Le 10 regole per i libri proibiti
Concilio di Trento, 1564

Traduzione latino-italiano
Dieci regola sulla censura libri all'Indice, traduzione latino iltaliano

Regola I Tutti i libri condannati dai papi o dai concili ecumenici prima del 1515 [Inizia l'obbligo dell'imprimatur, Leone X] ed esclusi da questo indice sono da ritenere condannati.

Regola II Si proibiscono tutti i libri degli eresiarchi e in generale tutti i libri degli eretici a patto che trattino di religione. Quelli di tema non religioso sono invece ammessi. I libri di tema cattolico di coloro che o solo successivamente sono caduti nell’eresia o vengono da un passato eretico e sono poi tornati nel grembo della chiesa, sono consentiti previa approvazione di una facoltà teologica di un’università cattolica o dell’inquisizione generale.

Regola III Le traduzioni degli scritti anche ecclesiastici editi da autori poi condannati sono ammessi, purché non contengano nulla contrario alla sana dottrina. Le traduzioni dell’Antico Testamento saranno concesse solo ad uomini dotti e pii come strumento di interpretazione e comprensione della Vulgata e della sacra Scrittura. Viceversa le traduzioni del Nuovo Testamento effettuate dagli autori della prima classe di quest’indice non sono concesse a nessuno perché la loro lettura suole arrecare pochi benefici e tanto pericolo. Le eventuali annotazioni o delle traduzioni consentite o della Vulgata sono

invece permesse previa espunzione dei luoghi sospetti da parte della facoltà teologica etc. o dell’inquisizione generale. A queste condizioni l’intero volume della bibbia volgarmente detto Bibbia Vatabli è consentita a uomini pii e dotti. Della bibbia invece di Isidoro Claro Bresciano si eliminino il prologo e i prolegomena e non si ritenga che il suo testo corrisponda a quello dell’edizione Vulgata.

Regola IV Poiché l’esperienza mostra in modo evidente che la circolazione senza controllo delle traduzioni della bibbia arreca più danno che giovamento, bisognerà ricorrere all’opinione del vescovo o dell’inquisitore i quali, insieme alla decisione del parroco o del confessore delle bibbie potranno consentire l’uso delle traduzioni della bibbia solo a coloro che avranno la capacità di capire che tali traduzioni non devono arrecare danno ma incrementare l’amore e la fede. Coloro invece che senza avere tale capacità pretenderanno di leggere o avere tali scritti non potranno ricevere l’assoluzione dei peccati se non dopo aver restituito la bibbia all’ordinario. I librai che, senza avere la suddetta capacità, venderanno o concederanno traduzioni della bibbia, dovranno usare il prezzo ricavato dalla vendita a scopi pii e saranno sottoposti a punizioni decise dal vescovo in relazione al tipo di infrazione. Le persone ordinarie [non dotte e non pie] invece non potranno leggere né comprare tali libri se non previa concessione dei prelati.

Regola V I libri che occasionalmente rivelano delle aggiunte degli eretici, senza apporvi nulla (o poco) di proprio ma raccogliendo parole di altri (questo è il caso dei Lessici, delle Concordanze, dei detti, delle Similitudini, degli Indici etc. che contengano cose non sottoposte a censura), dopo decisione del vescovo, dell’inquisitore e dei teologi cattolici, saranno o tolti dalla circolazione o emendati.

Regola VI I libri in lingua moderna concernenti le controversie attuali tra cattolici ed eretici non saranno consentiti a tutti ma saranno soggetti alle stesse condizioni stabilite per le traduzioni della bibbia. Viceversa, i libri in lingua moderna concernenti il modo migliore di vivere, contemplare, confessare e argomenti simili, se contengono una sana dottrina, non v’è motivo di vietarli; lo stesso vale ad esempio per i discorsi popolari in lingua moderna. E quanto ai libri che sino ad ora sono stati proibiti in qualche regno o provincia e che contengono cose che non è opportuno che tutti indistintamente leggano, se i loro autori sono cattolici, potranno essere consentiti dal vescovo e dall’inquisitore solo previa emendazione.

Regola VII I libri che trattano, narrano o insegnano espressamente argomenti lascivi o osceni, tenuto conto che non solo la fede, ma anche i costumi di solito sono facilmente corrompibili da questo genere di libri, vanno completamente proibiti; e coloro che li posseggono saranno puniti severamente dai vescovi. Gli antichi libri, invece, scritti dai pagani, sono consentiti per l’eleganza e la proprietà del linguaggio, ma saranno severamente vietati ai giovani.

Regola VIII I libri il cui argomento principale è il bene ma in cui incidentalmente siano inserite cose riguardanti l’eresia, l’impietà, la divinazione o la superstizione, possono essere consentiti dopo essere stati mondati dai teologi cattolici per autorità dell’Inquisizione generale. La stessa decisione si applicherà ai prologhi, sommari o annotazioni apposte da autori condannati a libri non condannati: essi saranno diffusi solo dopo essere stati emendati.

Regola IX Tutti i libri o scritti di Geomanzia, Idromanzia, Aeromanzia, Piromanzia, Onomanzia, Chiromanzia, Necromanzia o quelli in cui sono contenuti sortilegi, venefici, predizioni, auspici e incantamenti dell’arte magica, sono assolutamente vietati. I vescovi provvederanno con diligenza a vietare la lettura o il possesso di libri, trattati o indici che relativamente a eventi futuri o a avvenimenti fortuiti o ad azioni che dipendono dalla volontà umana, osano affermare con certezza che qualcosa avrà luogo. Sono concessi invece i pareri e le osservazioni naturali scritte a sussidio della navigazione, dell’agricoltura o dell’arte medica.

Regola X Nella stampa di libri o di altre scritture si rispetterà ciò che è stato stabilito nel concilio lateranense sotto Leone X Sess. X. Per cui, se si deve stampare un libro a Roma, esso andrà preliminarmente esaminato da un vicario del sommo pontefice e dal maestro del sacro palazzo o da persone deputate dal papa.
In altri luoghi invece l’esame e l’approvazione del libro è pertinenza del vescovo o di altra persona, scelta dal vescovo, che abbia conoscenza del libro o della scrittura da stampare nonché dell’Inquisitore responsabile della città o diocesi in cui avviene la stampa: saranno loro a dare e firmare gratuitamente, l’approvazione sottostante alle pene e censure contenute nel medesimo decreto. A ciò si aggiunga che un esemplare autentico e sottoscritto dall’autore del libro da stampare rimarrà presso l’esaminatore.
I Padri deputati decretarono che coloro che divulgheranno manoscritti non sottoposti a esaminazione e approvazione dovranno subire le medesime punizioni degli editori. La suddetta approvazione dovrà apparire sulla facciata del libro manoscritto o stampato; l’approvazione, l’esame e le altre cose avverranno gratuitamente.
Inoltre in ogni città e diocesi le case o i luoghi dove avviene la stampa e le biblioteche che vendono libri saranno più volte visitate da persone scelte dal vescovo o da un suo vicario e dall’Inquisitore affinché nulla di ciò che è proibito venga stampato, venduto o posseduto. Tutti i librai e venditori di libri dovranno possedere nelle loro biblioteche un indice dei libri in vendita, sottoscritto dalle suddette persone; essi, inoltre, non sono autorizzati ad avere, vendere o commerciare altri libri (oltre a questi) senza previa autorizzazione delle medesime persone, pena la perdita dei libri e altre punizioni decise dai vescovi o dagli inquisitori; gli acquirenti, i lettori o gli editori di tali libri [cioè di quelli non indicizzati] saranno anche loro puniti ad arbitrio delle medesime autorità. Se alcuni introdurranno libri nuovi in una città, sono tenuti a dichiararlo alle persone summenzionate e se un luogo pubblico verrà adibito alla vendita di libri, i ministri di tale luogo dovranno comunicare alle suddette persone che vi sono stati portati dei libri. Chiunque vorrà dare, prestare o regalare ad altri un libro dovrà prima dichiararlo e ricevere il permesso dalle persone addette, a meno che non sia palese che tale libro è permesso a tutti.
Anche nel caso di eredi o esecutori delle ultime volontà, essi dovranno recare alle persone addette i libri lasciati dal defunto o il loro indice e dovranno da tali persone ricevere il permesso di fare uso dei libri o di darli a qualsiasi titolo ad altre persone.
In tutti questi casi verrà applicata (se necessario) la pena di privazione di libri o altra pena a giudizio dei medesimi vescovi o inquisitori e in rapporto alla gravità dell’infrazione. Quanto ai libri che i Padri deputati o hanno esaminato o hanno mondato o hanno fatto mondare o hanno concesso che venissero ristampati solo a determinate condizioni, tanto i librai quanto gli altri sono tenuti a rispettare qualsiasi loro decisione. I vescovi o gli inquisitori generali avranno, in base al potere loro concesso, la libertà di vietare anche quei libri che, stando a queste Regole, sembrerebbero consentiti, se riterranno che ciò sarà utile ai loro regni o provincie o diocesi.
   


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