di spese.
Roma, 10 gennaio 2006
Stefano Varone
Avvocato dello Stato
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