SULLA PRESCRIZIONE DEL
PROCESSO
LETTERA ALL'AVVOCATO |
Egregio avv. Americo,
prendo atto che la Corte di Appello
di Roma ha stabilito la
giurisdizione del processo al TAR.
Tuttavia, come Lei ha evidenziato,
il processo non è riassumibile al
TAR perché il codice amministrativo
impone il termine decadenziale di
60 giorni tra la data dei
provvedimenti della Pubblica
Amministrazione e l’inizio del
processo.
La causa sulle manipolazioni
della Bibbia CEI iniziò nel luglio
del 2006 dinanzi al Tribunale Civile
di Roma, mentre la Bibbia è stata
inserita come testo formativo della
scuola pubblica (media e superiore)
a ottobre del 2004 (DPR 305) e a
gennaio del 2006 (DPR 39). Dunque,
la Corte di Appello di Roma, pur
accogliendo le ragioni del processo,
di fatto ha determinato la
prescrizione del processo.
La sentenza prescrittiva
corrisponde all'intenzione della
Conferenza Episcopale Italiana giacché
la CEI non gradiva una
perizia laica sulle manipolazioni
del testo biblico e l’accertamento
di legittimità costituzionale su 100
brani della Parola di Dio,
come dai documenti depositati.
Insomma, dopo dieci anni di
atti giuridici (2006-2016) il
processo si è chiuso senza fare il
processo. Tuttavia, la prescrizione
giuridica non determina l’epilogo
del "processo reale" che agisce su
ben altri canali comunicativi.
Cordiali saluti
Dr. Alfredo Alì
Editing & Printing
Napoli, 4 dicembre 2016
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