invece permesse previa espunzione dei luoghi sospetti da
parte della facoltà teologica etc. o dell’inquisizione
generale. A queste condizioni l’intero
volume della bibbia volgarmente detto Bibbia Vatabli è
consentita a uomini pii e dotti. Della bibbia invece di
Isidoro Claro Bresciano si eliminino il prologo e i
prolegomena e non si ritenga che il suo testo
corrisponda a quello dell’edizione Vulgata.
Regola IV
Poiché l’esperienza mostra in modo evidente che la
circolazione senza controllo delle traduzioni della
bibbia arreca più danno che giovamento, bisognerà
ricorrere all’opinione del vescovo o dell’inquisitore i
quali, insieme alla decisione del parroco o del
confessore delle bibbie potranno consentire l’uso delle
traduzioni della bibbia solo a coloro che avranno la
capacità di capire che tali traduzioni non devono
arrecare danno ma incrementare l’amore e la fede. Coloro
invece che senza avere tale capacità pretenderanno di
leggere o avere tali scritti non potranno ricevere
l’assoluzione dei peccati se non dopo aver restituito la
bibbia all’ordinario. I librai che, senza avere la
suddetta capacità, venderanno o concederanno traduzioni
della bibbia, dovranno usare il prezzo ricavato dalla
vendita a scopi pii e saranno sottoposti a punizioni
decise dal vescovo in relazione al tipo di infrazione.
Le persone ordinarie
[non
dotte e non pie]
invece non potranno leggere né comprare tali
libri se non previa concessione dei prelati.
Regola V
I libri che occasionalmente rivelano delle aggiunte
degli eretici, senza apporvi nulla (o poco) di proprio
ma raccogliendo parole di altri (questo è il caso dei
Lessici, delle Concordanze, dei detti, delle
Similitudini, degli Indici etc. che contengano cose non
sottoposte a censura), dopo decisione del vescovo,
dell’inquisitore e dei teologi cattolici, saranno o
tolti dalla circolazione o emendati.
Regola VI
I libri in lingua moderna concernenti le controversie
attuali tra cattolici ed eretici non saranno consentiti
a tutti ma saranno soggetti alle stesse condizioni
stabilite per le traduzioni della bibbia. Viceversa, i
libri in lingua moderna concernenti il modo migliore di
vivere, contemplare, confessare e argomenti simili, se
contengono una sana dottrina, non v’è motivo di
vietarli; lo stesso vale ad esempio per i discorsi
popolari in lingua moderna. E quanto ai libri che sino
ad ora sono stati proibiti in qualche regno o provincia
e che contengono cose che non è opportuno che tutti
indistintamente leggano, se i loro autori sono
cattolici, potranno essere consentiti dal vescovo e
dall’inquisitore solo previa emendazione.
Regola VII
I libri che
trattano, narrano o insegnano espressamente argomenti
lascivi o osceni, tenuto conto che non solo la fede, ma
anche i costumi di solito sono facilmente corrompibili
da questo genere di libri, vanno completamente proibiti;
e coloro che li posseggono saranno puniti severamente
dai vescovi. Gli antichi libri, invece, scritti dai
pagani, sono consentiti per l’eleganza e la proprietà
del linguaggio, ma saranno severamente vietati ai
giovani.
Regola VIII
I libri il
cui argomento principale è il bene ma in cui
incidentalmente siano inserite cose riguardanti
l’eresia, l’impietà, la divinazione o la superstizione,
possono essere consentiti dopo essere stati mondati dai
teologi cattolici per autorità dell’Inquisizione
generale. La stessa decisione si applicherà ai prologhi,
sommari o annotazioni apposte da autori condannati a
libri non condannati: essi saranno diffusi solo dopo
essere stati emendati.
Regola IX
Tutti i
libri o scritti di Geomanzia, Idromanzia, Aeromanzia,
Piromanzia, Onomanzia, Chiromanzia, Necromanzia o quelli
in cui sono contenuti sortilegi, venefici, predizioni,
auspici e incantamenti dell’arte magica, sono
assolutamente vietati. I vescovi provvederanno con
diligenza a vietare la lettura o il possesso di libri,
trattati o indici che relativamente a eventi futuri o a
avvenimenti fortuiti o ad azioni che dipendono dalla
volontà umana, osano affermare con certezza che qualcosa
avrà luogo. Sono concessi invece i pareri e le
osservazioni naturali scritte a sussidio della
navigazione, dell’agricoltura o dell’arte medica.
Regola X
Nella
stampa di libri o di altre scritture si rispetterà ciò
che è stato stabilito nel concilio lateranense sotto
Leone X Sess. X. Per cui, se si deve stampare un libro a
Roma, esso andrà preliminarmente esaminato da un vicario
del sommo pontefice e dal maestro del sacro palazzo o da
persone deputate dal papa.
In altri luoghi invece l’esame e l’approvazione del
libro è pertinenza del vescovo o di altra persona,
scelta dal vescovo, che abbia conoscenza del libro o
della scrittura da stampare nonché dell’Inquisitore
responsabile della città o diocesi in cui avviene la
stampa: saranno loro a dare e firmare gratuitamente, l’approvazione
sottostante alle pene e censure contenute nel medesimo
decreto. A ciò si aggiunga che un esemplare autentico e
sottoscritto dall’autore del libro da stampare rimarrà
presso l’esaminatore.
I Padri deputati decretarono che coloro che
divulgheranno manoscritti non sottoposti a esaminazione
e approvazione dovranno subire le medesime punizioni
degli editori. La suddetta approvazione dovrà apparire
sulla facciata del libro manoscritto o stampato;
l’approvazione, l’esame e le altre cose avverranno
gratuitamente.
Inoltre in ogni città e diocesi le case o i luoghi dove
avviene la stampa e le biblioteche che vendono libri
saranno più volte visitate da persone scelte dal vescovo
o da un suo vicario e dall’Inquisitore affinché nulla di
ciò che è proibito venga stampato, venduto o posseduto.
Tutti i librai e venditori di libri dovranno possedere
nelle loro biblioteche un indice dei libri in vendita,
sottoscritto dalle suddette persone; essi, inoltre, non
sono autorizzati ad avere, vendere o commerciare altri
libri (oltre a questi) senza previa autorizzazione delle
medesime persone, pena la perdita dei libri e altre
punizioni decise dai vescovi o dagli inquisitori; gli
acquirenti, i lettori o gli editori di tali libri [cioè
di quelli non indicizzati] saranno anche loro puniti ad
arbitrio delle medesime autorità. Se alcuni
introdurranno libri nuovi in una città, sono tenuti a
dichiararlo alle persone summenzionate e se un luogo
pubblico verrà adibito alla vendita di libri, i ministri
di tale luogo dovranno comunicare alle suddette persone
che vi sono stati portati dei libri. Chiunque vorrà
dare, prestare o regalare ad altri un libro dovrà prima
dichiararlo e ricevere il permesso dalle persone
addette, a meno che non sia palese che tale libro è
permesso a tutti.
Anche nel caso di eredi o esecutori delle ultime
volontà, essi dovranno recare alle persone addette i
libri lasciati dal defunto o il loro indice e dovranno
da tali persone ricevere il permesso di fare uso dei
libri o di darli a qualsiasi titolo ad altre persone.
In tutti questi casi verrà applicata (se necessario) la
pena di privazione di libri o altra pena a giudizio dei
medesimi vescovi o inquisitori e in rapporto alla
gravità dell’infrazione. Quanto ai libri che i Padri
deputati o hanno esaminato o hanno mondato o hanno fatto
mondare o hanno concesso che venissero ristampati solo a
determinate condizioni, tanto i librai quanto gli altri
sono tenuti a rispettare qualsiasi loro decisione. I
vescovi o gli inquisitori generali avranno, in base al
potere loro concesso, la libertà di vietare anche quei
libri che, stando a queste Regole, sembrerebbero
consentiti, se riterranno che ciò sarà utile ai loro
regni o provincie o diocesi.
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