Legge 25 novembre 1926, n. 2008
(G.U. n. 281 del 06/12/1926)
Provvedimenti per la difesa dello Stato
Preambolo
Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
ART. 1
Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la
libertà personale del re o del
reggente è punito con la morte.
La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita,
l'integrità o la libertà personale
della regina, del principe
ereditario o del capo del governo.
ART. 2.
Sono egualmente puniti con la morte i delitti preveduti dagli
articoli 104, 107, 108, 120 e 252
del codice penale. |
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